Sentenza del 14/01/2022 n. 1014 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio (sospeso in precedenza per le procedure di definizione) e ha posto le spese a carico di chi le ha anticipate. Decisione presa in camera di consiglio il 6 ottobre 2021, depositata il 14 gennaio 2022.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Clinica impugnava una cartella di pagamento derivante da controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell'art. 36‑bis del D.P.R. n. 600/1973. Dopo giudizi di merito contrastanti e appello dell'Agenzia, la contribuente ha chiesto la definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. n. 119/2018 (conv. L. n. 136/2019). L'Agenzia aveva negato l'accesso alla definizione sostenendo che il ricorso riguardava un atto di riscossione e non un atto impositivo; la contribuente ha impugnato tale diniego (art. 6, comma 12). La Corte ha sospeso il processo in attesa della definizione; la contribuente ha versato le rate richieste per la definizione della lite e la Procura ha chiesto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973
Norma richiamata come base per il controllo automatizzato delle dichiarazioni che ha originato la cartella di pagamento impugnata.
D.L. n. 119 del 2018, conv. L. n. 136 del 2019
Prevede la possibilità di definizione agevolata delle liti pendenti e consente al contribuente di impugnare il diniego di accesso alla definizione; la Corte ha ritenuto applicabile la procedura di definizione alla controversia e ha sospeso il giudizio in attesa dell'esito della definizione.
Massime di principio
- La procedura di definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. 119/2018 può essere attivata dal contribuente anche quando la controversia deriva da atti collegati a controlli automatizzati (art. 36‑bis DPR 600/1973), purché ricorrano le condizioni previste dalla norma di definizione.
- Il diniego dell'Agenzia alle richieste di accesso alla definizione può essere impugnato in sede giurisdizionale (art. 6, comma 12) e il giudice può sospendere il processo in attesa dell'esito della definizione.
- Il versamento delle rate previste per la definizione della lite determina l'estinzione del giudizio pendente sulla controversia oggetto di definizione.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione, le spese processuali sono regolate in base alle norme ordinarie e possono essere poste a carico di chi le ha anticipate.
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