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Sentenza

Sentenza n. 1097/2026 - Roma, Sezione 2T

per l’accertamento, previa adozione di idonea misura cautelare, - della titolarità in capo ai ricorrenti di idonee e tutt’ora vigenti autorizzazioni, rilasciate dall’intimata Amministrazione, al commercio su aree pubbliche per la tipologia “posti fissi alternati” in aree mercatali per il settore merceologico non alimentare; - dell’illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale in merito all’istanza del 30.12.2024, acquisita al protocollo dell’Ente n. QH/2024/0089447 del 31.12.2024 (doc. 1), con la quale i ricorrenti hanno richiesto l’adozione degli atti e/o provvedimenti necessari a risolvere le problematiche dai medesimi riscontrate nell’accesso al SUAP per l’espletamento, in via telematica, degli adempimenti connessi con l’esercizio della loro attività imprenditoriale, consistente nell’esercizio del commercio in aree mercatali secondo la tipologia dei “posti fissi alternati” e per la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata ad astenersi dal perpetrare comportamenti ostativi allo svolgimento delle attività commerciali dei ricorrenti e ad adottare tutti gli atti e/o provvedimenti necessari ad adeguare il sistema telematico SUAP in modo da consentire anche a questi ultimi l’accesso, nonché, ove occorra, per l’annullamento - della nota di Roma Capitale - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive prot. n. QH/32230 del 06/05/2025; - della nota di Roma Capitale - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive prot. n. QH/35416 dell’11/05/2023; - della nota di Roma Capitale - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive prot. n. QH/34522 dell’11/05/2023;

Giustizia amministrativa202510270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza volta a consentire l’accesso al SUAP telematico e l’espletamento degli adempimenti connessi alle autorizzazioni commerciali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato da Roma Capitale sull’istanza del 30 dicembre 2024, con cui avevano chiesto l’adozione degli atti necessari a risolvere le problematiche di accesso al sistema telematico SUAP e a consentire l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche nella tipologia dei posti fissi alternati. Hanno inoltre chiesto l’accertamento della titolarità e della persistente validità delle rispettive autorizzazioni commerciali, nonché, ove occorrente, l’annullamento di alcune note dell’amministrazione. Nel corso del giudizio Roma Capitale ha trasmesso e depositato la nota del 3 ottobre 2025, con cui ha fornito un riscontro espresso all’istanza. I ricorrenti hanno quindi dichiarato di non avere più interesse all’azione avverso il silenzio, riservandosi eventuali iniziative contro il contenuto della nota sopravvenuta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa fatta valere con l’azione avverso il silenzio era stata soddisfatta dall’adozione, nel corso del giudizio, di un provvedimento espresso sull’istanza dei ricorrenti. Il giudice non ha esaminato nel merito il contenuto della nota sopravvenuta né le ulteriori questioni relative alla legittimità delle autorizzazioni o delle precedenti note amministrative, anche perché i ricorrenti si sono riservati ogni azione al riguardo. Le spese sono state poste a carico di Roma Capitale, quantificate in complessivi 1.000 euro oltre accessori, con restituzione del contributo unificato ove versato, poiché l’amministrazione si è attivata soltanto dopo la notificazione del ricorso ex art. 117 c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione proposta contro il silenzio-inadempimento dell’amministrazione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata è integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio instaurato ai sensi dell’art. 117 c.p.a., l’amministrazione adotta un provvedimento espresso sull’istanza che aveva dato luogo al silenzio-inadempimento e il ricorrente dichiara di non avere più interesse all’azione avverso il silenzio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L’adozione tardiva del provvedimento espresso, intervenuta soltanto dopo la notificazione del ricorso contro il silenzio, giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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