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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25479/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato confermato in appello come responsabile del delitto di concorso in rapina pluriaggravata. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo: la nullità e l'inutilizzabilità dell'atto di rogatoria espletato davanti all'autorità giudiziaria spagnola; la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità e alla qualificazione del fatto come rapina consumata anziché tentata; l'erronea ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui agli artt. 61 n. 5, 628, comma 3 n. 1, 112 c.p.; nonché la mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto tardivamente. La sentenza d'appello era stata emessa all'esito di trattazione cartolare non partecipata, senza tempestiva richiesta di partecipazione al rito da parte dell'imputato; perciò non operava l'aumento di quindici giorni del termine per impugnare previsto per il caso di giudizio celebrato in assenza. Di conseguenza, il ricorso, depositato oltre il termine di quarantacinque giorni, è stato ritenuto tardivo, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.

    fissa il termine di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione in relazione al deposito della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 544, comma 3, c.p.p.

    rileva per il computo del termine di impugnazione in caso di motivazione depositata fuori udienza.

  • art. 598-bis, comma 2, c.p.p.

    la mancata tempestiva richiesta di partecipazione al giudizio di appello camerale non partecipato esclude che l'imputato possa essere considerato giudicato in assenza ai fini dell'aumento del termine per ricorrere.

  • art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

    l'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione non spetta se l'appello è stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non vi era diritto a partecipare in mancanza di tempestiva istanza.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 61 n. 5 c.p.

    richiamato solo come aggravante contestata nel ricorso, non esaminata nel merito per la tardività dell'impugnazione.

  • art. 628, comma 3, n. 1, c.p.

    richiamato solo come aggravante della rapina oggetto di censura, non esaminata nel merito per l'inammissibilità.

  • art. 112 c.p.

    richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, oggetto di censura, ma non scrutinato nel merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello trattato con procedimento camerale non partecipato, l'imputato non può beneficiare del termine aumentato per impugnare quando non abbia tempestivamente chiesto di partecipare all'udienza, perché in tale ipotesi il processo non è qualificabile come giudizio in assenza ai fini dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
  • Il termine per ricorrere per cassazione decorre secondo le regole ordinarie di cui agli artt. 585 e 544 c.p.p.; il ricorso depositato oltre il termine di quarantacinque giorni è tardivo e va dichiarato inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, la Corte non esamina i motivi di merito relativi a responsabilità, qualificazione del fatto, aggravanti o trattamento sanzionatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso determina automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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