Cassazione Civile, Ordinanza n. 36251/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina dalla domanda di un soggetto che aveva chiesto l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° marzo 2004, e la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli il 26 ottobre 2006, con le conseguenti tutele reintegratorie e risarcitorie. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 25508/2022, aveva già rigettato il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso il rapporto di lavoro subordinato, qualificando il rapporto come tirocinio svolto nell'ambito di un progetto formativo e di orientamento collegato a un master universitario. Con il successivo ricorso per revocazione il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., un errore di fatto della precedente ordinanza, sostenendo che la decisione si sarebbe fondata su presupposti contrari a quanto da lui dedotto e che sarebbe stato erroneamente considerato il master di I livello come corso di specializzazione, con conseguente applicazione della disciplina del D.M. n. 142/1998, art. 7, lett. c), e non della diversa disciplina invocata dal ricorrente; da ciò avrebbe dovuto derivare, secondo la sua prospettazione, il limite massimo di sei mesi per il tirocinio. La società ha resistito con controricorso. La Corte ha però ritenuto che il motivo non denunciasse un errore di percezione, bensì contestasse una valutazione giuridica già compiuta sulla natura del rapporto, oltre a essere generico e non confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che l'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., richiede una svista materiale o un'erronea percezione di un fatto decisivo, immediatamente riscontrabile dal confronto tra sentenza e atti, relativo agli atti interni al giudizio di legittimità e non al merito della valutazione giuridica. Nel caso concreto, la censura mirava invece a rimettere in discussione la qualificazione giuridica del rapporto come tirocinio, dunque un apprezzamento di diritto e di valutazione, non un errore di fatto. La Corte ha inoltre rilevato la genericità del motivo, per mancato confronto con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. Ne sono seguite la condanna del ricorrente alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, e l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 c.p.c.
La revocazione della sentenza della Corte di cassazione è ammissibile solo per un errore di percezione dei fatti di causa, assolutamente evidente e decisivo, non per errori di diritto o di giudizio.
art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata; la mancanza di tale confronto comporta inammissibilità.
art. 380bis1 c.p.c.
È richiamato quale base del procedimento camerale e della riserva di motivazione.
art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
D.M. n. 142/1998, art. 7, lett. c)
È richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l'applicazione del limite di durata del tirocinio connesso a un percorso formativo post-laurea; la Corte non accoglie tale impostazione perché attiene a una contestazione di merito/diritto.
D.M. 148/1998, lettera d)
È menzionato come parametro sulla base del quale il precedente giudizio ha qualificato il rapporto come tirocinio svolto nell'ambito del progetto formativo e di orientamento.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio contro le sentenze della Corte di cassazione sussiste solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo in contrasto manifesto con gli atti, per una svista materiale immediatamente rilevabile, e non quando si contesti la valutazione giuridica o probatoria compiuta in sentenza.
- Non è configurabile revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. se la censura investe la qualificazione giuridica del rapporto o la corretta applicazione di norme sostanziali, poiché tali doglianze attengono al giudizio e non alla mera percezione del fatto.
- Il motivo di ricorso per cassazione o per revocazione deve essere specifico e deve misurarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata; la sua genericità o il mancato confronto con la motivazione determinano inammissibilità.
- Quando la decisione impugnata si fonda sulla qualificazione di un rapporto come tirocinio nell'ambito di un progetto formativo, la contestazione della parte che invochi la subordinazione deve confrontarsi con gli elementi fattuali e documentali valorizzati dal giudice, non potendo essere veicolata come errore percettivo.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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