Cassazione Penale, Sentenza n. 31930/2022 del 30/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Messina che aveva confermato il sequestro probatorio di un autocarro di proprietà del ricorrente, contestato come utilizzato per la gestione illecita di rifiuti (art. 256, comma 1, d.lgs. n.152/2006) e per occupazione abusiva di bene demaniale (artt. 633 e 639-bis c.p.). Il ricorrente deduceva l'illegittimità del sequestro sostenendo che fosse stato eseguito da agenti di polizia municipale privi del potere di sequestro, richiamando l'art. 192 cod. strada (commi 3 e 4) e lamentando che la questione non avesse ricevuto specifica risposta nei precedenti gradi
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla competenza della polizia municipale: richiamando l'art. 5 legge 7 marzo 1986, n.65 e l'art. 57 c.p.p., ha affermato che i vigili urbani sono qualificati come agenti di polizia giudiziaria e possono intervenire e compiere atti di accertamento e acquisizione probatoria nell'ambito territoriale del comune anche per reati diversi da quelli che ledono interessi comunali, quando i fatti si verificano in loro presenza. Inoltre, anche ove gli operatori fossero soltanto "agenti" e non "ufficiali", il sequestro è legittimo se eseguito in situazione di necessità e urgenza: nella specie il sequestro è avvenuto mentre si stava praticando la demolizione di una lavabiancheria e il trasporto di altri elettrodomestici, configurando attività di gestione illecita di rifiuti. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende per responsabilità nella determinazione della inammissibilità
Norme richiamate
d.lgs. n.152 del 2006, art. 256, comma 1
Norma che disciplina il reato di gestione illecita di rifiuti; usata come fattispecie-reato che giustifica il sequestro probatorio dell'autocarro
codice penale, artt. 633 e 639-bis
Riferimento alla occupazione abusiva di bene demaniale e alla specifica ipotesi di reato collegata alla presenza di rifiuti nel demanio marittimo; integrano i fini del sequestro probatorio
legge 7 marzo 1986, n. 65, art. 5
Attribuisce alle guardie dei comuni (polizia municipale) la qualità di agenti di polizia giudiziaria, riconoscendo il potere di intervento nel territorio comunale per l'accertamento di reati verificatisi in loro presenza
codice di procedura penale, art. 57 (comma secondo, lett. b))
Conferma che i vigili urbani svolgono funzioni di polizia giudiziaria e non limita tale attività ai soli reati che ledano interessi comunali; legittima l'attività di sequestro quando i reati si verificano in loro presenza
codice della strada, art. 192 (commi 3 e 4)
Richiamato dal ricorrente per sostenere limiti ai poteri della polizia municipale sul controllo dei veicoli; la Corte però ritiene tale richiamo insufficiente a travolgere la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e il potere di sequestro in caso di reato in loro presenza
codice di procedura penale, art. 354
Citato in sede di merito dai decisoni antecedenti; la Corte osserva che un richiamo generico all'art. 354 non sostituisce una specifica motivazione dell'eccezione di illegittimità
disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 113 (giurisprudenza richiamata)
Utilizzata dalla giurisprudenza per confermare la legittimità di sequestri svolti da agenti di polizia municipale (es. sequestro di materiale pericoloso o correlato a reato) quando l'intervento avviene in presenza del reato
Massime di principio
- I vigili urbani, in virtù dell'art. 5 legge 65/1986 e dell'art. 57 c.p.p., sono agenti di polizia giudiziaria e possono intervenire per accertare reati verificatisi in loro presenza nell'ambito territoriale comunale, compiendo atti probatori come il sequestro
- Il fatto che l'atto sia compiuto da "agenti" e non da "ufficiali" non annulla la legittimità del sequestro se l'intervento era dettato da necessità e urgenza (reato in corso o immediatamente rilevabile)
- Per impugnare efficacemente un sequestro per incompetenza dei soggetti che lo hanno eseguito occorre dedurre in modo specifico e circostanziato l'illegittimità, non limitandosi a riferimenti generici a norme proceduralmente generiche
- Quando il sequestro riguarda oggetti o mezzi mentre è in atto la condotta criminosa (es. gestione illecita di rifiuti, trasporto/demolizione di beni), la prova di urgenza e necessità rende l'atto più facilmente legittimabile
- In casi simili, chi contesta il sequestro dovrebbe dimostrare concretamente che l'intervento non è avvenuto in presenza del reato o che gli operatori hanno ecceduto manifestamente le attribuzioni per ottenere l'annullamento
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