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Sentenza

Sentenza n. 556/2026 - L'aquila, Sezione 1

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della Determina della Comunità Montana Tanagro - Alto e Medio Sele n. 16 del 19 gennaio 2026, con cui è stato aggiudicato al Momiss Consorzio Cooperative sociali l’appalto del servizio di assistenza domiciliare e domiciliare integrata nei comuni dell’Ambito di gestione sociale n. 23 Fino-Cerrano; - degli atti ad essa presupposti e conseguenti, di contenuto non conosciuto, e segnatamente i verbali di gara n. 1 del 13 agosto 2025, n. 2 del 19 agosto 2025, n. 3 del 4 settembre 2025, n. 4 del 16 settembre 2025, n. 5 del 22 settembre 2025 e n. 6 del 6 ottobre 2025; - degli atti della procedura di anomalia; e per la dichiarazione di nullità o inefficacia del contratto, ove stipulato; Per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati in data 6 marzo 2026: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - della Determina n. 16/2026 della Comunità Montana Tanagro - Alto e Medio Sele e con istanza ex art. 116, secondo comma, c.p.a., per l’ostensione integrale degli atti di gara

Giustizia amministrativa202600076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione dell'appalto per il servizio di assistenza domiciliare e domiciliare integrata al consorzio risultato primo classificato

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (stazioni appaltanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione, chiedendo anche la dichiarazione di nullità o inefficacia del contratto, deducendo in via principale la violazione della lex specialis e l'eccesso di potere per manifesta irrazionalità e contrarietà all'interesse pubblico. Ha sostenuto che l'aggiudicatario avesse applicato un ribasso del 33% soltanto al costo dei servizi, senza considerare il costo della manodopera, in violazione del bando, che avrebbe imposto il calcolo del ribasso sull'importo complessivo dell'appalto, con conseguente necessità di esclusione dell'offerta o, comunque, di riformulazione della graduatoria. Con motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto anche la violazione dell'art. 101, comma 1, del d.lgs. 36/2023 e della par condicio, l'ulteriore violazione della lex specialis e dell'art. 41 del d.lgs. 36/2023, nonché la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, chiedendo inizialmente l'ostensione integrale degli atti di gara. La controinteressata ha eccepito l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica telematica all'Unione dei Comuni, successiva notifica tardiva, deposito di un file digitale diverso da quello notificato, omessa impugnazione del bando e assenza di prova di resistenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, irricevibile. La notifica cartacea del ricorso introduttivo all'Unione dei Comuni, effettuata il 16 febbraio 2026, è stata ritenuta nulla perché l'amministrazione disponeva di un domicilio digitale risultante dal Registro PP.AA. e, per le notifiche agli enti pubblici presenti nei pubblici elenchi, era obbligatoria la notificazione via PEC. La successiva notifica via PEC del 4 marzo 2026, pur valida, è stata ritenuta tardiva perché successiva al termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione dell'aggiudicazione del 19 gennaio 2026. La costituzione della Comunità Montana ha sanato soltanto la notifica nei suoi confronti e non quella nei confronti dell'altra stazione appaltante, essendo entrambe individuate dal bando come stazioni appaltanti e amministrazioni resistenti; il principio di unicità del ricorso impone la tempestiva notifica a tutte le amministrazioni destinatarie. Il TAR ha inoltre ritenuto fondata l'eccezione relativa alla difformità tra il file notificato, firmato digitalmente il 16 febbraio 2026, e quello depositato, firmato il 17 febbraio 2026: nel PAT deve essere depositato lo stesso file previamente notificato, anche se i due documenti hanno contenuto identico. Per completezza, il Collegio ha esaminato il merito e lo ha ritenuto infondato. La lettura congiunta degli artt. 3 e 17 del bando chiariva che i costi della manodopera non erano soggetti a ribasso e che il ribasso complessivo riguardava l'importo dei servizi, al netto dei soli oneri della sicurezza. L'offerta dell'aggiudicatario era quindi conforme alla lex specialis e all'art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023. I motivi aggiunti non potevano essere convertiti in ricorso autonomo, mancando i necessari presupposti formali, in particolare per la notifica non effettuata presso la sede legale dell'unica controinteressata. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese a favore della controinteressata e di 3.000 euro a favore della Comunità Montana.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 12, d.l. 179/2012, conv. l. 221/2012

    Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche [...] comunicano al Ministero della giustizia [...] l'indirizzo di posta elettronica certificata [...] a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni.

    Le amministrazioni presenti nel Registro PP.AA. devono essere destinatarie delle notificazioni presso il domicilio digitale ivi risultante.

  • art. 16-ter d.l. 179/2012, conv. l. 221/2012

    Ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia [...] amministrativa [...] si intendono per pubblici elenchi quelli previsti [...] nonché il registro generale degli indirizzi elettronici.

    Il Registro PP.AA. costituisce pubblico elenco rilevante per le notificazioni degli atti processuali amministrativi.

  • art. 3-ter l. 53/1994

    L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali [...] a mezzo di posta elettronica certificata [...] quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi.

    La notificazione telematica è obbligatoria quando il destinatario dispone di un domicilio digitale risultante da un pubblico elenco; la notificazione cartacea è soltanto residuale.

  • art. 45 c.p.a.

    Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario.

    Nel PAT deve essere depositato il medesimo file digitale previamente notificato; il deposito di un diverso file, anche se identico nel contenuto, non rispetta la necessaria identità dell'atto notificato e depositato.

  • art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023

    I costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili.

    È legittima una lex specialis che escluda i costi della manodopera dalla base del ribasso, imponendo il ribasso soltanto sull'importo dei servizi, nel rispetto della disciplina a tutela dei livelli salariali.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    La conversione dei motivi aggiunti in ricorso autonomo richiede la sussistenza di tutti i presupposti formali e sostanziali del ricorso autonomo.

  • art. 120 c.p.a.

    Nel rito appalti il termine per impugnare l'aggiudicazione è stato applicato nella misura di trenta giorni dalla relativa comunicazione.

Massime di principio

  • Quando un ricorso amministrativo è diretto contro atti di gara riconducibili a più amministrazioni individuate come stazioni appaltanti, esso deve essere notificato tempestivamente a tutte; la nullità o tardività della notifica nei confronti anche di una sola amministrazione rende irricevibile l'intero ricorso, senza che la costituzione delle altre amministrazioni sani tale vizio.
  • Se il destinatario della notificazione è una pubblica amministrazione munita di domicilio digitale risultante dal Registro PP.AA., la notificazione dell'atto introduttivo deve essere eseguita via PEC; la notificazione cartacea è nulla, salvo i presupposti residuali previsti dalla legge.
  • Nel processo amministrativo telematico, il file depositato deve essere esattamente quello previamente notificato: la produzione di un diverso file digitale, anche con identico contenuto testuale, viola l'obbligo di identità tra atto notificato e atto depositato.
  • La conversione dei motivi aggiunti in ricorso autonomo è possibile solo quando ricorrono tutti i presupposti formali e sostanziali del ricorso autonomo, inclusa la corretta notificazione ai soggetti necessari.
  • Quando la lex specialis stabilisce che i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso e definisce il ribasso complessivo come riferito al solo importo dei servizi, al netto degli oneri di sicurezza, l'offerta che applica il ribasso esclusivamente ai servizi è conforme alla disciplina di gara e all'art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTermini e notificazione del ricorsoProcesso amministrativo telematico
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàConcorrenza ed evidenza pubblica

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