Cassazione Penale, Sentenza n. 16014/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 14/02/2022; unico motivo: violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 416-bis.1 c.p., per presunta contraddittorietà e illogicità della motivazione circa la sussistenza della circostanza aggravante del "metodo mafioso" soltanto per i capi 1), 4) e 6). Il ricorrente sosteneva che le sei tentate estorsioni avevano analogo modus operandi (telefonate anonime con proposte di mediazione), dunque o l'aggravante doveva valere per tutte le fattispecie o per nessuna; inoltre deduceva che le vittime avevano da subito attribuito le richieste a lui personalmente e non a un'organizzazione mafiosa e che l'uso della prima persona escludeva l'evocazione di un gruppo criminale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello che ha riconosciuto l'aggravante del "metodo mafioso" solo per le tentate estorsioni relative ai capi 1), 4) e 6), sulla base di elementi concreti e specifici (linguaggio richiamante il gergo mafioso, qualificazioni plurali anonime, inviti a "non andare dai Carabinieri", a "mettere in mezzo le famiglie", a rivolgersi a "qualcuno" come mediatore e riferimenti a terze persone in grado di interfacciarsi con autori dell'estorsione). La Corte ha richiamato il principio per cui l'aggravante attiene alle modalità della condotta e non alla sola struttura del reato, che la sua sussistenza si valuta sulla base dell'idoneità oggettiva del comportamento a evocare la coartazione psicologica tipica dell'agire mafioso, e che i reati uniti in continuazione conservano autonomia rispetto alle circostanze. Per tale ragione la diversità di valutazione tra i singoli fatti è legittima. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante "metodo mafioso" punisce il metodo delinquenziale mafioso; si applica non in ragione della struttura del reato ma per le modalità della condotta che siano oggettivamente idonee a esercitare sulla vittima la specifica coartazione psicologica tipica dell'agire mafioso
art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
Censura sulla motivazione della sentenza di merito: il ricorrente invocava queste norme per lamentare violazione e contraddittorietà della motivazione in ordine alla qualificazione dell'aggravante; la Corte ha ritenuto la motivazione non viziata
art. 81, comma 2, cod. pen.
Richiamato come riferimento in ordine all'unione delle fattispecie sotto il vincolo della continuazione; la Cassazione conferma che i reati in continuazione conservano autonomia rispetto alle circostanze del singolo reato
art. 616 c.p.p.
Norma invocata per la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa per le ammende per ricorso inammissibile
Principio giurisprudenziale Sez. U, n. 3286/2008
I reati uniti dal vincolo della continuazione mantengono autonomia in ordine alle circostanze del reato e sono considerati reati distinti, quindi le circostanze aggravanti possono valere per alcuni fatti e non per altri
Giurisprudenza richiamata (Sez. 5 n. 22554/2018; Sez. 2 n. 23935/2022; Sez. 2 n. 45321/2015; Sez. 6 n. 28017/2011; Sez. 6 n. 21342/2007)
Richiamati per affermare che l'aggravante del "metodo mafioso" va valutata sulle modalità della condotta e sull'idoneità oggettiva della stessa a evocare la forza intimidatrice mafiosa, non sulla mera reazione delle vittime
Massime di principio
- L'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1) riguarda le modalità della condotta: va valutata sull'idoneità oggettiva del comportamento a evocare la coartazione psicologica tipica dell'agire mafioso, non sulla sola qualificazione soggettiva del reo
- Elementi probatori rilevanti per riconoscere il "metodo mafioso": linguaggio tipico/gergo mafioso, anonimato e qualificazioni plurali degli autori, riferimenti a mediatori o a "famiglie"/gruppi, inviti a non rivolgersi alle forze dell'ordine; la percezione delle vittime è utile ma non decisiva se non supportata da circostanze oggettive
- Nei reati riuniti in continuazione le circostanze del reato conservano autonomia: è legittimo che l'aggravante si applichi a singole fattispecie e non ad altre anche se esiste un "analogo modus operandi"
- La mera analogia del modus operandi tra più condotte non impone automaticamente il riconoscimento uniforme dell'aggravante per tutte le condotte; il giudice deve motivare in concreto la presenza o l'assenza dell'aggravante per ciascun fatto
- La valutazione dell'aggravante si concentra sul momento della condotta contestata (es. momento della telefonata) per verificare se in quella specifica occasione la condotta fosse idonea a evocare il metodo mafioso
- Se la vittima attribuisce la minaccia alla persona nota dell'imputato per precedenti, ciò non esclude automaticamente l'aggravante se, nella condotta, sono comunque presenti elementi che evocano un gruppo criminale organizzato
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