Cassazione Penale, Sentenza n. 34906/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione di consegna per mandato d'arresto europeo emesso da Cipro (MAE del 10/12/2013, fondato su provvedimento del 29/08/2013) contestando: (i) l'applicabilità della disciplina previgente al d.lgs. 2/2/2021 n.10 e la necessità che lo Stato emittente allegasse la relazione con le fonti di prova e gli elementi a sostegno della gravità indiziaria (artt. 6, 7, 16, 17, 18-ter L. n.69/2005); (ii) la mancata verifica della doppia incriminabilità e che i fatti descritti configureranno al più un inadempimento civile; (iii) la mancata produzione del provvedimento cautelare del 29/8/2013 e la presunta omissione della notifica e delle informazioni di garanzia previste dall'art.6, comma 1-bis L. n.69/2005; (iv) l'assenza nel MAE dell'indicazione del termine massimo di custodia preventiva; (v) il rischio concreto di trattamenti inumani e degradanti nelle carceri cipriote (art.3 CEDU, Decisione Quadro 2002/584/GAI) e la necessità di rifiutare la consegna per condizioni detentive non compatibili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto applicabile la disciplina introdotta dal d.lgs. 2/2/2021 n.10 ai MAE ricevuti dopo il 21/2/2021 (criterio della "ricezione"), con conseguente limitazione del sindacato italiano sulla gravità indiziaria e sulle fonti di prova. Ha escluso rilievo alle doglianze relative all'omessa indicazione del termine massimo di custodia preventiva (disposizione abrogata), e ha ritenuto infondati i rilievi sulla doppia punibilità e sull'assenza di notifica del provvedimento cautelare (requisito previsto solo per i MAE esecutivi). Quanto al rischio di trattamenti incompatibili, la Corte ha ritenuto che la Corte di appello avesse acquisito informazioni complementari dallo Stato emittente e compiuto la necessaria valutazione individualizzata, senza errori di diritto tali da giustificare la cassazione. Per tali ragioni il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disciplina del mandato di arresto europeo)
"In assenza di cause ostative la Corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna"; testo poi modificato dal d.lgs. 2/2/2021 n.10 in: "In assenza di cause ostative la Corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata"
La Corte conferma che la versione modificata vale per i MAE ricevuti dopo il 21/2/2021: il sindacato del giudice italiano sulla gravità indiziaria è fortemente limitato per i MAE ricevuti dopo tale data e non è più richiesto che lo Stato emittente indichi le fonti di prova come condizione necessaria alla consegna.
d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (modifiche alla L. n.69/2005)
Ha semplificato i controlli richiesti alla Corte d'appello (riduzione del sindacato sulla gravità indiziaria) e abrogato alcune cause di rifiuto (es. manchevolezza dell'indicazione dei limiti massimi della carcerazione preventiva dello Stato emittente). La Corte ha ritenuto applicabile la novella ai MAE ricevuti dopo l'entrata in vigore secondo il criterio della "ricezione".
Art. 7 L. n.69/2005 (Doppia incriminabilità)
Per la verifica della doppia punibilità è sufficiente che la condotta sia punibile in termini sostanziali in entrambi gli ordinamenti; non è necessario che i titoli, elementi costitutivi o regole probatorie coincidano.
Art. 6 L. n.69/2005 (Contenuto del MAE e documentazione)
Pur richiedendo una descrizione dei fatti, dopo la riforma non è più indispensabile l'indicazione puntuale delle fonti di prova; la documentazione trasmessa può supplire alla relazione formale purché consenta al giudice italiano di verificare l'estraneità o meno delle cause ostative.
Art. 18 L. n.69/2005 (cause di rifiuto della consegna, testo previgente)
La previsione ante-riforma che consentiva il rifiuto della consegna se lo Stato emittente non prevedeva limiti massimi della carcerazione preventiva è stata abrogata dal d.lgs. 2/2/2021; non può dunque essere più invocata per i MAE soggetti alla nuova disciplina.
Art. 9, comma 5 e art. 40 L. n.69/2005 (discipline transitorie e misure cautelari)
Le regole interne sulla durata delle misure cautelari restano applicabili alle misure cautelari disposte in Italia per assicurare la consegna, ma la mancanza di indicazione del termine massimo nel MAE non costituisce più di per sé causa di rifiuto della consegna.
Art. 303 cod. proc. pen. / Art. 300, comma 4 cod. proc. pen.
Norme nazionali citate in tema di limiti della custodia cautelare: la Corte ha chiarito che il richiamo a termini interni riguarda solo le misure applicate in Italia per assicurare la consegna e non impone l'annullamento della consegna per la sola assenza di indicazione di limiti nello Stato emittente.
Decisione Quadro 2002/584/GAI (MAE), art.1 paragrafi 3,5,6
Impegna gli Stati membri a rispettare diritti fondamentali nell'esecuzione dei MAE; tuttavia la Corte italiana richiede una valutazione individuale e informazioni concrete sul trattamento che subirà il consegnando per escludere un rischio reale di violazioni dell'art.3 CEDU.
Art. 3 CEDU (Divieto di trattamenti inumani o degradanti)
Consente il rifiuto della consegna se sussiste un rischio concreto e individualizzato di trattamenti contrari all'art.3; il rischio astratto o generico non è sufficiente: è necessaria una valutazione basata su informazioni integrate e specifiche fornite dallo Stato emittente.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 6, n. 14220 del 14/04/2021 (Zlotea)
Conferma il criterio della "ricezione" ai fini dell'applicazione della riforma 2021: la novella si applica ai MAE ricevuti dopo il 21/2/2021 e legittima la limitazione del sindacato italiano sulla gravità indiziaria.
Giurisprudenza: Corte di Cassazione, pronunce (Barbu, Estrada Ortiz, ecc.)
Costante orientamento che limita il sindacato del giudice italiano sull'istruttoria probatoria svolta dallo Stato emittente e indica i limiti e i parametri per la verifica della doppia punibilità e del rischio di violazioni dei diritti fondamentali.
Massime di principio
- Per i MAE ricevuti dopo il 21/2/2021 si applica la disciplina introdotta dal d.lgs. 2/2/2021 n.10: il controllo italiano sulla "gravità indiziaria" è molto limitato e non richiede la verifica dettagliata delle fonti di prova.
- La verifica della doppia incriminabilità richiede solo che la condotta sia penalmente punibile in termini sostanziali in entrambi gli ordinamenti; differenze di titolo o di elementi costitutivi non impediscono la consegna.
- La mancanza nel MAE dell'indicazione del termine massimo di custodia preventiva non costituisce più, con la nuova disciplina, una causa automatica di rifiuto della consegna; l'attenzione è sulle misure applicate in Italia per assicurare la consegna.
- Le preoccupazioni relative alle condizioni detentive nello Stato di destinazione richiedono prove specifiche e una valutazione individualizzata; il rischio astratto, basato su dati generali o datati, difficilmente basta per rifiutare la consegna se lo Stato emittente fornisce informazioni integrative.
- Per i MAE di tipo "processuale" (per assicurare la presenza dell'indagato) non trova applicazione l'obbligo di notifiche e garanzie previsto per i MAE "esecutivi" (per l'esecuzione di una sentenza definitiva).
- È utile, in fase preventiva, richiedere e produrre il provvedimento cautelare estero e informazioni dettagliate sul trattamento carcerario; tuttavia la mancanza di produzione non è sempre decisiva se la Corte può acquisire documentazione sostitutiva dallo Stato emittente.
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