Cassazione Penale, Sentenza n. 47712/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Termine impugna la sentenza d'appello del 12/04/2021 che lo ha condannato, in parziale riforma del giudice di primo grado (abbreviato), a 3 anni e 6 mesi di reclusione e euro 4.200 di multa per occultamento di cadavere (art. 412 c.p.), favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) e detenzione/porto illegale di arma comune da sparo (artt. 2, 4, 7 L. 2/10/1967 n.895). Il ricorso articolava tre motivi principali: (1) contestazione della mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità (art. 54 c.p.), sostenendo di aver agito per timore di ritorsioni da parte di Serra; (2) analoga censura sotto il profilo della circostanza di giustificazione putativa e della valutazione ex ante della pericolosità di Serra; (3) doglianze sulla mancata concessione delle attenuanti generiche con prevalenza sulla recidiva e sulla dosimetria della pena (art. 69 e 133 c.p.).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono ritenuti generici e non specificamente confrontati con la motivazione della corte territoriale che aveva escluso lo stato di necessità per mancanza di pericolo concreto, attuale e inevitabile; la Corte ha ritenuto che le condotte successive (occultamento del cadavere, abbandono dell'auto, getto consapevole dell'arma) fossero volontarie e non determinate da minacce tali da far valere la scriminante. Il terzo motivo è inammissibile perché mira a una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, materia riservata alla discrezionalità del giudice di merito; la corte ha confermato la mancata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva e ha ritenuto congrua la pena applicata. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 412 cod. pen.
Norma relativa all'occultamento di cadavere: applicata dalla Corte d'appello per il capo di imputazione relativo al trasporto e abbandono del corpo.
art. 378 cod. pen.
Favoreggiamento personale: la condotta di aiutare Serra a eludere le indagini (abbandono dell'auto, getto dell'arma) configurata come favoreggiamento volontario.
artt. 2, 4, 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895
legge 2 ottobre 1967, n. 895
Norme sul porto e detenzione di armi comuni da sparo: applicate per il capo relativo al possesso e al porto dell'arma del delitto.
art. 54 cod. pen.
Scriminante dello stato di necessità: esclusa dalla Corte territoriale e confermata la valutazione in sede di legittimità perché mancava un pericolo concreto, attuale e inevitabile che rendesse inevitabile la condotta dell'imputato.
art. 69 cod. pen.
Circostanze attenuanti: la Corte ha ritenuto non dimostrata la prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: richiamati per giustificare la discrezionalità del giudice nella dosimetria e la congruità della pena comminata.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. c)
Principio di inammissibilità per motivi generici o non specifici: effettuato richiamo per rigettare i motivi di cassazione carenti di specificità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali e ulteriori somme a titolo di ammenda quando il ricorso è inammissibile; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a versare euro 3.000.
Massime di principio
- Lo stato di necessità ex art. 54 c.p. richiede un pericolo concreto, attuale e inevitabile; la sola paura o 'timore reverenziale' verso terzi violenti non è sufficiente a giustificare condotte penalmente rilevanti se esistono soluzioni praticabili (es. rivolgersi alle autorità).
- Le valutazioni di fatto del giudice di merito (sussistenza di minacce, volontarietà delle condotte, ricostruzione temporale) vincolano la Cassazione se sono motivate e non manifestamente illogiche; la cassazione non sostituisce il giudice di merito nel riesame delle prove.
- In sede di cassazione è essenziale formulare motivi specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata: l'aspecificità conduce all'inammissibilità del ricorso.
- Le questioni relative alla dosimetria della pena e al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se emergono vizi di motivazione o arbitrarietà manifesta.
- La partecipazione attiva a condotte successive al reato principale (es. occultamento, favoreggiamento, getto dell'arma) può escludere l'operatività delle cause di scriminanti se tali atti appaiono volontari e non coercitivi.
- Chi invoca una giustificazione putativa deve dimostrare concretamente la ragionevolezza e l'attualità del pericolo percepito; argomentazioni generiche sul carattere violento di terzi sono spesso insufficienti.
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