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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-87/23

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 luglio 2024. — Biedrība « Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija » contro Valsts ieņēmumu dienests. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administratīvā apgabaltiesa. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CEE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso – Articolo 9, paragrafo 1 – Nozioni di “soggetto passivo” e di “attività economica” – Associazione senza scopo di lucro che realizza progetti finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Prestazione di servizi di formazione con l’intervento di subappaltatori – Inclusione dell’importo della sovvenzione nella base imponibile – Articolo 73. — Causa C-87/23

Giurisprudenza europea62023CJ0087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che un’associazione senza scopo di lucro può essere soggetto passivo IVA se svolge, in concreto, un’attività economica di formazione organizzata in modo analogo a un operatore del settore. Le sovvenzioni FESR destinate a remunerare specifiche prestazioni di formazione entrano nella base imponibile anche se provengono da un terzo e coprono gran parte del costo del servizio. L’articolo 28 non si applica quando non risulta un vero rapporto di mandato con prestazione in nome proprio per conto altrui.

IVA e associazioni senza scopo di lucro: qualificazione come soggetto passivo, prestazioni di formazione subappaltate e inclusione delle sovvenzioni FESR nella base imponibile

La questione giuridica

Se un’associazione senza scopo di lucro che realizza progetti di formazione finanziati dal FESR debba essere considerata soggetto passivo che esercita un’attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112; se le prestazioni di formazione fatturate dall’associazione, pur essendo in concreto subappaltate a terzi, costituiscano prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e se, in tale contesto, trovi applicazione l’articolo 28; infine, se le sovvenzioni erogate dal FESR tramite l’organismo nazionale di gestione rientrino nella base imponibile IVA ai sensi dell’articolo 73.

Principio di diritto

Le prestazioni di formazione fatturate da un’associazione senza scopo di lucro possono costituire prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso anche se in larga parte subappaltate e finanziate fino al 70% da sovvenzioni FESR; in assenza di un espresso mandato che consenta di qualificare l’intermediario come soggetto che agisce in nome proprio per conto terzi, l’articolo 28 non si applica. Le sovvenzioni versate da un fondo europeo per una specifica prestazione di servizi rientrano nella base imponibile come corrispettivo ricevuto da un terzo. Inoltre, lo status di associazione senza scopo di lucro non esclude di per sé la qualifica di soggetto passivo, che va valutata in modo oggettivo, considerando l’insieme delle circostanze e la comparabilità del comportamento a quello di un operatore economico del settore.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 28, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 73, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 132, paragrafo 1, lettera i), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 267 TFUE

IVA e associazioni senza scopo di lucro: formazione finanziata dal FESR

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte amministrativa regionale lettone in materia di IVA. Il contenzioso oppone un’associazione senza scopo di lucro attiva nel settore ICT all’amministrazione tributaria lettone, in relazione alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di servizi di formazione subappaltati e al trattamento delle sovvenzioni FESR.

Fatti e procedimento principale

Nel 2016 l’associazione ha realizzato due progetti di formazione finanziati dal FESR tramite la CFLA: uno destinato ai professionisti ICT e uno destinato ai piccoli e micro operatori economici. In entrambi i progetti l’associazione ha organizzato le formazioni, ma ha affidato l’esecuzione materiale a prestatori terzi, ricevendo in cambio sovvenzioni europee e corrispettivi dai destinatari dei corsi.

L’amministrazione tributaria ha negato il diritto alla detrazione dell’IVA a monte e ha sostenuto che l’associazione, per la sua natura non lucrativa, non svolgesse un’attività economica. Il giudice nazionale ha quindi chiesto alla Corte di interpretare gli articoli 2, 9, 28 e 73 della direttiva 2006/112.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se un’associazione senza scopo di lucro impegnata nell’attuazione di progetti di aiuto finanziati dal FESR debba essere considerata soggetto passivo che esercita un’attività economica;
  • se le prestazioni di formazione fatturate dall’associazione, ma sostanzialmente subappaltate, costituiscano prestazioni di servizi a titolo oneroso e se operi l’articolo 28;
  • se, quando il destinatario paga solo una parte del prezzo e il resto è coperto da una sovvenzione FESR, la base imponibile comprenda l’intero importo ricevuto dal prestatore.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, sulle prestazioni di servizi a titolo oneroso;
  • l’articolo 9, paragrafo 1, sulla nozione di soggetto passivo e di attività economica;
  • l’articolo 28, sul soggetto passivo che agisce in nome proprio per conto terzi;
  • l’articolo 73, sulla base imponibile comprensiva dei corrispettivi versati da terzi e delle sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo;
  • l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), relativo all’esenzione per la formazione o riqualificazione professionale, che però la Corte non decide direttamente nel merito.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione: prestazione a titolo oneroso e articolo 28

