Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 470/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202506543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VI, n. 5794 del 2025, limitatamente alla liquidazione delle spese processuali di primo grado in euro 800,00

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha contestato la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese processuali, sostenendo che l’importo di euro 800,00 fosse inferiore ai minimi dei parametri tariffari previsti dalla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55. Il giudizio di primo grado era stato promosso per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza civile che aveva condannato il Ministero alla restituzione di euro 3.083,64, oltre interessi legali. Il Ministero si è costituito solo formalmente.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Ha richiamato il principio secondo cui il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulle spese processuali soltanto quando si discosti dalla regola della soccombenza. Ha inoltre rilevato che la quantificazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice, fermo il divieto di liquidare somme meramente simboliche e lesive del decoro professionale. Quanto ai parametri ministeriali, il Collegio ha richiamato l’esigenza di rispettare le soglie minime previste dal sistema parametrale, ma ha ritenuto congrua, sulla base di propri precedenti relativi a casi analoghi, la liquidazione di euro 800,00 per il giudizio di primo grado. Le spese del grado d’appello sono state eccezionalmente compensate in ragione della costituzione solo formale del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.

    Richiamato quale fondamento processuale del giudizio di ottemperanza.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Richiamato per fondare il riferimento ai precedenti della sezione su casi analoghi.

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55, Tabella n. 21 dell’Allegato 1

    Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55

    I parametri tariffari costituiscono il riferimento per la liquidazione delle spese, senza escludere il potere discrezionale del giudice, purché non siano liquidate somme simboliche e siano rispettate le soglie minime applicabili.

Massime di principio

  • La liquidazione delle spese processuali costituisce espressione del potere discrezionale del giudice; la relativa decisione richiede una motivazione specifica quando il giudice si discosta dalla regola della soccombenza.
  • Il giudice non può liquidare somme meramente simboliche, incompatibili con il decoro professionale dell’avvocato.
  • I parametri forensi ministeriali devono essere utilizzati come riferimento per la liquidazione del compenso e, nel sistema applicabile, impongono il rispetto delle soglie minime non derogabili; tuttavia, la verifica della congruità dell’importo può essere effettuata anche mediante il richiamo a precedenti relativi a casi analoghi.
  • La costituzione solo formale dell’amministrazione appellata può giustificare l’eccezionale compensazione delle spese del grado d’appello.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.