Sentenza n. 835/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 958/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sez. II, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro l'originaria ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato l'ordinanza comunale del 9 dicembre 2015, con cui era stata ingiunta la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a immobili di sua proprietà. Dopo avere comunicato l'esecuzione dell'ordinanza, a seguito di un nuovo sopralluogo del 31 ottobre 2016 il Comune aveva accertato la permanenza di alcune opere abusive e aveva adottato una seconda ordinanza di demolizione in data 8 novembre 2016, non impugnata. Il TAR aveva quindi dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. In appello la società ha dedotto l'erroneità della decisione, sostenendo che la seconda ordinanza avesse natura meramente confermativa dell'originaria e che, pertanto, non fosse necessaria una sua autonoma impugnazione. Ha inoltre riproposto i motivi di primo grado, concernenti la violazione degli artt. 22, 35 e 37 del d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 19 della l. n. 241/1990, nonché degli artt. 10 e 18 della l.r. n. 12/2005, dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e delle pertinenti norme tecniche di attuazione relative al corridoio ecologico e alla fascia di rispetto del reticolo idrico.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello, confermando la declaratoria di improcedibilità pronunciata dal TAR. Il Collegio ha distinto tra atto meramente confermativo e atto di conferma in senso proprio. Il primo ricorre quando l'amministrazione si limita a richiamare il precedente provvedimento senza nuova istruttoria, nuova motivazione o nuova ponderazione degli interessi; il secondo costituisce invece un nuovo esercizio del potere, adottato dopo un riesame della situazione di fatto e di diritto. La seconda ordinanza è stata qualificata come atto di conferma in senso proprio perché preceduta da un nuovo sopralluogo, dal quale era emersa la permanenza di opere abusive, e perché riguardava soltanto alcuni degli immobili già considerati nell'ordinanza originaria, implicando una rinnovata valutazione dei presupposti fattuali e giuridici. Trattandosi di un nuovo atto, la società avrebbe dovuto impugnarlo autonomamente. La mancata impugnazione ha fatto venir meno l'interesse all'annullamento dell'ordinanza del 2015, ormai superata dalla successiva ordinanza, dalla quale discendeva comunque l'obbligo di rimuovere le opere indicate. Le spese sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in 4.000 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione dell'appello nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 87, comma 3-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento dell'udienza mediante collegamento da remoto in videoconferenza.
art. 73 c.p.a.
Richiamato in relazione alla memoria con cui il Comune ha dedotto la sopravvenuta carenza di interesse per la mancata impugnazione della seconda ordinanza.
art. 22 d.P.R. n. 380/2001
Indicato tra le disposizioni la cui violazione era stata dedotta nei motivi riproposti in appello; il Consiglio di Stato non ne ha esaminato il merito, avendo respinto l'appello sulla questione dell'interesse alla decisione.
art. 35 d.P.R. n. 380/2001
Indicato tra le disposizioni la cui violazione era stata dedotta nei motivi riproposti in appello; il Consiglio di Stato non ne ha esaminato il merito.
art. 37 d.P.R. n. 380/2001
Indicato tra le disposizioni la cui violazione era stata dedotta nei motivi riproposti in appello; il Consiglio di Stato non ne ha esaminato il merito.
art. 19 l. n. 241/1990
Indicato tra le disposizioni la cui violazione era stata dedotta nei motivi riproposti in appello; il Consiglio di Stato non ne ha esaminato il merito.
art. 146 d.lgs. n. 42/2004
Indicato tra le disposizioni la cui violazione era stata dedotta nei motivi riproposti in appello; il Consiglio di Stato non ne ha esaminato il merito.
Massime di principio
- Un atto successivo è meramente confermativo, e quindi non autonomamente impugnabile, solo quando l'amministrazione si limita a dichiarare o ribadire l'esistenza del precedente provvedimento senza svolgere una nuova istruttoria, senza riesaminare gli elementi di fatto e di diritto e senza una nuova ponderazione degli interessi.
- Sussiste invece un atto di conferma in senso proprio, autonomamente impugnabile, quando il provvedimento successivo costituisce il risultato di un nuovo esercizio del potere, preceduto da una rinnovata istruttoria e da una nuova valutazione dei presupposti fattuali o giuridici, anche quando confermi in tutto o in parte l'atto precedente.
- In materia di repressione degli abusi edilizi, un'ordinanza adottata dopo un nuovo sopralluogo che accerti la permanenza di opere abusive e riferita soltanto a una parte degli immobili già considerati integra un nuovo provvedimento di conferma in senso proprio, non una mera conferma.
- Quando un nuovo provvedimento di conferma in senso proprio non viene autonomamente impugnato, l'impugnazione del precedente atto diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'eventuale annullamento dell'atto originario non procurerebbe più un'utilità concreta al ricorrente, essendo il nuovo atto divenuto autonomamente lesivo e vincolante.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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