Cassazione Civile, Ordinanza n. 25004/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto tra una azienda ospedaliera e una società somministratrice di lavoro, nell'ambito della somministrazione di lavoratori a tempo determinato. In appello era stato affrontato, da un lato, il tema del debito per interessi moratori richiesti dalla società e, dall'altro, la pretesa della società di ottenere il riconoscimento anche per ulteriori prestazioni, sostenendo documentazione prodotta in secondo grado. L'azienda ha proposto ricorso principale con due motivi: il primo per violazione del principio di non contestazione, sostenendo di aver specificamente contestato la pretesa sugli interessi e di aver dedotto un fatto modificativo, ossia l'esistenza di una disciplina convenzionale degli interessi diversa da quella applicata; il secondo per omessa pronuncia o motivazione apparente, lamentando che la corte di merito non si fosse pronunciata sull'eccezione di giustificato ritardo nei pagamenti dovuto alle omissioni procedurali della controparte. La società ha proposto ricorso incidentale con un motivo, contestando il rigetto della domanda in relazione alle prestazioni già esaminate dal primo giudice, deducendo che i documenti prodotti consentissero un diverso esito, o comunque censurando il mancato riconoscimento di ulteriori somme.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo che l'eccezione sull'assenza di addebito per il ritardo nei pagamenti fosse stata implicitamente respinta dalla decisione di accoglimento della domanda, essendo incompatibile con la ratio della sentenza impugnata. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso principale, affermando che la deduzione dell'azienda relativa a una disciplina pattizia derogatoria degli interessi costituiva una specifica contestazione del fatto costitutivo della pretesa, e che la corte d'appello aveva quindi errato nel ritenere il punto non contestato. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile: in parte perché tendeva a una rivalutazione del merito istruttorio non consentita in cassazione, in parte perché non si confrontava con la ratio decidendi basata sulla novità della produzione documentale in violazione dell'art. 345 c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
la produzione documentale tardiva in appello è stata ritenuta nuova e quindi inutilizzabile; il motivo incidentale che su di essa faceva leva è stato dichiarato inammissibile.
art. 385, comma 3, c.p.c.
la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione è stata demandata al giudice di rinvio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, da parte della ricorrente incidentale.
d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 5
la Corte ha rilevato che la questione della derogabilità della disciplina degli interessi nei rapporti con la pubblica amministrazione sarebbe stata rilevante, ma ha deciso la causa sul diverso rilievo della specifica contestazione del fatto modificativo dedotto dall'azienda.
Massime di principio
- La deduzione di un fatto modificativo o impeditivo della pretesa avversaria, anche se formulata in termini difensivi, integra una specifica contestazione idonea a escludere l'applicazione del principio di non contestazione sul punto.
- L'omessa pronuncia può essere esclusa quando la questione dedotta risulti implicitamente rigettata dalla decisione su una domanda logicamente incompatibile con l'accoglimento dell'eccezione.
- In cassazione non è consentita una mera rivalutazione del materiale istruttorio e dei documenti già esaminati dal giudice di merito.
- La censura che si fonda su documenti ritenuti tardivi o nuovi deve confrontarsi con la ratio decidendi che ne ha escluso l'esame per violazione delle preclusioni processuali.
- Quando la sentenza impugnata è cassata solo per uno dei motivi accolti, il giudice di rinvio provvede anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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