Cassazione Penale, Sentenza n. 11528/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione censurando: 1) la qualificazione del fatto da furto semplice a furto in abitazione (art. 624‑bis c.p.), deducendo vizio di legge e mancata o contraddittoria motivazione sulla fattispecie; 2) la decisione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena in presenza di una recidiva contestata, lamentando incongruenze fra motivazione e dispositivo (calcolo della pena, riconoscimento o meno della recidiva e aumento per continuazione ex art. 81 c.p.). Inoltre è stata prodotta remissione di querela da parte dell'erede della persona offesa, che la difesa ha richiamato come elemento favorevole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti richiedessero una rivalutazione del merito (prove e valutazioni fattuali) non consentita in sede di legittimità e che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione puntuale, coerente e razionale, idonea a spiegare le scelte di fatto e di diritto. Sul punto della remissione di querela la Corte ha osservato che il reato di furto in abitazione è perseguibile d'ufficio, per cui la remissione non produceva effetti sulla prosecuzione. Quanto alle attenuanti generiche e alla recidiva, la Cassazione ha ritenuto legittimo il ragionamento dei giudici di merito che hanno motivato il diniego valorizzando i precedenti e la capacità criminale dell'imputata; nulla di censurabile sotto il profilo della motivazione. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
La norma è stata ritenuta applicabile: il furto commesso dopo essersi fatti introdurre in casa con inganno integra il reato di furto in abitazione. La Corte d'appello ha collegato coerentemente i fatti (visita senza preavviso, inganno, successivo uso della carta) a questa fattispecie
art. 625 n. 4 c.p.
Citate come aggravante relativa alla condotta; la circostanza aggravante è stata comunque esclusa in sede di merito
art. 81 c.p. (ult. co.)
Rilevato nel contesto dell'aumento per continuazione e del rapporto con la recidiva; la Corte ha chiarito che la mancata applicazione della recidiva esclude l'obbligatorietà dell'aumento fissato per i recidivi, ma ha ritenuto congruo il complessivo apprezzamento del giudice che ha evitato una ulteriore riduzione dell'aumento per continuazione
art. 99 co. 4 c.p.
Riferita alla recidiva reiterata infraquinquennale contestata; la decisione affronta il rapporto tra contestazione formale della recidiva e la concreta determinazione della pena
art. 133 co. 1 n. 3 e co. 2 n. 2 c.p.
Richiamati in relazione alla valutazione dei precedenti come elementi influenti sull'intensità della colpevolezza e sulla capacità criminale ai fini del diniego delle attenuanti generiche
art. 62‑bis c.p.
Richiamato a supporto del principio che l'incensuratezza non è più sufficiente di per sé per il riconoscimento delle attenuanti generiche; il giudice può rifiutare le attenuanti motivando sui fattori decisivi
art. 156 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in relazione alla remissione di querela prodotta dall'erede della persona offesa; la Corte ha però rilevato che per il reato in questione la remissione non impedisce la perseguibilità d'ufficio
art. 55 co. 9 D.lgs. 231/2007
La norma è stata menzionata fra i riferimenti normativi contestuali nell'imputazione originaria (riferimento alla normativa su responsabilità amministrativa d'impresa), ma non è stata centrale per la decisione sulla linea di fondo
art. 616 c.p.p.
Applicata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria dovuta per ricorso inammissibile, attenendosi ai criteri di imputabilità dell'inammissibilità
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione delle prove o per contestare esclusivamente valutazioni di fatto: i motivi che richiedono una nuova ricostruzione probatoria sono inammissibili se non indicano profili esclusivamente di diritto
- Il furto commesso dopo essersi introdotti o fatti introdurre in casa mediante inganno configura il reato di furto in abitazione (art. 624‑bis c.p.); la qualificazione richiede un percorso motivazionale collegato agli elementi di fatto (inganno, assenza di abituale frequentazione, contiguità temporale con gli usi indebiti degli strumenti sottratti)
- La remissione di querela non sempre estingue o impedisce la prosecuzione: per reati perseguibili d'ufficio (come il furto in abitazione, secondo la valutazione della Corte) la remissione dell'offesa non paralizza l'azione penale
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può fondarsi sulla valutazione dei precedenti e della capacità criminale dell'imputato; non è necessario che il giudice analizzi ogni elemento favorevole, ma che motivi sulle ragioni decisive che hanno condotto al rigetto
- La contestazione formale della recidiva e la sua concreta applicazione sono distinte: l'assenza di applicazione della recidiva non obbliga il giudice a una riduzione automatica dell'aumento per continuazione, purché la motivazione sul trattamento sanzionatorio sia coerente e adeguata
- Chi impugna in Cassazione deve evidenziare errori di diritto o violazioni di regole di motivazione rilevanti in punto di legittimità; semplici contrapposizioni di valutazioni probatorie già affrontate e motivate in grado di appello sono insufficienti
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