Ordinanza n. 1862/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo del 27 gennaio 2026, rep. n. 109, notificato in pari data, con cui è stata disposta l’esclusione per un periodo di cinque anni della società TATATU S.p.A. dalle agevolazioni previste dalla legge n. 220 del 2016 e il contestuale rigetto delle domande per il credito d’imposta inviate o in stato di lavorazione; - della nota prot. n. MIC|MIC_DG-CA_SERV III|13/01/2026|0001368-P, con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento di esclusione; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare del decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo del 13 gennaio 2026, prot. n. 20, con cui è stata disposta l’esclusione quinquennale della società Sipario Movies s.p.a.; - e del decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo del 14 luglio 2025, rep. n. 2734, con cui sono state revocate e rigettate le richieste di credito d’imposta presentate dalla società Sipario Movies s.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di esclusione quinquennale dalle agevolazioni previste dalla legge n. 220/2016 e di rigetto delle domande di credito d'imposta, unitamente ai provvedimenti presupposti adottati nei confronti di altra società
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo del 27 gennaio 2026, con il quale è stata esclusa per cinque anni dalla concessione di qualsiasi contributo previsto dalla legge n. 220/2016 e sono state contestualmente rigettate le domande di credito d'imposta già inviate o in lavorazione. Sono stati inoltre impugnati, quali atti presupposti, la comunicazione di avvio del procedimento, il decreto del 13 gennaio 2026 recante l'esclusione quinquennale di altra società e il decreto del 14 luglio 2025 di revoca e rigetto delle richieste di credito d'imposta presentate da quest'ultima. Il testo dell'ordinanza non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti, limitandosi a rilevare che le questioni prospettate richiedono un approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase cautelare. I provvedimenti presupposti sono oggetto di un distinto giudizio, pendente davanti al medesimo TAR.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare non mediante una sospensione espressa degli effetti del decreto impugnato, ma ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo che le questioni dedotte richiedessero un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare e che le esigenze della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita definizione del giudizio. Il Collegio ha rilevato un evidente nesso di pregiudizialità-dipendenza tra il presente giudizio e quello relativo ai provvedimenti presupposti, già fissato per il merito al 6 ottobre 2026. Ha quindi fissato alla medesima data l'udienza pubblica per la trattazione del ricorso, rinviando al definitivo la pronuncia sulle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare può essere accordata, ai sensi del comma 10, mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito quando l'approfondimento delle questioni non è compatibile con la sommarietà della fase cautelare e la sollecita definizione del giudizio è idonea a tutelare la parte.
art. 55, comma 10, c.p.a.
In presenza di questioni che richiedono un esame approfondito, il giudice può accogliere l'istanza cautelare fissando l'udienza pubblica per la trattazione del merito, senza necessità di disporre una sospensione espressa dell'atto.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte in sede cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può accogliere l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. fissando sollecitamente l'udienza di merito, purché tale definizione ravvicinata sia idonea a tutelare le esigenze della parte ricorrente.
- La pendenza di un distinto giudizio avente ad oggetto provvedimenti presupposti può integrare un nesso di pregiudizialità-dipendenza rilevante nella fase cautelare e giustificare la fissazione della trattazione dei giudizi alla medesima udienza, quando ciò assicuri una decisione coordinata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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