Cassazione Civile, Ordinanza n. 28588/2021 del 18/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2007, costi indebitamente dedotti ai fini IRES e IRAP e IVA detratta in relazione a operazioni passive ritenute soggettivamente inesistenti. Secondo l'Amministrazione, la società sarebbe stata interposta fittiziamente come mera "scatola vuota" nelle operazioni di subappalto di lavori edili, riconducibili in realtà alla ditta individuale del socio unico, con conseguente indebita deduzione dei costi e detrazione dell'imposta. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo insussistente il vantaggio fiscale, valorizzando l'operatività della società con mezzi e personale propri e la corretta applicazione del reverse charge e della contabilizzazione delle rimanenze. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: (1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., per motivazione apparente e omesso esame delle specifiche contestazioni sull'interposizione fittizia, sull'asserita omessa fatturazione degli stati di avanzamento e sull'incoerente richiamo al reverse charge; (2) violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972, per avere la CTR ritenuto legittima la detrazione IVA senza verificare l'effettività soggettiva dell'operazione e il fatto che la società non fosse il reale destinatario delle fatture.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, poiché l'Agenzia non aveva riprodotto né allegato nel ricorso il contenuto dell'avviso di accertamento e del PVC, impedendo alla Corte di verificare compiutamente la censura di omessa pronuncia/motivazione apparente. Per le stesse ragioni è stato dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, relativo alla detrazione IVA ex art. 19 d.P.R. 633/1972, perché privo della necessaria specificità. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente e l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore della società controricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia può essere denunciato solo con un motivo specifico e autosufficiente, corredato dalla puntuale riproduzione degli atti rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la censura per violazione di legge deve essere sorretta da una precisa allegazione dei fatti e degli atti su cui si fonda, altrimenti è inammissibile per difetto di specificità.
art. 112 c.p.c.
la denuncia di omessa pronuncia richiede l'indicazione puntuale della domanda o eccezione asseritamente trascurata e degli atti rilevanti.
art. 132 c.p.c.
la motivazione è apparente solo se la sentenza non consente di comprendere la ratio decidendi; la deduzione del vizio deve però essere adeguatamente circostanziata.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, con riproduzione diretta o indiretta del contenuto rilevante, a pena di inammissibilità.
art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633/72
richiamato dalla CTR come regime applicabile ai servizi di subappalto nel settore edile, ma la Cassazione non entra nel merito della sua corretta applicazione perché il motivo è inammissibile.
art. 19 d.P.R. n. 633/72
invocato dall'Agenzia per contestare la detrazione IVA; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
artt. 43 d.P.R. n. 600/73 e 57 d.P.R. n. 633/72
menzionati come termini di decadenza eccepiti nel giudizio di merito dalla contribuente, senza rilievo decisivo nella decisione di cassazione.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale richiamata per la decisione in camera di consiglio sull'ammissibilità e fondatezza del ricorso.
art. 380bis1 c.p.c.
richiamato per il deposito di memoria della ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione fondato su vizi processuali o violazioni di legge deve essere autosufficiente: la parte ricorrente deve indicare e riprodurre gli atti e i documenti decisivi su cui basa la censura, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La denuncia di omessa pronuncia o di motivazione apparente non può risolversi in un'affermazione generica: occorre una completa ricostruzione del fatto processuale e degli atti rilevanti, così da consentire alla Corte il controllo immediato della deduzione.
- Anche quando si contesta la legittimità della detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, il ricorso deve confrontarsi specificamente con il contenuto dell'atto impositivo e degli elementi probatori posti a base dell'accertamento; la mera evocazione della non effettività soggettiva dell'operazione non basta.
- La Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti del giudizio di merito solo se il motivo sia preliminarmente ammissibile sotto il profilo della specificità e dell'autosufficienza.
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