Cassazione Penale, Ordinanza n. 01369/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo deducendo, tramite difensore, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'elemento psicologico del reato e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano del tutto generici e assertivi, non si confrontavano con la motivazione di merito e riproponevano censure già esaminate e disattese, senza una critica analitica delle argomentazioni della decisione impugnata. È stato inoltre osservato che le doglianze, nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, erano inammissibili in sede di legittimità perché la pena risultava già congruamente motivata dal giudice di merito, che aveva valorizzato la personalità negativa, i precedenti penali e le modalità della condotta.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
art. 192 c.p.p.
non citato espressamente, ma la motivazione richiama la valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della responsabilità
art. 133 c.p.
richiamato implicitamente nella valutazione delle attenuanti generiche e della misura della pena, in relazione a personalità, precedenti e modalità del fatto
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico, critico e autosufficiente rispetto alla motivazione impugnata; non sono ammissibili censure meramente assertive o riproduttive di doglianze già disattese nei gradi di merito.
- La deduzione di vizio motivazionale non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata presenti una motivazione logica, congrua e giuridicamente corretta.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione non illogica che valorizzi elementi quali personalità dell'imputato, precedenti penali e modalità della condotta.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non ricorre assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna ex art. 616 c.p.p. alle spese e alla sanzione pecuniaria è conseguenza necessaria.
Come è indicizzato
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