Cassazione Penale, Sentenza n. 22134/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Firenze per omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che consegue di diritto alla condanna per il reato previsto dall'art.186 cod. strada (commi 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies) in occasione della pronuncia di patteggiamento ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e ha rinviato al Tribunale di Firenze per la determinazione della misura della sospensione. La Corte ha richiamato il principio per cui, nella sentenza applicativa di pena concordata, il giudice deve irrogare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla normativa vigente, determinandone la durata nei parametri previsti dal codice della strada; ha inoltre chiarito che l'applicazione della sospensione è dovuta anche se analoga misura e' stata adottata dal Prefetto, essendone poi possibile la compensazione temporale.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina il patteggiamento e la sentenza di applicazione della pena concordata; la Corte ricorda che, nonostante il giudicato sulla pena, il giudice deve comunque irrogare le sanzioni amministrative accessorie che conseguono di diritto dalla fattispecie penale.
art. 445 cod. proc. pen.
Il divieto di pronuncia di pene accessorie e misure di sicurezza in alcune ipotesi non impedisce l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dal codice della strada in caso di patteggiamento, poiché il divieto riguarda le pene accessorie e misure di sicurezza diverse dalla confisca.
art. 186 Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n.285), commi 2 lett. b), 2-bis e 2-sexies
Prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per le ipotesi indicate; nella fattispecie la normativa impone la sospensione per un periodo determinato (nel caso di specie tra sei mesi e un anno) che il giudice deve concretamente irrogare rispettando i parametri di legge.
Giurisprudenza: Sez.U, n.8488 del 27/05/1998 (Bosio) e successivi precedenti citati
La giurisprudenza di legittimità afferma che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente deve essere applicata anche nella sentenza di patteggiamento, e che tale sanzione non può essere oggetto dell'accordo tra le parti ma consegue di diritto.
Giurisprudenza: Sez.4, n.27931 del 05/05/2005 (Saoner)
Stabilisce che se il Prefetto ha già disposto una sospensione, il giudice deve comunque fissare la durata della sospensione nella sentenza penale, detraendo dal periodo fissato il tempo gia' scontato per effetto della sospensione amministrativa prefettizia.
Giurisprudenza: Sez.4, n.12262 del 08/02/2018 (Ferrarini) e Sez.4, n.26111 del 16/05/2012 (Viano)
Richiamano la discrezionalita' del giudice nel determinare la misura della sanzione accessoria e il principio secondo cui il giudice, quando disponga lavoro di pubblica utilita', dovrebbe valutare la sospensione dell'esecuzione della sanzione amministrativa fino al completamento del lavoro stesso.
Massime di principio
- Nelle sentenze di patteggiamento (art.444 c.p.p.) il giudice deve sempre applicare le sanzioni amministrative accessorie che conseguono di diritto dalla fattispecie penale: queste non possono essere eliminate dall'accordo tra le parti.
- La sospensione della patente prevista dall'art.186 cod. strada deve essere concretamente determinata dal giudice entro i limiti normativi; la durata va motivata con esercizio di discrezionalita' e secondo i parametri della normativa stradale.
- Se esiste gia' una sospensione amministrativa disposta dal Prefetto, il giudice penale fissa comunque la durata della sospensione legata alla condanna, detraendo da essa il periodo gia' scontato per effetto della misura prefettizia.
- Il divieto previsto dall'art.445 c.p.p. non impedisce l'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dal codice della strada nella sentenza di patteggiamento, poiche' il divieto riguarda categorie diverse di misure.
- Quando la condanna e' sostituita da lavoro di pubblica utilita', il giudice di merito puo' valutare di sospendere l'esecuzione della sanzione amministrativa accessoria (es. sospensione patente) fino al completamento del lavoro, purché ciò sia conforme ai criteri di discrezionalità e motivazione.
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