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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04204/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia origina da un incarico professionale relativo a lavori edilizi: la parte committente aveva agito per il risarcimento dei danni da inadempimento nei confronti del professionista incaricato di progettazione e direzione dei lavori. Il convenuto aveva chiamato in causa un terzo, indicandolo come responsabile esclusivo del danno e chiedendone la manleva. La Corte d'appello ha escluso che la domanda risarcitoria originaria si estendesse automaticamente al terzo chiamato, ritenendo che il rapporto dedotto dall'attore verso il convenuto fosse diverso da quello dedotto dal convenuto verso il terzo; inoltre ha ridotto il danno risarcibile, escludendo varie voci perché considerate non provate, duplicative o causalmente non imputabili ai professionisti, e ha condannato la committente al pagamento delle competenze professionali del convenuto per difetto di specifica contestazione. In cassazione la ricorrente ha proposto sei motivi: (1) violazione delle norme processuali per avere escluso l'estensione automatica della domanda al terzo chiamato; (2)-(5) violazione delle norme su causalità e risarcimento danni, oltre a vizi motivazionali, per l'esclusione di diverse voci di danno (interventi successivi all'ATP, lavori di prima costruzione, paratia, trasloco e sistemazione alternativa); (6) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme processuali per la condanna al pagamento delle competenze professionali, assumendo la genericità della domanda di pagamento e della contestazione difensiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, quando il convenuto chiama un terzo in garanzia o come ausiliario/responsabile in base a un rapporto sostanziale diverso da quello fatto valere dall'attore, non opera l'estensione automatica della domanda al terzo, salvo una nuova autonoma domanda dell'attore nei suoi confronti. Ha dichiarato inammissibili i motivi secondo, terzo e quarto perché, sotto la veste di violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, censura non consentita in sede di legittimità e non riconducibile neppure al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il sesto motivo per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto o indicato compiutamente gli atti necessari a verificare l'asserita specificità della contestazione rispetto alla parcella professionale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata nel primo motivo; la Corte non ne fa applicazione autonoma ma respinge la censura perché si risolve in una diversa lettura degli atti.

  • art. 106 c.p.c.

    richiamato in relazione alla chiamata del terzo; la Corte distingue tra chiamata in garanzia e chiamata del vero obbligato, escludendo l'estensione automatica quando il rapporto sostanziale dedotto è diverso.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso; la Corte osserva che le doglianze miravano in realtà a contestare la ricostruzione del fatto da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi sulle prove; la Corte afferma che la ricorrente chiedeva una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel sesto motivo e nei motivi sulle prove; la Corte ribadisce che, senza adeguata indicazione degli atti, non è possibile verificare l'asserita erronea valutazione della contestazione e delle risultanze probatorie.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel sesto motivo; la Corte nega che vi sia stata una violazione del riparto dell'onere probatorio, poiché la censura era priva di specifica indicazione degli atti rilevanti.

  • art. 40 c.p.

    richiamato nei motivi sul nesso causale; la Corte considera tali censure come contestazioni in fatto sulla ricostruzione eziologica operata dal giudice di merito.

  • art. 41 c.p.

    richiamato nei motivi sul nesso causale; la Corte non rivede il giudizio di merito sull'interruzione o sulla concatenazione causale, trattandosi di valutazione fattuale.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per la liquidazione del danno risarcibile; la Corte conferma che l'apprezzamento sulla riconducibilità delle singole voci al fatto dannoso è giudizio di merito.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per il risarcimento aquiliano; la Corte lo collega alla valutazione, rimessa al giudice di merito, dei danni causalmente imputabili.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato nel quinto motivo; la Corte non entra nel merito della quantificazione equitativa perché la censura è costruita come diversa lettura delle prove.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nel quinto motivo; la Corte considera inammissibile la censura perché mira a sostituire la propria valutazione degli indizi a quella del giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel quinto motivo; la Corte ribadisce che la valutazione presuntiva appartiene al merito e non può essere sovvertita in cassazione come violazione di legge.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte precisa che i motivi formalmente rubricati come violazione di legge erano in realtà diretti contro l'accertamento di fatto e la motivazione, quindi inammissibili o infondati.

  • art. 366 c.p.c.

    la Corte applica il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ritenendo inammissibile il motivo che non indicava e non allegava gli atti processuali decisivi.

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato in relazione all'onere di deposito degli atti/documenti rilevanti per il ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Quando il convenuto chiama in causa un terzo come corresponsabile o ausiliario e chiede di essere manlevato, non si determina automaticamente l'estensione della domanda dell'attore al terzo se il rapporto sostanziale dedotto nei confronti del terzo è diverso da quello fatto valere dall'attore contro il convenuto.
  • L'estensione automatica della domanda al terzo è ammessa solo quando la chiamata introduce lo stesso rapporto sostanziale azionato dall'attore, oppure quando il convenuto nega la propria legittimazione passiva e indica il terzo come vero obbligato.
  • La censura che, sotto la veste della violazione di legge, contesti in realtà la ricostruzione del fatto, l'interpretazione degli atti o la valutazione delle prove è inammissibile in cassazione se non si traduce in un effettivo errore di sussunzione di un fatto pacifico sotto la norma astratta.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non ricorre quando il fatto storico è stato esaminato dal giudice di merito, ma il ricorrente ne contesta la valutazione o la rilevanza probatoria.
  • In tema di ricorso per cassazione, chi deduce l'erronea valutazione della specificità o genericità di una contestazione deve rispettare l'onere di autosufficienza, indicando e allegando gli atti processuali necessari al controllo della doglianza.
  • La determinazione delle singole voci di danno e del loro nesso causale con l'illecito o l'inadempimento è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione come violazione di legge.
  • La specifica contestazione di una pretesa creditoria o professionale va verificata attraverso gli atti processuali rilevanti; in mancanza di puntuale indicazione del loro contenuto e della loro collocazione nel fascicolo, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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