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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15553/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un precetto notificato dalla creditrice per il pagamento del proprio credito di lavoro nei confronti della società poi divenuta garante dell'assuntore di un concordato preventivo omologato in favore della datrice di lavoro della ricorrente. I giudici di merito avevano ritenuto che, essendo la creditrice anteriore, ella fosse vincolata agli effetti del concordato e quindi preclusa nell'esecuzione individuale. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la creditrice ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 168, 184 e 186 l. fall., sostenendo che, nell'ipotesi di concordato con assuntore e con assunzione liberatoria degli obblighi da parte di un terzo, il vincolo di obbligatorietà del concordato non impedisce al creditore anteriore di agire esecutivamente contro il garante dell'assuntore, poiché la garanzia personale resta operante e non è soggetta alle regole sulla risoluzione del concordato. La Corte ha esaminato anche il contenuto del decreto di omologazione, dal quale risultavano l'accollo liberatorio da parte dell'assuntore e la garanzia prestata dalla società resistente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel concordato preventivo con assuntore, il creditore anteriore conserva il diritto di agire in via esecutiva individuale nei confronti del garante dell'assuntore, in quanto beneficiario della garanzia e titolare del relativo rapporto obbligatorio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 168 l. fall.

    disciplina il divieto di azioni esecutive individuali nel concordato, ma non impedisce l'azione verso il garante nei limiti chiariti dalla Corte.

  • art. 184 l. fall.

    rende obbligatorio il concordato per i creditori anteriori, ma consente loro di conservare impregiudicati i diritti contro i coobbligati e i fideiussori del debitore.

  • art. 186 l. fall.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che le norme sulla risoluzione del concordato non incidono sulla garanzia prestata dall'assuntore.

  • art. 160, primo comma, lett. b, l. fall.

    riconosce la possibilità del concordato con attribuzione delle attività dell'impresa a un assuntore.

  • art. 161 l. fall.

    individua il ricorso la cui pubblicazione nel registro delle imprese rileva ai fini dell'anteriorità del credito.

  • art. 1273, secondo comma c.c.

    viene richiamato per qualificare l'accollo liberatorio assunto dall'assuntore.

  • art. 2751-bis n. 1 c.c.

    richiamato per qualificare il credito della ricorrente come assistito da privilegio generale per credito di lavoro.

  • art. 3 Cost.

    menzionato nel richiamo a precedenti che escludono dubbi di legittimità costituzionale della disciplina sul fideiussore.

  • art. 42 Cost.

    menzionato nel richiamo a precedenti che escludono dubbi di legittimità costituzionale della disciplina sul fideiussore.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata dalla controricorrente nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo con assuntore, il vincolo di obbligatorietà del concordato per i creditori anteriori non elimina i diritti che essi conservano contro i coobbligati e i fideiussori del debitore, ai sensi dell'art. 184 l. fall.
  • La garanzia personale prestata a favore dell'assuntore del concordato genera un autonomo rapporto obbligatorio tra garante e creditori beneficiari, legittimando questi ultimi ad agire direttamente nei confronti del garante.
  • L'azione del creditore anteriore contro il garante dell'assuntore non è preclusa dal fatto che il credito verso il debitore principale sia soddisfabile secondo la percentuale prevista dal concordato, poiché il garante è tenuto secondo l'obbligazione assunta.
  • Nel concordato con assuntore, l'obbligazione del garante sorge solo con l'approvazione della proposta e l'omologazione del concordato, ma una volta perfezionata resta azionabile dal singolo creditore beneficiario.
  • L'eventuale assetto negoziale interno tra assuntore e debitore o la subordinazione dell'accollo a determinati eventi non può essere opposto in modo da neutralizzare il diritto del creditore garantito quando il decreto di omologazione abbia espressamente previsto la garanzia e la sua efficacia.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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