Cassazione Civile, Ordinanza n. 35966/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Gli attori avevano chiesto il risarcimento dei danni subiti per la morte di un congiunto, sostenendo che il decesso fosse stato causato dalla caduta da una passerella in legno posta lungo il muro perimetrale della sede stradale comunale e sovrapposta all’arenile, dalla quale si accedeva alla spiaggia. La domanda era stata proposta in via principale ai sensi dell’art. 2051 c.c. e, in subordine, ai sensi dell’art. 2043 c.c. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con dieci motivi. I primi due contestavano la ricostruzione del caso fortuito: secondo i ricorrenti la condotta della vittima, pur eventualmente colposa, non avrebbe potuto interrompere il nesso causale se non fosse stata connotata da imprevedibilità oggettiva; al più avrebbe potuto operare come concorso colposo ex art. 1227 c.c., con riduzione del risarcimento e non esclusione integrale. I motivi terzo e quarto riguardavano la capacità a testimoniare di due dipendenti dell’ente convenuto e il preteso rapporto con il giudizio penale. I motivi quinto e sesto denunciavano la distribuzione dell’onere della prova e l’asserita inversione dell’onere istruttorio in tema di custodia e caso fortuito. Il settimo motivo lamentava la violazione del principio di non contestazione e la valutazione di attendibilità di alcuni testi. L’ottavo motivo contestava la liquidazione delle spese processuali, ritenuta dai ricorrenti parametrata a uno scaglione di valore errato. Il nono motivo reiterava la tesi della responsabilità ex art. 2043 c.c. per una situazione di insidia/trabocchetto. Il decimo motivo riguardava la quantificazione del danno richiesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretti i principi applicati dalla Corte d’appello in tema di responsabilità da cose in custodia: la responsabilità ex art. 2051 c.c. è oggettiva e può essere esclusa non solo dal caso fortuito in senso stretto, ma anche dalla condotta del danneggiato o del terzo quando essa, per le sue caratteristiche oggettive, sia imprevedibile e imprevenibile e assuma efficacia causale esclusiva o concorrente nella produzione del danno. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato, con motivazione adeguata e non sindacabile in cassazione, che la vittima aveva scelto di utilizzare una passerella palesemente insicura nonostante esistesse un accesso alternativo, più sicuro e ben visibile; tale condotta è stata ritenuta causa esclusiva dell’evento e quindi idonea a integrare il caso fortuito, con esclusione del nesso causale tra cosa e danno. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati perché concernenti questioni non decisive, prive di specificità, o perché miravano a riesaminare accertamenti di fatto riservati al giudice di merito. La domanda ex art. 2043 c.c. è stata ritenuta comunque non decisiva, poiché, una volta escluso il nesso causale in relazione all’art. 2051 c.c., non poteva configurarsi neppure una responsabilità colposa dell’ente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
La responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva e richiede la prova del nesso causale tra cosa e danno; può essere esclusa dal caso fortuito o dalla condotta del danneggiato/terzo con efficacia causale esclusiva o concorrente, purché oggettivamente imprevedibile e imprevenibile.
art. 2043 c.c.
Una volta escluso il nesso causale rispetto alla custodia per effetto della condotta della vittima, non può essere riconosciuta neppure una responsabilità aquiliana colposa dell’ente, mancando il nesso eziologico tra condotta e danno.
art. 1227 c.c.
La condotta colposa del danneggiato rileva in rapporto alla graduazione dell’incidenza causale; se integra causa esclusiva dell’evento può escludere il risarcimento, mentre il concorso colposo opera solo se la condotta non spezza il nesso causale.
art. 2697 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di riparto dell’onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che le censure non incidessero sulla ratio decidendi, fondata su accertamenti di fatto circa la causa esclusiva dell’evento.
art. 2056 c.c.
Richiamato in relazione ai criteri di risarcimento, ma non decisivo nel caso perché la domanda è stata respinta in radice per assenza del nesso causale imputabile al custode.
art. 246 c.p.c.
La censura sulla capacità a testimoniare di dipendenti dell’ente è stata dichiarata inammissibile perché non decisiva ai fini dell’esito della controversia.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Le doglianze sulla valutazione delle prove e sul principio di non contestazione sono state considerate non idonee a scalfire la motivazione del giudice di merito, che aveva fondato la decisione su plurime risultanze istruttorie.
artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio della causa in cassazione.
art. 91 c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza; la liquidazione operata dalla Corte d’appello è stata ritenuta non censurabile nei termini dedotti.
art. 10 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare lo scaglione di valore adottato nella liquidazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione del rigetto dell’impugnazione.
artt. 40 e 41 c.c.
Richiamati in relazione al nesso causale: la condotta della vittima è stata ritenuta idonea a elidere il rapporto causale tra cosa in custodia ed evento dannoso.
art. 28 Cost.
Richiamato nel motivo sulla capacità a testimoniare di dipendenti comunali, ma senza incidenza decisiva sull’esito.
art. 58, primo comma, legge n. 142/1990
Richiamato nel motivo sulla capacità a testimoniare, poi trasfuso nell’art. 93 TUEL.
art. 93 d.lgs. 267/2000
Richiamato nel motivo sulla capacità a testimoniare dei dipendenti dell’ente locale.
artt. 652 e 75 c.p.p.
Richiamati nel motivo concernente il rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, ma ritenuti irrilevanti rispetto alla ratio decidendi.
Massime di principio
- In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la custodia genera una responsabilità oggettiva fondata sul nesso causale tra cosa ed evento, non su una presunzione di colpa del custode.
- Il caso fortuito può consistere anche nella condotta del danneggiato, purché essa presenti oggettive caratteristiche di imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all’evento, secondo la normale regolarità causale.
- La condotta colposa del danneggiato non si riduce automaticamente a concorso di colpa ex art. 1227 c.c.: se assume efficacia causale esclusiva può interrompere il nesso eziologico e escludere integralmente la responsabilità del custode.
- La prevedibilità rilevante ai fini del caso fortuito è oggettiva e causale, non la mera astratta possibilità che un soggetto agisca imprudentemente.
- In cassazione non è consentito riesaminare il merito delle valutazioni probatorie quando la motivazione del giudice di merito sia adeguata, non apparente e logicamente coerente.
- Le censure che investono questioni prive di decisività rispetto alla ratio decidendi o che non individuano specificamente il fatto decisivo asseritamente mal valutato sono inammissibili.
- Ai fini della liquidazione delle spese processuali, la domanda va qualificata in base al suo valore effettivamente determinato o determinabile secondo il petitum introdotto; la semplice riserva di accettare una diversa liquidazione non trasforma automaticamente la causa in valore indeterminabile.
- Una volta esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. per difetto di nesso causale, non può essere riconosciuta, per la medesima vicenda, una responsabilità ex art. 2043 c.c. se manca comunque la prova del nesso tra condotta del convenuto ed evento dannoso.
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