La Corte ricorda che una prestazione è "a titolo oneroso" quando esiste un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo percepito; il corrispettivo può essere pagato anche da un terzo. È irrilevante che il prezzo sia inferiore al costo o non consenta un utile.

Applicando tali criteri, la Corte osserva che l’associazione:

  • organizza, prepara e monitora le formazioni;
  • si avvale di subappaltatori per l’esecuzione materiale;
  • fattura ai destinatari il prezzo della formazione, eventualmente ridotto dall’intervento della sovvenzione;
  • riceve dai fondi europei, tramite la CFLA, una parte del prezzo complessivo.

Per il progetto ICT, l’associazione è considerata l’autore della prestazione verso i destinatari, mentre i formatori terzi agiscono per conto dell’associazione. Per il progetto PMOE, pur con struttura contrattuale diversa, la Corte ritiene comunque che l’associazione fornisca il servizio in nome e per conto proprio tramite un subappaltatore. Di conseguenza, l’articolo 28 non si applica, perché manca un espresso contratto di mandato che dimostri una prestazione resa in nome proprio e per conto altrui.

Ragionamento della Corte sulla terza questione: base imponibile e sovvenzioni FESR

La Corte afferma che le sovvenzioni versate a un prestatore da un fondo europeo per una specifica prestazione di servizi rientrano nella base imponibile ai sensi dell’articolo 73, perché costituiscono un pagamento ottenuto da un terzo. Non rileva che il destinatario versi solo una parte del prezzo e che il resto sia coperto dall’aiuto pubblico.

Ragionamento della Corte sulla prima questione: nozione di attività economica

La Corte precisa che la nozione di attività economica ha carattere oggettivo e va valutata indipendentemente dallo scopo o dai risultati dell’attività. Il solo fatto che l’operatore sia un’associazione senza scopo di lucro non esclude la qualifica di soggetto passivo.

La valutazione deve avvenire considerando tutte le circostanze del caso concreto e il comportamento tipico di un operatore economico del settore. Nel caso di specie, l’associazione:

  • cerca progetti e clienti;
  • seleziona i formatori;
  • organizza la formazione;
  • chiede un corrispettivo ai destinatari;
  • dispone di personale proprio;
  • opera in concorrenza con altri operatori del mercato.

Il fatto che il suo obiettivo sia il pareggio di bilancio e non il profitto non impedisce di qualificare l’attività come economica. Anche il finanziamento consistente tramite sovvenzioni pubbliche non incide sulla natura economica dell’attività. La Corte aggiunge tuttavia che spetta al giudice del rinvio verificare l’eventuale applicabilità dell’esenzione per la formazione professionale di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera i).

Decisione e principi affermati

La Corte risponde che:

  • le prestazioni di formazione fatturate dall’associazione costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso;
  • l’articolo 28 non si applica, in assenza di un espresso mandato di agire in nome proprio per conto terzi;
  • le sovvenzioni FESR versate per specifiche prestazioni rientrano nella base imponibile IVA;
  • lo status di associazione senza scopo di lucro non osta, di per sé, alla qualificazione come soggetto passivo che esercita un’attività economica.

La pronuncia è rilevante per gli operatori che gestiscono progetti finanziati da fondi europei e per la corretta individuazione della base imponibile e del diritto alla detrazione IVA quando il servizio è organizzato tramite subappalto e cofinanziato da sovvenzioni pubbliche.

Come è indicizzato

Materieivabase imponibilesoggetto passivoassociazioni senza scopo di lucroformazione professionale

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