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Sentenza

Sentenza n. 2202/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Napoli, XII Sezione, n. 6181/2016, depositato in Cancelleria il 12 settembre 2016, reso esecutivo con ordinanza del 13 luglio 2017, notificato con formula esecutiva il 2 agosto 2017, definitivo per il rigetto dell'opposizione proposta dal Ministero della Giustizia giusta sentenza del Tribunale di Napoli n. 1126/2020 del 20 gennaio 2020, pubblicata il 3 febbraio 2020 e passata in giudicato, nella misura di quanto ancora dovuto.

Giustizia amministrativa202502896

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione, da parte del Ministero della Giustizia, di un decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli reso definitivo da sentenza passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Napoli aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di euro 29.954,68 a titolo di sorte capitale, oltre a euro 2.199,16 per interessi e spese della procedura monitoria, in relazione all'indennità spettante per le funzioni di giudice unico reggente dell'Ufficio del Giudice di Pace. Il decreto, notificato con formula esecutiva il 2 agosto 2017, era stato seguito da un pagamento parziale di euro 24.038,77, imputato per euro 2.199,16 alle spese e per euro 21.839,61 alla sorte capitale. Residua quindi la somma capitale di euro 8.115,07, oltre agli interessi. L'opposizione proposta dal Ministero era stata rigettata con sentenza del Tribunale di Napoli passata in giudicato. Nonostante i solleciti, l'amministrazione non aveva completato il pagamento. Il Ministero si è costituito con una memoria di mero stile, senza contestare l'inadempimento né offrire il pagamento. Il ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e procedibile il ricorso, rilevando la propria giurisdizione ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. sull'ottemperanza a un giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, e la competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 1, c.p.a. Ha inoltre constatato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza parziale del Ministero e gli ha ordinato di pagare entro trenta giorni euro 8.115,07, oltre agli interessi sulla somma residua dal 12 settembre 2016 fino all'effettivo soddisfo e gli interessi maturati sulla somma di euro 21.839,61 già versata, con decorrenza dal 12 settembre 2016 fino al 7 novembre 2017. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro sessanta giorni dall'istanza di parte e dalla comunicazione della perdurante inottemperanza. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora, da calcolarsi sulla somma di euro 8.115,07 in misura corrispondente al tasso legale vigente pro tempore, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza e dovuta fino al soddisfacimento, comunque non oltre la scadenza del termine assegnato all'amministrazione. La penalità ha natura sanzionatoria e coercitiva, non risarcitoria; il giudice ha escluso che essa possa essere considerata manifestamente iniqua per esigenze di bilancio quando sia parametrata agli interessi legali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il ricorso per ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell'obbligo di conformarsi al giudicato, anche per obblighi di pagamento.

  • art. 113, comma 1, c.p.a.

    Fondamento della competenza territoriale del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza i poteri necessari per ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare la penalità di mora.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce condizione di ammissibilità o procedibilità delle procedure esecutive, incluso il giudizio di ottemperanza, nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    «salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo»

    La penalità di mora può essere disposta, su richiesta, anche nell'ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme di denaro e costituisce titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    «Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali»

    Nei giudizi di ottemperanza pecuniaria l'astreinte decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e, se parametrata agli interessi legali, non è manifestamente iniqua.

  • art. 17, comma 1, d.l. n. 132/2014, convertito dalla l. n. 162/2014

    È richiamato quale base normativa per la debenza degli interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c. sulle somme dovute in forza del titolo esecutivo.

  • art. 1284 c.c.

    Costituisce il parametro per gli interessi dovuti sulla sorte capitale residua e sulla parte di capitale pagata tardivamente.

  • art. 97 Cost.

    L'obbligo di eseguire il giudicato è ricondotto anche al principio di buon andamento dell'azione amministrativa.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per conseguire l'attuazione di un giudicato formatosi davanti al giudice ordinario, quando il debitore sia una pubblica amministrazione, anche se il giudicato impone il pagamento di somme di denaro.
  • La notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni costituiscono condizioni necessarie per la procedibilità o ammissibilità dell'azione esecutiva, compreso il giudizio di ottemperanza.
  • L'esecuzione solo parziale di un titolo giudiziale avente a oggetto una condanna pecuniaria integra inottemperanza, sicché il giudice può ordinare il pagamento del residuo capitale e degli interessi dovuti, anche sulla parte di capitale già corrisposta tardivamente.
  • In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare anticipatamente un commissario ad acta, incaricandolo di adottare in luogo dell'amministrazione tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato, inclusi gli atti contabili e le variazioni di bilancio occorrenti.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche alle condanne al pagamento di somme di denaro; ha funzione sanzionatoria e di coazione indiretta all'adempimento, non risarcitoria, e può essere parametrata agli interessi legali senza risultare manifestamente iniqua.
  • Nell'ottemperanza pecuniaria, la penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza che ordina il pagamento e può essere dovuta fino all'effettivo soddisfacimento, comunque non oltre la scadenza del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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