Cassazione Penale, Sentenza n. 23031/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per tre censure: 1) nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello, poiché la notifica era stata eseguita nelle mani del difensore via PEC senza previa verifica dell'idoneità del domicilio dichiarato dall'imputato (art. 161, comma 4 e art. 157, comma 8-bis c.p.p. richiamati negli atti); 2) mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, sostenendo che alcuni rinvii (in particolare quelli dovuti all'assenza di testi del pubblico ministero) non dovessero sospendere il termine di prescrizione; 3) omessa motivazione, anche implicita, riguardo alla richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il reato non risultasse prescritto alla data del deposito del ricorso (ha calcolato 744 giorni di sospensione che spostano la scadenza al 7 gennaio 2024), rigettando quindi la doglianza sulla prescrizione. Tuttavia ha accolto il motivo decisivo relativo alla nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello: l'atto era stato notificato al solo difensore tramite PEC con richiamo sia all'art. 161, comma 4 sia all'art. 157, comma 8-bis, senza che fosse comprovata la preventiva verifica dell'inidoneità del domicilio dichiarato dall'imputato e senza prova di notifica al domicilio eletto. La nullità è stata eccepita tempestivamente dal difensore all'atto utile (conclusioni scritte), per cui la Corte ha ritenuto assorbente tale vizio e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 161, comma 4 c.p.p.
La norma disciplina la notificazione all'imputato; la Corte sottolinea che la notifica al difensore in luogo della notifica all'imputato è illegittima se non risulta verificata l'inidoneità o insufficienza del domicilio dichiarato dall'imputato
art. 157, comma 8-bis c.p.p.
Consente in taluni casi la notificazione al difensore di fiducia; la Corte evidenzia che l'uso di tale disposizione è illegittimo se non sussiste la preventiva verifica dell'inidoneità del domicilio dell'imputato
art. 1151, comma 4 c.p.p. (richiamato in giurisprudenza)
Richiamato dalla giurisprudenza per affermare che la notificazione presso il difensore senza preventiva verifica del domicilio costituisce nullità assoluta insanabile
art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 176/2020)
art. 23-bis, d.l. 28/10/2020, n.137 (conv. legge 18/12/2020, n.176)
Norma richiamata negli atti processuali (modalità di deposito delle conclusioni scritte nel procedimento); la Corte rileva che la nullità è stata dedotta tempestivamente nelle conclusioni scritte ex art. 23-bis
art. 23, comma 8, legge n. 176/2020
art. 23, comma 8, legge n.176 del 2020
Predispone modalità di trattazione del ricorso in Cassazione (utilizzata per il procedimento senza intervento delle parti)
Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (proroga)
Menzionevole perché ha prorogato l'efficacia di norme emergenziali citate (incideva sulla vigenza dell'art. 23-bis al momento del giudizio)
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 11632 del 09/01/2019 (Gelati)
Sez. 2, n. 11632 del 09/01/2019, Gelati, Rv. 276747
Pronuncia citata per il principio che la notificazione del decreto di citazione al difensore senza preventiva verifica dell'inidoneità del domicilio dell'imputato è nullità assoluta e insanabile
Giurisprudenza: Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017 (Tuppi)
Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771
Affermata distinzione secondo cui la notificazione al difensore in luogo della notificazione all'imputato può integrare una nullità di grado intermedio se si applica l'art. 157, comma 8-bis; la Corte ha ritenuto tuttavia irrilevante la qualificazione precisa dato l'esito per tempestività dell'eccezione
Massime di principio
- La notificazione del decreto di citazione a giudizio al solo difensore di fiducia tramite PEC è illegittima se non è dimostrata la preventiva verifica dell'inidoneità o insufficienza del domicilio dichiarato dall'imputato; tale vizio può determinare l'annullamento della sentenza d'appello.
- La tempestiva eccezione di nullità da parte del difensore, posta nel primo atto utile (es. conclusioni scritte), è sufficiente a rendere rilevante il vizio e non richiede che la Corte in Cassazione qualifichi definitivamente la nullità (assoluta o di regime intermedio).
- Il calcolo della prescrizione richiede conteggio puntuale delle sospensioni legittime (impedimenti professionali, adesione ad astensione, misure emergenziali come la pandemia, rinvii su richiesta difensiva, ecc.); una corretta somma di tali periodi può far venir meno l'eccezione di prescrizione.
- Se la Corte omette di pronunciarsi su censure rilevanti (ad es. richiesta di proscioglimento per particolare tenuità), tale omissione può costituire motivo di ricorso; tuttavia, se sussiste un vizio processuale di maggiore rilievo (come la nullità della notifica), quello può assorbire le altre doglianze e determinare l'annullamento con rinvio.
- In casi di contestazione sulla notifica, è fondamentale produrre o dimandare la prova dell'effettiva notifica al domicilio eletto/dichiarato dell'imputato; l'assenza di tale prova avvantaggia chi deduce la nullità.
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