Cassazione Penale, Sentenza n. 37468/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato preliminarmente il reato estinto per accettazione e remissione di querela (reato procedibile a querela), annullando senza rinvio la sentenza impugnata e revocando le statuizioni civili. Non è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali, che sono poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4 c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Mincioni era stato condannato per truffa aggravata (vendita di una Nissan Xtrail per €31.228,00 senza consegna, mediante artifici consistiti nella sistematica spoliazione del complesso aziendale della Globocar S.r.l.). L'impugnazione in Cassazione deduceva: 1) violazione di legge per presunta prescrizione del reato (disputa su quale normativa sulla prescrizione applicare: legge "Orlando" vs "Cartabia" vs disciplina "ex Cirielli"); 2) vizi di motivazione sul riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7 c.p., alla luce del parziale recupero da parte della persona offesa (restituzione di €24.500,00) e della tardività della querela. Successivamente (5 settembre 2024) la persona offesa Emanuela Silva ha presentato remissione di querela, accettata dall'imputato.
Norme richiamate
art. 61 n. 7 cod. pen.
Riconosciuta dalla Corte di merito come aggravante valutata nel bilanciamento con le attenuanti; il ricorso contestava la motivazione e la sua fondatezza alla luce del parziale recupero del danno subito dalla persona offesa
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per dedurre violazione di legge in relazione alla prescrizione; norma che individua i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme sostanziali)
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato per dedurre vizi di motivazione (eccessiva o insufficiente motivazione) sul riconoscimento dell'aggravante
art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
La Corte afferma che non ricorrono le condizioni per pronunciare una sentenza ai sensi di questa disposizione dopo l'estinzione del reato per remissione di querela
art. 340, comma 4 cod. proc. pen.
Norma richiamata per disporre che le spese del procedimento siano poste a carico del querelato
legge "Orlando" / legge "Cartabia" / legge "ex Cirielli" (riforme della prescrizione)
Nella motivazione del ricorso è centrale la controversia su quale disciplina della prescrizione si dovesse applicare ai fatti commessi nel 2016; la Corte di merito aveva applicato una disciplina ritenuta dal ricorrente non favorevole, questione sollevata in Cassazione ma poi resa irrilevante dall'estinzione del reato per remissione di querela
remissione di querela (regole sostanziali e processuali)
La remissione di querela, tempestivamente e validamente formulata e accettata dall'imputato, determina l'estinzione del reato procedibile a querela; ciò comporta l'annullamento della condanna penale e la revoca delle statuizioni civili collegate
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela e la persona offesa presenta remissione della querela accettata dall'imputato, il reato si estingue e le sentenze penali devono essere annullate senza rinvio.
- La remissione di querela, purché tempestiva e accettata, prevale su altre questioni processuali (es. contestazioni sulla prescrizione) rendendole ininfluenti rispetto all'esito finale.
- In presenza di remissione di querela sono revocate anche le statuizioni civili collegate alla condanna penale, salvo diversa disposizione della Corte.
- Anche se il ricorrente deduce questioni complesse di diritto (es. quale legge sulla prescrizione applicare), la remissione della querela può interrompere il procedimento indipendentemente dall'esito di tali questioni.
- Le spese processuali possono essere poste a carico del querelato quando il reato si estingue per remissione di querela, secondo quanto previsto dall'art. 340, comma 4 c.p.p.
- Prima di valutare ricorsi su prescrizione o vizi di motivazione è necessario verificare se vi siano atti di remissione o altre cause di estinzione che rendano il merito del ricorso inammissibile o irrilevante.
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