Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2346

Regolamento (UE) 2017/2346 della Commissione, del 12 dicembre 2017, recante divieto di pesca dell'acciuga nelle zone IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese

Normativa europea32017R2346

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento prende atto dell'esaurimento del contingente di pesca 2017 per l'acciuga assegnato al Portogallo e impone la chiusura immediata della pesca di tale stock nelle zone interessate. Dal 8 novembre 2017 le navi portoghesi non possono più catturare, tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare tali catture. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Divieto di pesca dell'acciuga per le navi battenti bandiera portoghese nelle zone IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1, a seguito dell'esaurimento del contingente 2017.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera del Portogallo o immatricolate in Portogallo che effettuano attività di pesca dello stock ANE/9/3411 (acciuga, Engraulis encrasicolus) nelle zone IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. L'ambito è limitato al contingente di pesca assegnato per il 2017 al Portogallo e decorre dalla data di chiusura indicata nell'allegato, pari all'8 novembre 2017. Restano escluse, per implicazione, le attività non riferite a detto stock, a tali zone o a navi del Portogallo.

Divieto di pesca dell'acciuga per il Portogallo nelle zone IX e X e nella zona Copace 34.1.1

Il regolamento dà attuazione al meccanismo di chiusura dei contingenti previsto dalla normativa unionale sulla pesca, constatando che il contingente 2017 per lo stock di acciuga assegnato al Portogallo è stato esaurito. La Commissione, sulla base delle informazioni ricevute, dispone quindi il divieto di prosecuzione dell'attività di pesca per evitare superamenti del contingente annuale.

Contesto normativo

Il provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, relativo al regime di controllo per garantire il rispetto della politica comune della pesca. Il considerando richiama inoltre il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, che stabilisce per il 2017 le possibilità di pesca e i relativi contingenti.

Ambito soggettivo e oggettivo

La misura riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo. Lo stock interessato è identificato come ANE/9/3411, corrispondente all'acciuga (Engraulis encrasicolus), nelle zone IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. La chiusura è efficace dalla data indicata nell'allegato, cioè l'8 novembre 2017.

Contenuto del divieto

Dal momento dell'esaurimento del contingente, le navi interessate non possono più esercitare attività di pesca sullo stock indicato. Il divieto è formulato in senso ampio e include non solo la cattura, ma anche la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture ottenute dopo la data di chiusura.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Esaurimento del contingente 2017

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 al Portogallo per lo stock indicato nell'allegato si considera esaurito a decorrere dalla data stabilita nell'allegato, ossia l'8 novembre 2017.

Divieto di pesca e di gestione delle catture

È vietato, per le navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo, pescare lo stock di acciuga indicato nell'allegato a decorrere dall'8 novembre 2017. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e collegamento con la normativa sui contingenti

Il provvedimento è adottato sulla base dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, che fissa le possibilità di pesca per il 2017.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrolli e contingenti ittici

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.