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Ordinanza

Ordinanza n. 1530/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602881

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. I, n. 781/2026, che aveva accolto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le amministrazioni statali hanno proposto appello contro una sentenza del TAR Campania favorevole alla parte privata e hanno chiesto, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia della sentenza ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Il testo dell’ordinanza non espone specifici motivi di appello né le censure dedotte contro la sentenza di primo grado. Dalla motivazione cautelare emerge tuttavia che la controversia riguarda il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata nell’impresa e la tutela dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza e del buon andamento della pubblica amministrazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha accolto la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR Campania. Il giudice ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento degli interessi, l’interesse pubblico a evitare infiltrazioni della criminalità organizzata nell’impresa, anche in funzione di salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra imprese e del buon andamento amministrativo. Per l’effetto, è stata sospesa l’esecutività della sentenza impugnata. Il merito dell’appello è stato rinviato all’udienza pubblica del 18 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base della domanda cautelare proposta in appello per ottenere la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere disposta quando, nel bilanciamento degli interessi, prevalga l’interesse pubblico alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’impresa.
  • La tutela dell’interesse pubblico alla prevenzione delle infiltrazioni criminali può essere valutata anche in relazione alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra imprese e del buon andamento della pubblica amministrazione.
  • L’accoglimento della domanda cautelare in appello e la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata non definiscono il merito dell’appello, che deve essere successivamente discusso in udienza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelareAppello
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoConcorrenza ed evidenza pubblica

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