Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37468/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato preliminarmente il reato estinto per accettazione e remissione di querela (reato procedibile a querela), annullando senza rinvio la sentenza impugnata e revocando le statuizioni civili. Non è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali, che sono poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4 c.p.p.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Mincioni era stato condannato per truffa aggravata (vendita di una Nissan Xtrail per €31.228,00 senza consegna, mediante artifici consistiti nella sistematica spoliazione del complesso aziendale della Globocar S.r.l.). L'impugnazione in Cassazione deduceva: 1) violazione di legge per presunta prescrizione del reato (disputa su quale normativa sulla prescrizione applicare: legge "Orlando" vs "Cartabia" vs disciplina "ex Cirielli"); 2) vizi di motivazione sul riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7 c.p., alla luce del parziale recupero da parte della persona offesa (restituzione di €24.500,00) e della tardività della querela. Successivamente (5 settembre 2024) la persona offesa Emanuela Silva ha presentato remissione di querela, accettata dall'imputato.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 7 cod. pen.

    Riconosciuta dalla Corte di merito come aggravante valutata nel bilanciamento con le attenuanti; il ricorso contestava la motivazione e la sua fondatezza alla luce del parziale recupero del danno subito dalla persona offesa

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per dedurre violazione di legge in relazione alla prescrizione; norma che individua i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme sostanziali)

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato per dedurre vizi di motivazione (eccessiva o insufficiente motivazione) sul riconoscimento dell'aggravante

  • art. 129, comma 2 cod. proc. pen.

    La Corte afferma che non ricorrono le condizioni per pronunciare una sentenza ai sensi di questa disposizione dopo l'estinzione del reato per remissione di querela

  • art. 340, comma 4 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per disporre che le spese del procedimento siano poste a carico del querelato

  • legge "Orlando" / legge "Cartabia" / legge "ex Cirielli" (riforme della prescrizione)

    Nella motivazione del ricorso è centrale la controversia su quale disciplina della prescrizione si dovesse applicare ai fatti commessi nel 2016; la Corte di merito aveva applicato una disciplina ritenuta dal ricorrente non favorevole, questione sollevata in Cassazione ma poi resa irrilevante dall'estinzione del reato per remissione di querela

  • remissione di querela (regole sostanziali e processuali)

    La remissione di querela, tempestivamente e validamente formulata e accettata dall'imputato, determina l'estinzione del reato procedibile a querela; ciò comporta l'annullamento della condanna penale e la revoca delle statuizioni civili collegate

Massime di principio

  • Se il reato è procedibile a querela e la persona offesa presenta remissione della querela accettata dall'imputato, il reato si estingue e le sentenze penali devono essere annullate senza rinvio.
  • La remissione di querela, purché tempestiva e accettata, prevale su altre questioni processuali (es. contestazioni sulla prescrizione) rendendole ininfluenti rispetto all'esito finale.
  • In presenza di remissione di querela sono revocate anche le statuizioni civili collegate alla condanna penale, salvo diversa disposizione della Corte.
  • Anche se il ricorrente deduce questioni complesse di diritto (es. quale legge sulla prescrizione applicare), la remissione della querela può interrompere il procedimento indipendentemente dall'esito di tali questioni.
  • Le spese processuali possono essere poste a carico del querelato quando il reato si estingue per remissione di querela, secondo quanto previsto dall'art. 340, comma 4 c.p.p.
  • Prima di valutare ricorsi su prescrizione o vizi di motivazione è necessario verificare se vi siano atti di remissione o altre cause di estinzione che rendano il merito del ricorso inammissibile o irrilevante.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.