Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19626/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una associazione impugnava due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2009 e 2010, con i quali l’Amministrazione finanziaria recuperava imposte dirette e IVA sul presupposto dell’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, ritenendo svolta attività commerciale. In primo grado i ricorsi erano stati riuniti; la CTP aveva dichiarato improcedibili i ricorsi per asserita mancata presentazione del reclamo nei termini ex art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992. In appello la CTR, pur rilevando l’illegittimità della declaratoria di improcedibilità, respingeva nel merito l’impugnazione. In cassazione la contribuente deduceva: 1) nullità del procedimento per violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per non aver la CTR rimesso la causa al primo giudice a fronte della lesione del contraddittorio e della perdita di un grado di giudizio; 2) violazione di legge e difetto di contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che l’accertamento, anche se definito "a tavolino", riguardava tributi armonizzati (IVA, oltre alle altre imposte indicate) e quindi imponeva comunque il contraddittorio preventivo.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha escluso che la CTR dovesse rimettere la causa alla CTP, perché la rimessione al primo giudice nel processo tributario è ammessa solo nei casi tassativi ed eccezionali previsti dall’art. 59, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992; fuori da tali ipotesi, il giudice d’appello, se accoglie il gravame, deve decidere nel merito. Ha poi ritenuto infondato anche il motivo sul contraddittorio endoprocedimentale: per i tributi armonizzati il contraddittorio è necessario anche negli accertamenti a tavolino, ma la sua violazione determina invalidità dell’atto solo se il contribuente indica in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e che avrebbero potuto incidere sul contenuto dell’atto; nel caso concreto tale allegazione mancava. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione del dovuto contributo unificato დამატivo ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio dedotto come nullità processuale non è stato accolto, perché la mancata rimessione al primo giudice non ricorreva in un’ipotesi tassativa di quelle previste per il processo tributario.

  • art. 59, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La rimessione della causa alla commissione provinciale è consentita solo nelle ipotesi tassative ed eccezionali previste dalla norma; al di fuori di esse il giudice d’appello deve decidere nel merito.

  • art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992

    La decisione di primo grado aveva erroneamente dichiarato improcedibili i ricorsi per asserita mancata proposizione del reclamo nei termini; la CTR ha ritenuto tale pronuncia illegittima.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la rimessione della causa al primo giudice è possibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge; se l’eccezione non rientra tra quelle tassative, il giudice d’appello, una volta riscontrato l’errore del primo giudice, deve decidere direttamente il merito.
  • L’appello nel contenzioso tributario ha natura sostitutiva: non esiste un diritto alla rinnovazione del primo grado solo perché il giudice d’appello rilevi un vizio della decisione di primo grado, salvo i casi di rimessione obbligatoria previsti dal d.lgs. n. 546 del 1992.
  • In materia di tributi armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale è necessario anche per gli accertamenti c.d. a tavolino; tuttavia la violazione comporta invalidità dell’atto solo se il contribuente indica specificamente le difese che avrebbe potuto presentare e che avrebbero potuto incidere sull’esito dell’accertamento.
  • La deduzione del mancato contraddittorio non può essere meramente astratta o pretestuosa: il contribuente deve allegare in concreto quali elementi fattuali o giuridici avrebbe sottoposto all’Amministrazione e in che modo essi avrebbero potuto modificare il contenuto dell’atto impositivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.