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Ordinanza

Ordinanza n. 886/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti del concorso per tre posti di collaboratore tecnico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti del concorso indetto dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per la copertura di tre posti di collaboratore tecnico, contestando la decisione dell’amministrazione di non procedere previamente all’espletamento delle procedure di mobilità. Ha censurato le modalità di esercizio del potere discrezionale, deducendo l’assenza di una pur minima ponderazione e di un’esplicitazione della scelta amministrativa, nonché delle ragioni idonee a giustificarla. Dopo il rigetto della domanda cautelare da parte del TAR, ha proposto appello cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare non per disporre direttamente l’annullamento o la sospensione degli atti concorsuali, ma ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito dinanzi al TAR, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che i motivi, relativi alla mancata previa mobilità e all’insufficiente ponderazione ed esplicitazione della scelta discrezionale, necessitino di approfondimento nel merito. Nel contemperamento degli interessi contrapposti e tenuto conto dello stato della procedura concorsuale, le esigenze cautelari sono state considerate adeguatamente salvaguardate mediante la rapida trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, nell’ambito della tutela cautelare, di accogliere la domanda ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito dinanzi al giudice di primo grado, senza adottare una misura cautelare sostanziale di sospensione.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di una scelta discrezionale dell’amministrazione è contestata per l’assenza di qualsiasi, anche minima, ponderazione ed esplicitazione delle ragioni della scelta, la questione richiede un approfondimento nella fase di merito.
  • In appello cautelare, qualora i motivi presentino profili da approfondire e le esigenze cautelari possano essere salvaguardate dalla rapida definizione del giudizio, il Consiglio di Stato può accogliere l’appello ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • Il contemperamento cautelare degli interessi deve tenere conto anche dello stato di avanzamento della procedura amministrativa o concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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