Ordinanza n. 1963/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina veterinaria, per l'a.a. 2025/2026, presso l'Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. "semestre filtro" (o "semestre aperto"), indetta giusti D.M. n. 418 del 30.5.2025, D.M. n. 431 del 20.6.2025, D.M. n. 454 del 16.7.2025, D.M. n. 1115 del 22.12.2025 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026, nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all’accesso al secondo semestre del corso di laurea in medicina veterinaria e/o, comunque, nella parte in cui non prevede l’inclusione e l’accesso della stessa parte ricorrente alla graduatoria medesima, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del sito Universitaly (https://semestre-aperto.universitaly.mur.gov.it/), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile; D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall’Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti; E) del Decreto Ministeriale n. 418 del 30.05.2025, “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del Decreto Ministeriale n. 431 del 20.06.2025, “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati (doc. n. 2), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del Decreto Ministeriale n. 454 del 16.07.2025, “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; H) del Decreto Ministeriale n. 600 del 07.08.2025, “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22.12.2025, pubblicato in data 23.12.2025, “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26” e dei relativi Allegati (doc. n. 5), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina veterinaria, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1° settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei; L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito Universitaly e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20.11.2025 e del 10.12.2025; M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l’altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorchè non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove; P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell’Allegato 2 del D.M. n. 418 del 30.5.2025; Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data; ancorchè non conoscibili; R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l’appello del 20.11.2025 che per quello del 10.12.2025; ancorchè non conoscibili; S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell’appello del 10.12.2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti; T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente il 7.1.2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse (doc. n. 7); nonché del diniego anche parziale alla predetta istanza opposto dall’Università in epigrafe con la nota di riscontro del 27.1.2026 (doc. n. 7 bis); nonché del diniego alla predetta istanza opposto dal M.U.R. con la nota di riscontro del 17.2.2026 (doc. n. 7 ter); U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico veterinario per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025 (doc. n. 8); nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in medicina veterinaria; X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999; Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina veterinaria. E per ottenere - l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria per l’a.a. 2025/2026 presso l’Università in epigrafe e/o, comunque, in via subordinata, in una delle sedi indicate in via preferenziale. - l’accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all’istanza di accesso agli atti presentata in data 7 gennaio 2026 (evasa in misura del tutto parziale, con nota del 27.1.2026 dell’Università in epigrafe, con omissione della documentazione attestante la procedura di correzione delle prove; negata dal M.U.R. con nota del 17.2.2025), con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Non ammissione al corso di laurea in medicina veterinaria, graduatoria nazionale e atti della procedura di selezione del semestre filtro, nonché dinieghi parziali o totali di accesso documentale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione universitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dopo aver partecipato ai due appelli della selezione per l'accesso ai corsi di medicina e veterinaria per l'anno accademico 2025/2026, non ha conseguito alcuna sufficienza nelle tre materie previste e non è stata inserita nella graduatoria nazionale. Ha impugnato la disciplina ministeriale del semestre filtro e della formazione della graduatoria, gli atti di organizzazione e svolgimento delle prove, i risultati e le modalità di correzione, contestando tra l'altro le modifiche introdotte dal D.M. n. 1115/2025, la violazione della par condicio, l'asserita disomogeneità delle correzioni, l'erroneità o ambiguità di quesiti, la violazione dell'anonimato, la mancata copertura e redistribuzione dei posti, la determinazione del contingente e del fabbisogno professionale, le modalità formative del semestre filtro e irregolarità nello svolgimento delle prove. Ha inoltre dedotto il diritto all'accesso integrale alla documentazione relativa alle proprie prove, contestando il silenzio-diniego e i dinieghi dell'Università e del Ministero. Ha chiesto, in via cautelare, l'ammissione anche in sovrannumero al secondo semestre, l'attribuzione di posti vacanti o, in subordine, l'annullamento della procedura. Il TAR ha rilevato anche l'inammissibilità delle censure sulla determinazione del fabbisogno per mancata evocazione in giudizio del Ministero della Salute, dando il relativo avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris, riservando ogni più approfondita valutazione al merito. Ha ritenuto dubbio l'interesse della ricorrente a contestare il D.M. n. 1115/2025, poiché, non avendo conseguito alcuna sufficienza, non sarebbe stata inserita in graduatoria neppure secondo le regole originarie. Ha giudicato non manifestamente irragionevole il meccanismo sopravvenuto, che amplia la platea degli idonei consentendo l'inserimento anche di candidati con una sola sufficienza, ma conserva la precedenza di coloro che hanno conseguito tutte le sufficienze originariamente richieste e organizza gli altri candidati in fasce secondo la prossimità alle condizioni iniziali, subordinando comunque l'immatricolazione al recupero dei CFU mancanti. Tale disciplina è stata ritenuta compatibile con la legge delega e con il d.lgs. n. 71/2025, incidendo sulle modalità e sui tempi di conseguimento dei crediti, non sull'obbligo sostanziale di conseguirli. La dedotta diversa strategia di studio è stata qualificata come interesse di