Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14935/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello che confermava le condanne per più capi: B) minaccia aggravata (art. 612, comma 2 c.p.) per aver brandito un coltello contro Antonio Magnacca; C) porto ingiustificato di strumento atto ad offendere (art. 4, comma 2 legge n. 110/1975 e art. 61 n.2 c.p. come aggravante); D) guida senza titolo abilitativo in presenza di misura di prevenzione personale (art. 73 d.lgs. n. 159/2011) essendo destinatario di avviso orale; E) false generalità (art. 495 c.p.). Il ricorso articolava cinque motivi: (1) vizio di motivazione sul porto del coltello (capo C) dato il ritrovamento posteriore; (2) carenza di prova dell'aggravante dell'art. 61 n.2 (capo C); (3) illegittimità della sanzione penale per il capo D perché l'avviso orale "semplice" non costituirebbe misura di prevenzione personale e mancava il nesso temporale/ funzionale con la revoca della patente; (4) vizio di motivazione sul capo E, per come gli agenti avrebbero accertato le reali generalità; (5) vizio di motivazione sul capo B, relativo alla necessaria valutazione della potenzialità intimidatoria della condotta.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili e/o infondati i motivi relativi ai capi B, C ed E (primo, secondo, quarto e quinto motivi): sono state confermate le valutazioni della corte territoriale sulla mancanza di giustificazione per il porto del coltello, sulla validità dell'aggravante ex art. 61 n.2 nel caso di reato-mezzo permanente e sull'integrazione del reato di false attestazioni in assenza di documenti d'identità. Tuttavia, ha accolto il terzo motivo relativo al capo D: la Corte ha ritenuto che l'art. 73 d.lgs. n. 159/2011 non si applica alla guida senza patente da parte del destinatario di un mero avviso orale del questore privo delle prescrizioni di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011. Ne consegue l'annullamento, senza rinvio, della parte di sentenza relativo al capo D e l'eliminazione della relativa pena; le altre condanne restano confermate.

Norme richiamate

  • art. 73 d.lgs. n. 159/2011

    La Corte interpreta la norma in modo restrittivo: non integra il reato previsto dall'art. 73 la guida senza patente da parte del destinatario di un mero avviso orale del questore privo delle prescrizioni aggiuntive previste dall'art. 3, comma 4; in tal caso la condotta è di regola punita solo amministrativamente (art.116 c.15 C.d.S.)

  • art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159/2011

    Le prescrizioni previste dal comma 4 qualificano l'avviso orale come misura con divieti specifici; solo la presenza di tali prescrizioni può giustificare l'applicazione penale ai sensi dell'art. 73

  • art. 116, comma 15 Codice della Strada

    In assenza del requisito che il soggetto sia destinatario di una misura di prevenzione personale, la guida senza patente/revocata è configurata come illecito amministrativo (salvo specifiche ipotesi di recidiva)

  • art. 120 Codice della Strada

    Il provvedimento prefettizio di revoca della patente richiede una valutazione discrezionale che può essere collegata alla misura di prevenzione; tale collegamento giustifica, in concreto, la valutazione della pericolosità e l'offensività della condotta quando la revoca sia legata alla misura

  • art. 495 c.p.

    La Corte conferma che la falsità delle dichiarazioni concernenti l'identità, rese da persona priva di documenti, costituisce "falsa attestazione" integrativa del reato previsto dall'art. 495: l'assenza di documenti rende rilevante la dichiarazione resa agli agenti

  • art. 612 c.p.

    La valutazione della minaccia tiene conto del comportamento complessivo: brandire e agitare ripetutamente un coltello può integrare la minaccia anche se la vittima non ha percepito compiutamente le parole; la pericolosità va valutata oggettivamente

  • art. 4, comma 2 legge n. 110/1975

    Norma richiamata per il porto di strumenti atti ad offendere: il giustificato motivo è onere dell'agente che porta l'arma; la mancata allegazione di una valida giustificazione rende infondata la difesa

  • art. 61 n.2 c.p.

    L'aggravante per l'uso della violenza o dell'arma come reato-mezzo è compatibile con reati 'permanenti': non è necessario che la finalizzazione al reato-fine sussista sin dall'inizio della permanenza, possa sopravvenire durante la consumazione

  • Principi costituzionali (artt. 3, 13, 25 c.p.v., 27, comma 1 Cost.)

    Richiamati come parametri per l'interpretazione della legge penale: il principio di offensività impone una lettura restrittiva della norma penale quando l'illecito rischi di sanzionare un comportamento privo di offensività concreta

Massime di principio

  • L'avviso orale "semplice", privo delle prescrizioni aggiuntive dell'art. 3, comma 4, non può essere considerato di per sé una misura di prevenzione personale ai fini dell'applicazione dell'art. 73 d.lgs. 159/2011; in quei casi la guida senza patente è di norma illecito amministrativo
  • Nel caso di porto di strumenti atti ad offendere, l'onere di fornire il giustificato motivo grava sull'agente che li porta: in assenza di valida giustificazione la condotta è penalmente rilevante
  • L'aggravante dell'art. 61 n.2, quando il reato-mezzo è di natura permanente, può formarsi anche se la finalizzazione al reato-fine sopravviene durante la permanenza
  • La falsa attestazione di generalità (art. 495 c.p.) si configura quando una persona priva di documenti dichiara generalità mendaci: l'assenza del documento attribuisce alla dichiarazione funzione attestativa rilevante per il reato
  • La valutazione della minaccia (art. 612 c.p.) si fonda sull'insieme degli elementi comportamentali: il brandire e agitare un'arma contro la vittima può integrare una minaccia anche indipendentemente dalla percezione soggettiva immediata della vittima

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.