Sentenza n. 6614/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 331/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva respinto o dichiarato inammissibili le censure contro l’aggiudicazione dei lavori di efficientamento energetico e trasformazione in edificio NZEB di una scuola secondaria
Esito
Favorevole al resistente (aggiudicataria e stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante, quarta classificata, contestava l’aggiudicazione a Edil Mag Arkè s.r.l. e la sentenza di primo grado, deducendo violazione degli artt. 1, 57 e 108 d.lgs. 36/2023, dell’art. 97 Cost., dell’art. 3 l. 241/1990, della lex specialis e della normativa tecnica in materia energetica e antincendio, nonché eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto ed erroneità manifesta. Con il primo motivo censurava l’attribuzione dei punteggi relativi al criterio 1, riguardante le soluzioni migliorative per l’impianto di climatizzazione, il rendimento, l’efficienza energetica, la qualità dell’aria, il comfort indoor e la riduzione dei consumi. Sosteneva che l’aggiudicataria non avesse offerto una vera ventilazione meccanica controllata, ma soltanto filtri e sensori, e che quindi la sua offerta fosse priva di un requisito tecnico essenziale o comunque fosse stata irragionevolmente premiata. Con il secondo motivo contestava il criterio 2, relativo alla coibentazione delle pareti, della copertura e alla qualità degli infissi. Deduceva che l’offerta dell’aggiudicataria fosse parziale quanto alle superfici interessate, non conforme alla normativa antincendio, priva delle fasce di compartimentazione e non coerente con le prescrizioni relative all’impianto fotovoltaico. Riproponeva inoltre le contestazioni verso la seconda e la terza classificata. Con il terzo motivo sosteneva che le proprie doglianze non implicassero una sostituzione delle valutazioni della commissione, ma evidenziassero violazioni di parametri normativi vincolanti e manifeste illogicità, anche considerando il divario di soli 2,17 punti dall’aggiudicataria. Il quarto motivo, rubricato in termini sostanzialmente coincidenti, riproponeva le medesime censure.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la decisione del TAR. Ha ricordato che il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della stazione appaltante è pieno ed effettivo, ma non sostitutivo: il giudice può verificare ragionevolezza, logicità, coerenza e congruità dell’istruttoria, ma non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella della commissione. Le contestazioni tecniche sono ammissibili solo se evidenziano specifiche e puntuali difformità dell’offerta rispetto al progetto o alla lex specialis, non quando prospettano una diversa valutazione dell’idoneità delle soluzioni offerte. Quanto al criterio 1, il disciplinare non imponeva specificamente l’installazione di macchine VMC, ma richiedeva il miglioramento della qualità dell’aria. Il sistema offerto dall’aggiudicataria, composto da filtri antibatterici elettrostatici e sensori collegati al BMS, poteva essere ricondotto ai sistemi di ventilazione meccanica e la scelta della commissione di valorizzarne l’innovatività non risultava manifestamente illogica o arbitraria. Quanto al criterio 2, il Collegio ha ritenuto non dimostrata la natura parziale dell’offerta: l’aggiudicataria aveva previsto la coibentazione integrale delle superfici interessate dal progetto, combinando la resina fenolica su alcune porzioni con il mantenimento dell’isolamento progettuale sulle restanti, così da garantire il superamento complessivo dei requisiti minimi dell’edificio. L’appellante non aveva confutato in modo palese l’efficacia tecnica della soluzione né dimostrato l’incoerenza manifesta del giudizio della commissione. Le contestazioni antincendio sono state respinte perché l’offerta migliorava la classe di reazione al fuoco rispetto alla soluzione base e interveniva sulle aree critiche. Le fasce di compartimentazione previste dalla normativa antincendio costituiscono oneri di corretta posa in opera e risultano implicitamente dovute per effetto dell’eterointegrazione normativa; la loro mancata rappresentazione nella relazione di miglioria non determina l’inammissibilità dell’offerta, trattandosi di dettaglio esecutivo. Le contestazioni sulla reinstallazione del fotovoltaico incidevano invece su valutazioni tecnico-discrezionali riservate alla commissione. Respinte le censure sull’offerta aggiudicataria, il Collegio ha ritenuto carente l’interesse all’esame delle contestazioni contro la seconda e la terza classificata. Il motivo concernente l’asserita non invasività delle censure è stato respinto anche per genericità e comunque perché dipendente dai motivi precedenti. L’appellante è stata condannata al pagamento delle spese del grado in favore dell’aggiudicataria, liquidate in euro 5.000, oltre IVA e CPA se dovute.
Norme richiamate
artt. 1, 57 e 108 d.lgs. 36/2023
Richiamati dall’appellante in relazione ai principi e agli obblighi applicabili alla gara e alla conformità dell’offerta.
art. 97 Cost.
Richiamato quale parametro dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione del provvedimento e delle valutazioni di gara.
art. 18.1 del disciplinare di gara
Individuava i criteri tecnici di valutazione delle offerte, tra cui le soluzioni migliorative per climatizzazione, qualità dell’aria, coibentazione e comfort indoor.
d.m. 23 giugno 2022, punto 2.4.5
Richiamato per gli obblighi tecnici relativi alla qualità dell’aria e alle caratteristiche energetiche dell’edificio.
d.P.R. 74/2013
Richiamato dall’appellante nell’ambito della normativa tecnica energetica applicabile.
d.m. 30 marzo 2022
La sentenza considera le fasce di compartimentazione previste dalla normativa antincendio quali oneri di corretta posa in opera, dovuti nella fase esecutiva.
DEC PREV 14030/2025 del Ministero dell’interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco
Il rispetto delle prescrizioni antincendio costituisce obbligo inderogabile dell’esecutore e non richiede necessariamente la rappresentazione delle fasce tagliafuoco nella relazione di miglioria.
art. 121 c.p.a.
Richiamato nella domanda di primo grado per la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto stipulato.
Massime di principio
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche della commissione di gara, pur pieno ed effettivo, non è sostitutivo: il giudice può verificare soltanto la logicità, ragionevolezza, coerenza e congruità dell’istruttoria, senza sovrapporre la propria valutazione tecnica a quella dell’amministrazione.
- La contestazione dell’idoneità o dell’efficacia di un’offerta tecnica non può fondarsi su una mera valutazione alternativa del concorrente, ma deve indicare puntuali e specifiche difformità dell’offerta rispetto al progetto a base di gara o alla lex specialis, ovvero vizi manifesti di illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento.
- Quando la lex specialis individua come oggetto di valutazione il miglioramento di una prestazione tecnica, senza imporre una specifica tecnologia o un determinato apparato, la commissione può valorizzare soluzioni tecniche alternative purché la relativa valutazione non sia manifestamente illogica o arbitraria.
- Gli obblighi tecnici inderogabili derivanti dalla normativa antincendio integrano l’offerta per effetto dell’eterointegrazione normativa e possono costituire oneri di corretta posa in opera; la loro mancata esplicitazione nella relazione tecnica di miglioria non comporta, di per sé, l’inammissibilità dell’offerta quando si tratti di adempimenti da eseguire nella fase di cantiere.
- Dopo il rigetto delle censure rivolte all’offerta aggiudicataria, viene meno l’interesse all’esame delle contestazioni contro le offerte di concorrenti collocati in posizione successiva, salvo che il ricorrente dimostri una concreta utilità derivante dall’esame di tali ulteriori doglianze.
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