Sentenza n. 4563/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza breve del TAR Calabria, Sez. II, che aveva respinto il ricorso contro il silenzio serbato sulla richiesta di rideterminazione delle tariffe per prestazioni rese nel periodo 2010–2015
Esito
Favorevole al resistente (società sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto alla Regione Calabria e al Commissario ad acta, mediante diffida del 7 novembre 2024, la rideterminazione delle tariffe relative a prestazioni sanitarie rese nel periodo 2010–2015, deducendo l'illegittimità del silenzio serbato. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo insussistente un obbligo attuale di provvedere, poiché la materia era già stata disciplinata dall'intervento commissariale di cui al D.C.A. n. 454/2015. La Regione, pur essendo risultata vittoriosa in primo grado, ha proposto appello sostenendo, anzitutto, che il ricorso originario avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta cessazione dell'inerzia, a seguito dell'adozione di una nota ritenuta provvedimento espresso. Ha inoltre contestato la qualificazione giuridica e la portata motivazionale del D.C.A. n. 454/2015. La società appellata ha chiesto il rigetto dell'appello e ha proposto appello incidentale condizionato, volto a ottenere l'accertamento dell'obbligo delle Amministrazioni di pronunciarsi sull'istanza e l'illegittimità del silenzio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello principale. La nota invocata dalla Regione non è stata ritenuta un provvedimento amministrativo conclusivo, ma una comunicazione meramente interlocutoria e difensiva, priva di autonoma valenza provvedimentale e quindi inidonea a far venir meno l'inerzia rilevante ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Il giudice ha ribadito che, a fronte di un'istanza del privato, l'Amministrazione deve adottare una determinazione espressa, chiara e conclusiva; una presa di posizione priva di contenuto decisorio non è sufficiente. Tuttavia, tale censura non ha condotto all'accoglimento dell'appello, perché la sentenza di primo grado era fondata sull'autonoma e assorbente insussistenza, nel caso concreto, di un obbligo attuale di provvedere. Le ulteriori doglianze relative al D.C.A. n. 454/2015 sono state ritenute non decisive, poiché non incidevano sulla ratio decidendi della sentenza impugnata. La materia tariffaria risultava già interessata da interventi amministrativi e commissariali che avevano definito il regime di riferimento; l'istanza poteva quindi essere considerata reiterativa di un assetto già definito oppure implicare nuove valutazioni tecnico-discrezionali. In entrambe le ipotesi mancava il presupposto dell'obbligo giuridico attuale di provvedere necessario per configurare il silenzio-inadempimento. L'appello incidentale condizionato della società è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione del rigetto dell'appello principale. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la peculiarità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Il silenzio-inadempimento presuppone la persistente inerzia dell'Amministrazione in presenza di un obbligo giuridico attuale di provvedere; una comunicazione interlocutoria e priva di contenuto decisorio non fa venir meno tale inerzia.
art. 2 l. 241/1990
L'obbligo di provvedere mediante una determinazione espressa costituisce la regola ordinaria dell'azione amministrativa, pur non sussistendo in concreto quando l'istanza sia meramente reiterativa di un assetto già definito o richieda nuove valutazioni tecnico-discrezionali in assenza di un obbligo giuridico attuale.
Massime di principio
- A fronte di un'istanza del privato, l'obbligo di provvedere si assolve soltanto mediante una determinazione espressa, chiara e conclusiva; una comunicazione interlocutoria, difensiva o priva di contenuto decisorio non è idonea a definire il procedimento né a far cessare l'inerzia rilevante ai fini dell'azione avverso il silenzio.
- La configurabilità del silenzio-inadempimento richiede non soltanto l'inerzia dell'Amministrazione, ma anche la sussistenza di un obbligo giuridico attuale di provvedere sulla specifica istanza.
- Non sussiste un obbligo attuale di provvedere quando l'istanza costituisca una mera reiterazione di una disciplina amministrativa già definita; parimenti, l'obbligo non è configurabile quando la richiesta implichi nuove valutazioni tecnico-discrezionali non imposte da una specifica previsione normativa o da un precedente obbligo amministrativo.
- In appello, le censure sono irrilevanti se non incidono sulla ratio decidendi autonoma e assorbente posta a fondamento della sentenza impugnata.
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