Ordinanza n. 206/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia a - del provvedimento prot. n.-OMISSIS-con il quale il Prefetto di Napoli ha assunto informativa interdittiva antimafia, ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. n. 159/2011; b - del verbale del GIA n.-OMISSIS-10.11.2025; c - di tutti gli atti istruttori delle Autorità di PS richiamati a fondamento del provvedimento sub a), non conosciuti, e in particolare: c1 - della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli prot. n.-OMISSIS- del 5.12.2023; c2 - della nota del Comando Carabinieri Gruppo Castello di Cisterna prot. n.-OMISSIS-del 4.11.2021; c3 - della nota del Comando Provinciale Carabinieri prot. n.-OMISSIS-(SDM_GN) del 2.5.2021; c4 - della nota del Gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna n. -OMISSIS-; c5 - della nota del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della GdF di Napoli prot. n. -OMISSIS- del 7.11.2025; c6 - della nota del Comando Provinciale Carabinieri prot. n. -OMISSIS-; d - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Napoli, con il verbale del GIA e gli atti istruttori presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'informativa interdittiva antimafia adottata ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, nonché il verbale del Gruppo interforze antimafia e gli atti istruttori richiamati a fondamento del provvedimento. In sede cautelare ha contestato, tra l'altro, la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011, sostenendo che non ricorressero i presupposti dell'urgenza qualificata necessari per omettere la fase interlocutoria.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'informativa prefettizia interdittiva. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto irreparabile il danno derivante dalla cessazione dell'attività economica del ricorrente. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto prima facie fondata la censura relativa alla mancata attivazione del contraddittorio procedimentale ai sensi dell'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011, in considerazione della contestazione della ricorrenza dell'urgenza qualificata che avrebbe consentito di ometterlo. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 7 ottobre 2026.
Norme richiamate
artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011
Disposizioni richiamate quale base normativa dell'informativa interdittiva antimafia impugnata.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011
La mancata attivazione del contraddittorio procedimentale può costituire vizio dell'informativa antimafia quando non sia adeguatamente giustificata dall'urgenza qualificata necessaria per omettere la fase interlocutoria.
art. 55 c.p.a.
Norma processuale posta a fondamento della tutela cautelare richiesta.
Massime di principio
- In sede cautelare, il periculum in mora può ritenersi integrato dal danno irreparabile derivante dalla cessazione dell'attività economica conseguente a un'informativa interdittiva antimafia.
- La mancata attivazione del contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011 può integrare fumus boni iuris quando l'amministrazione abbia omesso la fase interlocutoria senza che, a un primo esame, emerga un'urgenza qualificata idonea a giustificarne l'omissione.
- La sospensione cautelare di un'informativa interdittiva antimafia può essere accordata quando concorrano il rischio di cessazione irreparabile dell'attività economica e la plausibile fondatezza della censura procedimentale relativa alla violazione del contraddittorio.
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