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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-368/20

Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 16 June 2021. — Smiley Miley, Inc. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU word mark MILEY CYRUS – Earlier EU figurative mark CYRUS – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001). — Case T-368/20

Giurisprudenza europea62020TJ0368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato l’opposizione contro il marchio MILEY CYRUS basata sul marchio anteriore CYRUS. Pur riconoscendo somiglianze visive e fonetiche, il Tribunale ritiene che il segno richiesto evochi per il pubblico pertinente il nome della nota cantante e attrice Miley Cyrus, dotato di chiaro significato concettuale, mentre il marchio CYRUS non ha un autonomo contenuto semantico. Le differenze concettuali sono quindi idonee a controbilanciare le somiglianze e a escludere il rischio di confusione.

Marchio UE MILEY CYRUS: il Tribunale annulla la decisione dell’EUIPO perché le differenze concettuali tra il segno richiesto e il marchio anteriore CYRUS escludono il rischio di confusione.

La questione giuridica

Se, nell’ambito di un’opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il marchio richiesto MILEY CYRUS fosse sufficientemente simile al marchio anteriore figurativo CYRUS da generare un rischio di confusione nel pubblico pertinente, in particolare alla luce della valutazione del carattere dominante degli elementi del segno e del rilievo delle differenze concettuali.

Principio di diritto

In un’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il rischio di confusione presuppone cumulativamente la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi; se il segno richiesto e il marchio anteriore, valutati globalmente, risultano diversi perché il primo ha per il pubblico pertinente un chiaro significato concettuale collegato a una celebre personalità, mentre il secondo non ne ha uno proprio, le differenze concettuali possono neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche. In tal caso manca una condizione essenziale dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e l’opposizione deve essere respinta.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articoli 66-71
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 106, paragrafo 3
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1

Marchio UE MILEY CYRUS: opposizione e rischio di confusione

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina se il segno verbale richiesto "MILEY CYRUS" possa essere registrato nonostante l’esistenza di un marchio anteriore figurativo "CYRUS".

Fatti e procedimento principale

Smiley Miley, Inc. aveva presentato nel 2014 domanda di registrazione del marchio UE denominativo MILEY CYRUS per numerosi prodotti e servizi delle classi 9, 16, 28 e 41. Cyrus Trademarks Ltd aveva presentato opposizione sulla base di un marchio UE figurativo anteriore CYRUS, registrato per beni delle classi 9 e 20, invocando l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. L’Opposition Division aveva accolto l’opposizione in parte; la commissione di ricorso aveva poi confermato l’esistenza di un rischio di confusione per i prodotti e servizi interessati, ritenendo i segni simili sul piano visivo e fonetico e neutro il confronto concettuale.

Normativa rilevante

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda era stata depositata il 21 aprile 2014, la causa è disciplinata ratione temporis dal regolamento n. 207/2009, il cui articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ha contenuto identico a quello dell’articolo corrispondente del regolamento n. 2017/1001. Richiama inoltre le disposizioni procedurali del proprio regolamento sullo svolgimento del giudizio senza fase orale e sulla condanna alle spese.

Questione giuridica esaminata

La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse errato:

  • nell’attribuire al componente "CYRUS" un carattere dominante rispetto a "MILEY";
  • nel valutare la somiglianza visiva e fonetica dei segni;
  • nel ritenere neutro il confronto concettuale. La questione centrale era dunque se, alla luce della percezione del pubblico anglofono dell’Unione, i segni producessero un’impressione complessiva tale da generare confusione.

Valutazione del pubblico rilevante

Il Tribunale conferma che, trattandosi di marchio UE anteriore, il territorio rilevante è l’intera Unione, ma osserva che è sufficiente che il motivo relativo di diniego sussista in una parte dell’Unione. Perciò la commissione di ricorso poteva limitarsi alla percezione del pubblico anglofono. Quanto al livello di attenzione, viene richiamato l’accertamento non contestato secondo cui il pubblico pertinente era costituito sia dal grande pubblico sia da operatori professionali, con un grado di attenzione variabile da medio ad alto a seconda dei beni e servizi.

Confronto dei segni: elementi distintivi e dominanti

La commissione di ricorso aveva ritenuto che "CYRUS" fosse più dominante di "MILEY", richiamando la giurisprudenza secondo cui i cognomi avrebbero spesso un maggiore valore distintivo. Il Tribunale censura tale approccio perché applicato automaticamente, senza considerare le peculiarità del caso concreto. In particolare osserva che:

  • né "Miley" né "Cyrus" sono comuni per il pubblico anglofono;
  • la persona famosa cui il segno richiesto rinvia è conosciuta come "Miley Cyrus" nel suo complesso, non separatamente per nome o cognome;
  • non vi è prova che il pubblico anglofono attribuisca in generale maggiore distintività ai cognomi rispetto ai nomi propri. Ne consegue che i due elementi del marchio richiesto sono ugualmente distintivi e nessuno dei due è dominante.

Somiglianza visiva e fonetica

Il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso sulla somiglianza visiva e fonetica media. Il marchio anteriore è integralmente contenuto nel segno richiesto, circostanza che normalmente è idonea a produrre una forte prossimità visiva e fonetica; le differenze dovute all’elemento aggiuntivo "MILEY" e agli aspetti figurativi del marchio anteriore non bastano a neutralizzare tale prossimità. Viene anche respinto l’argomento secondo cui il pubblico presterebbe maggiore attenzione all’inizio del segno: nel caso concreto, i due elementi verbali hanno lunghezza identica, sicché non emerge una prevalenza percettiva dell’uno sull’altro.

Confronto concettuale e significato del segno

Sul piano concettuale, il Tribunale si discosta dalla commissione di ricorso. Rileva che il pubblico pertinente è verosimilmente in grado di identificare "MILEY CYRUS" come il nome della celebre cantante e attrice americana, figura di notorietà internazionale. Per il Tribunale, un nome proprio e cognome così noto può costituire un vero e proprio contenuto semantico e quindi essere oggetto di confronto concettuale. Di conseguenza:

  • il marchio richiesto ha un significato chiaro e specifico per il pubblico pertinente;
  • il marchio anteriore "CYRUS", invece, non richiama autonomamente la stessa personalità, poiché essa non è normalmente conosciuta con il solo cognome;
  • tra i due segni esiste quindi una differenza concettuale effettiva. Il Tribunale precisa che tali differenze possono controbilanciare le somiglianze visive e fonetiche quando almeno uno dei segni possiede un significato chiaro e immediatamente percepibile per il pubblico.

Esito della valutazione globale e dispositivo

Poiché la valutazione complessiva porta a ritenere che i segni siano diversi nel loro insieme, una delle condizioni cumulative per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), non è soddisfatta. Il Tribunale annulla quindi la decisione impugnata senza doversi pronunciare sulla somiglianza dei prodotti e servizi, e condanna l’EUIPO alle spese.

Principio affermato

La sola presenza di somiglianze visive e fonetiche non basta a fondare un rischio di confusione quando il segno richiesto e il marchio anteriore differiscono concettualmente in modo netto, specie se il primo è percepito come il nome di una personalità celebre e il secondo non ha autonomo significato per il pubblico pertinente. In tal caso la somiglianza complessiva dei marchi viene meno e l’opposizione non può essere accolta.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazionerischio di confusionevalutazione globale dei segnidiritto della proprietà intellettuale

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