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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30634/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bari per due motivi principali: (1) violazione dell'art. 526 comma 1-bis c.p.p. e dell'art. 6 CEDU, poiché il giudizio abbreviato era stato subordinato all'escussione della persona offesa (teste Dobrescu) e, nonostante l'impossibilità di reperirla, il tribunale ha ritenuto utilizzabili le sue dichiarazioni rese nelle indagini preliminari; la difesa sostiene che tali dichiarazioni sarebbero inutilizzabili per mancato contraddittorio e per ricerche incomplete che avrebbero potuto indicare una volontà di sottrarsi della teste. (2) Vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti: il ricorrente contesta la valutazione della Corte che ha escluso la recidiva e ha ritenuto le attenuanti non prevalenti, pur avendo riconosciuto un'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che le dichiarazioni della teste fossero inutilizzabili: il giudice ha applicato la giurisprudenza secondo cui l'ammissione al rito abbreviato condizionato è utilmente assolta con l'instaurazione del rito e non è revocabile se l'acquisizione della prova divenga impossibile per circostanze imprevedute; inoltre non può desumersi automaticamente la volontà della teste di sottrarsi al dibattimento dal fatto di aver fornito un indirizzo incompleto. Sul secondo motivo la Corte ha giudicato la censura generica e ha confermato che i plurimi precedenti penali dell'imputato giustificano il diniego delle attenuanti generiche, avendo tuttavia riconosciuto l'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità ritenuta equivalente alle aggravanti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 526 comma 1-bis c.p.p.

    La Corte ha interpretato che l'ammissione al giudizio abbreviato condizionato all'acquisizione di una prova si considera utilmente assolta con l'instaurazione del rito; se l'acquisizione della prova diventa impossibile per circostanze imprevedute e sopraggiunte, l'ordinanza di ammissione non è revocabile e le dichiarazioni già raccolte possono essere utilizzate.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente per il diritto al contraddittorio; la Corte ha precisato che, quando l'imputato opta per il rito abbreviato allo stato degli atti, rinuncia al confronto dibattimentale su quelle prove e pertanto non opera la regola che esclude condanne basate su prove non assunte nel contraddittorio dibattimentale.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza - Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012 (Rv. 253211-01)

    Precedente richiamato a supporto del principio secondo cui l'ordinanza di ammissione al rito abbreviato condizionato non è revocabile se l'acquisizione della prova diventi impossibile per circostanze imprevedute; l'ammissione condizionata si considera soddisfatta con l'instaurazione del rito.

Massime di principio

  • Se l'imputato opta per il rito abbreviato allo stato degli atti, rinuncia in misura rilevante al contraddittorio dibattimentale: le prove raccolte nelle indagini possono essere utilizzate anche se la successiva escussione dibattimentale diviene impossibile per cause imprevedute.
  • L'ammissione al giudizio abbreviato subordinata a integrazione probatoria non viene automaticamente revocata se l'integrazione diventa impossibile per circostanze sopravvenute; la volontà dell'imputato di farsi giudicare sugli atti assume rilievo decisivo.
  • L'irreperibilità del teste o la fornitura di un indirizzo incompleto non bastano di per sé a dimostrare la volontà del teste di sottrarsi al procedimento: occorre provare volontà evasiva e/o negligenza dello Stato nelle ricerche, non semplici elementi indiziari.
  • Sul piano delle attenuanti generiche, la sussistenza di precedenti penali, soprattutto per reati gravi e per reati della stessa specie, è un argomento forte per negarne il riconoscimento o per limitarne la prevalenza sulle aggravanti.
  • La parte che impugna per vizio di motivazione deve formulare censure specifiche e confrontarsi con i punti decisivi della motivazione; censure generiche rischiano di essere dichiarate inammissibili o infondate.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è possibile l'applicazione di sanzioni economiche ex art. 616 c.p.p. quando il ricorso sia inammissibile per ragioni attribuibili a colpa nella scelta o nella formulazione del motivo.

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