Cassazione Penale, Sentenza n. 04432/2026 del 03/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza della Corte d'appello dell'Aquila che aveva rigettato l'istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti del 21/01/2025. Hanno sostenuto che la Corte territoriale ha applicato in modo eccessivamente formalistico l'art. 175, comma 2.1 c.p.p., ritenendo inammissibile la restituzione del termine esclusivamente perché gli imputati risultavano dichiarati assenti in udienza preliminare successivamente a notifica a mani proprie (o a familiari conviventi) del decreto di fissazione dell'udienza. I ricorrenti hanno invece dedotto che, nonostante la notifica formale, gli imputati non ebbero effettiva conoscenza del procedimento e della sentenza perché il difensore di fiducia avrebbe omesso di informare i clienti per negligenza; hanno quindi chiesto che si valutasse la sostanza (la mancanza di conoscenza effettiva) piuttosto che la mera formalità della notifica, proponendo tre motivi di censura per vizio di legge e carenza di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. c), e), b)).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo i motivi manifestamente infondati. Il Collegio ha confermato che la Corte territoriale ha correttamente escluso la restituzione del termine in quanto gli imputati erano stati dichiarati assenti in udienza preliminare ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p., comma 1, a seguito di notifica personale (o a familiari conviventi) del decreto di fissazione dell'udienza. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui grava sull'istante l'onere di provare rigorosamente, con atto o fatto certo, la circostanza esterna non imputabile che ha impedito il tempestivo esercizio dell'impugnazione; le mere allegazioni di negligenza del difensore, non adeguatamente dimostrate, non sono idonee a superare tale onere. I ricorrenti non hanno contestato la dichiarazione di assenza né dimostrato che la mancata conoscenza della sentenza dipendesse da cause non a loro imputabili. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
La restituzione nel termine ex art. 175, comma 2.1 è ammessa nelle condizioni previste dalla norma ma, secondo il Collegio, è applicabile solo nei casi di assenza dichiarata ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 420 bis c.p.p., non quando l'assenza sia stata dichiarata ai sensi del comma 1 a seguito di notifica personale (o a familiari conviventi) del decreto di fissazione dell'udienza.
art. 420 bis cod. proc. pen.
Distinzione tra le diverse ipotesi di assenza: la Corte ha ritenuto che l'assenza dichiarata ai sensi del comma 1 (notifica personale o a familiari conviventi) non rientri nelle situazioni che consentono la restituzione del termine ai sensi dell'art. 175, comma 2.1, se non provato diversamente.
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. b), c), e)
I motivi dedotti in Cassazione sono stati inquadrati secondo le tipologie previste dall'art. 606 c.p.p.; tuttavia la Corte ha ritenuto che le censure fossero manifestamente infondate o prive della prova richiesta.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001; Sez. 2, ord. n. 39211 del 24/09/2024; Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020
Richiamati principi secondo cui in sede di legittimità è possibile l'esame diretto degli atti se è censurata una violazione di legge processuale e il principio per cui grava sull'istante l'onere di provare con atto o fatto certo l'ostacolo esterno alla tempestività dell'impugnazione; le mere dichiarazioni degli interessati o allegazioni generiche non soddisfano tale onere probatorio.
Massime di principio
- La restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. richiede prova rigorosa di una causa esterna e non imputabile all'istante che abbia impedito l'esercizio tempestivo dell'impugnazione; semplici allegazioni non sono sufficienti.
- La notifica personale del decreto di fissazione dell'udienza (o la notifica a familiari conviventi) e la conseguente dichiarazione di assenza in udienza (art. 420 bis comma 1) ostano, salvo prova contraria, alla concessione della restituzione del termine prevista per altre ipotesi di assenza disciplinate dai commi 2 e 3.
- La contestazione della mera formalità della notifica (es. 'notifica ricevuta ma senza effettiva conoscenza') richiede documentazione o fatti certi che dimostrino l'assenza di conoscenza effettiva; la negligenza del difensore va provata e non può essere assunta aprioristicamente per giustificare la restituzione.
- La condotta processuale degli imputati (assenza sistematica alle udienze) può essere considerata indizio della conoscenza del procedimento e indebolisce la tesi di mancata conoscenza effettiva.
- In situazioni simili è fondamentale produrre prove documentali (es. scambi di comunicazioni con il difensore, certificazioni di irreperibilità, raccomandate, attestazioni terze) o atti che dimostrino l'effettivo comportamento del difensore che abbia impedito la comunicazione dell'esito, al fine di superare l'onere probatorio gravante sull'istante.
- Se si sospetta negligenza professionale del difensore, il rimedio processuale richiede prova; eventuali rimedi disciplinari o risarcitori verso il difensore sono separati rispetto alla valutazione della restituzione nel termine e non sostituiscono la necessità di provare la causa esterna al processo.
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