mero fatto, non lesivo della parità di trattamento, poiché prove, programmi e condizioni di svolgimento erano identici per tutti e la modifica riguardava soltanto la successiva formazione della graduatoria. Le censure sulle diverse commissioni di correzione sono state ritenute generiche e prive di prova concreta circa prassi difformi; la questione potrebbe rilevare solo in presenza di una provata assenza di griglie uniformi, soprattutto per le domande aperte, mentre i quesiti a risposta multipla erano corretti automaticamente. L'eventuale erroneità di domande aperte potrebbe comportare, al più, la rivalutazione della posizione individuale, non l'annullamento dell'intera selezione né l'attribuzione di punteggio per risposte omesse. Quanto ai quesiti n. 10 e n. 28 di fisica dell'appello del 10 dicembre 2025, il primo era stato neutralizzato mediante attribuzione del punto a tutti e rimozione della penalità, mentre per il secondo erano state considerate corrette entrambe le risposte identiche: è stata quindi esclusa la persistenza dell'interesse a contestarli. La censura sulla violazione dell'anonimato non è apparsa fondata, poiché il materiale era sigillato alla presenza di studenti sorteggiati e sottoposto a rilevazione informatica da parte di CINECA prima della correzione, senza indicazione di una concreta possibilità di alterazione dei risultati da parte delle commissioni. Sono state ritenute carenti di interesse le censure sulla mancata assegnazione di tutti i posti, sulla redistribuzione dei posti riservati agli studenti residenti all'estero e sulla determinazione del contingente, data la mancata inclusione della ricorrente in graduatoria. Le doglianze sulle modalità formative e sulle irregolarità delle prove sono state giudicate generiche e prive di prova dell'incidenza sull'esito individuale. Gli esami pregressi sostenuti in altre facoltà non consentono l'esonero dalla selezione, potendo rilevare solo per l'iscrizione agli anni successivi o per l'assolvimento della frequenza del semestre filtro. Il TAR ha inoltre ritenuto che i soggetti collocati nella graduatoria nazionale siano controinteressati sostanziali, disponendo l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami sul sito del Ministero, con termini perentori e indicazione dell'elenco nominativo dei controinteressati. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione e l'ammissione cautelare.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per dare avviso alla ricorrente dell'inammissibilità delle censure sulla determinazione del fabbisogno, in ragione della mancata evocazione del Ministero della Salute.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami quando la chiamata in giudizio di un numero elevato di controinteressati è sommamente difficile; la pubblicazione deve tuttavia indicare nominativamente i destinatari.
art. 7, comma 1, D.M. n. 418 del 30 maggio 2025
Prevedeva il superamento degli esami in tutte e tre le materie del semestre filtro quale requisito per l'accesso alla graduatoria secondo la disciplina originaria.
art. 10 D.M. n. 418 del 2025
Attribuisce rilievo al percorso universitario pregresso degli studenti già iscritti ai fini dell'assolvimento della frequenza del semestre filtro, non come esonero dalla selezione di accesso.
D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Ha introdotto un meccanismo sopravvenuto di ampliamento della platea degli inseribili in graduatoria, consentendo il rilievo di almeno una sufficienza e il recupero dei voti rifiutati, con fasce e penalizzazioni differenziate e obbligo di recuperare i CFU mancanti per l'immatricolazione.
legge delega n. 26 del 2025
Secondo il TAR, non impedisce una disciplina che differisca modalità e tempi di conseguimento dei CFU, purché resti ferma la necessità del loro conseguimento per l'ammissione al secondo semestre.
d.lgs. n. 71 del 2025
Subordina l'ammissione al secondo semestre al conseguimento dei CFU degli esami del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale; il D.M. n. 1115/2025 è stato ritenuto compatibile con tali principi.
art. 6-ter d.lgs. n. 502/1992
È richiamato in relazione alla rilevazione ministeriale del fabbisogno professionale di medici veterinari, le cui censure sono state ritenute inammissibili per mancata evocazione del Ministero della Salute.
Massime di principio
- In una selezione nazionale, una modifica sopravvenuta delle regole di formazione della graduatoria può essere ritenuta compatibile con le regole originarie quando amplia la platea degli idonei senza consentire ai candidati ammessi in deroga di sopravanzare quelli che avevano conseguito tutti i requisiti originariamente previsti, organizzando gli ulteriori candidati secondo fasce correlate alla maggiore o minore distanza dal requisito iniziale.
- La disciplina sopravvenuta che consente l'inserimento in graduatoria di candidati privi di tutte le sufficienze può non violare la legge primaria se mantiene fermo che l'immatricolazione al secondo semestre è subordinata al successivo conseguimento di tutti i CFU richiesti entro termini stabiliti, a pena di decadenza.
- La mera possibilità che il candidato avrebbe adottato una diversa strategia di studio se avesse conosciuto anticipatamente le modifiche della graduatoria integra un interesse di mero fatto e non dimostra, di per sé, una violazione della par condicio, quando programmi, prove, modalità di svolgimento e criteri di valutazione siano rimasti identici per tutti.
- La deduzione della presenza di più commissioni di correzione non dimostra da sola una violazione della parità di trattamento; occorre provare l'assenza di criteri o griglie uniformi oppure l'esistenza di prassi concretamente difformi, con particolare riguardo alle domande non soggette a correzione automatica.
- L'erroneità o ambiguità di singoli quesiti può giustificare la rivalutazione della posizione individuale e la rettifica del punteggio, ma non comporta automaticamente l'annullamento dell'intera procedura né l'attribuzione di punti per risposte omesse; la censura deve inoltre dimostrare l'interesse concreto del candidato e l'incidenza utile sul posizionamento in graduatoria.
- Nelle controversie dirette contro una graduatoria nazionale, i soggetti collocati nella graduatoria sono controinteressati sostanziali quando l'accoglimento del ricorso potrebbe pregiudicare la loro posizione; se la notificazione ordinaria è sommamente difficile per l'elevato numero, il contraddittorio può essere integrato mediante pubblici proclami, purché siano indicati nominativamente i destinatari e rispettati i termini prescritti.
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