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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32355/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello che aveva affermato la loro responsabilità per i reati contestati. I ricorsi sono stati ritenuti reiterativi dei motivi di appello e fondati su censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché dirette a ottenere una nuova ricostruzione dei fatti, una diversa valutazione delle prove e un riesame del merito. Quanto al primo imputato, è stata dedotta l'insussistenza del delitto di estorsione, ma la censura è stata ritenuta generica e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva argomentato sulla coscienza e volontà di contribuire al fatto estorsivo. Quanto al secondo imputato, sono state formulate generiche doglianze sulla sussistenza dei fatti illeciti e sulla mancata qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; tale qualificazione è stata legittimamente esclusa dai giudici di merito in ragione della non trascurabile consistenza dei traffici di stupefacente accertati. È stata inoltre censurata la determinazione della pena, ma il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, essendo stata individuata una pena base nel minimo edittale e risultando comunque presente la motivazione sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che riproponessero questioni di merito già esaminate e contenessero censure generiche o comunque non deducibili in sede di legittimità. La motivazione della sentenza d'appello è stata giudicata congrua, adeguata e immune da manifesta illogicità, in quanto fondata su corretti criteri inferenziali e condivisibili massime di esperienza. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo emerse ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    La Corte richiama la contestazione del delitto di estorsione e ritiene adeguatamente motivata la coscienza e volontà dell'imputato di contribuire al fatto estorsivo.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La qualificazione dei fatti come ipotesi di lieve entità è stata legittimamente esclusa dai giudici di merito in ragione della non trascurabile consistenza dei traffici illeciti di stupefacente.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare i motivi di appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Nel giudizio di cassazione non sono consentite censure dirette a ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione del materiale probatorio, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, coerente e immune da manifesta illogicità.
  • La doglianza relativa all'insussistenza del dolo nel delitto di estorsione è inammissibile se formulata in termini generici e senza evidenziare specifiche carenze logiche della motivazione che abbia accertato la coscienza e volontà di contribuire al fatto estorsivo.
  • La qualificazione del fatto di produzione, traffico o detenzione di stupefacenti come ipotesi di lieve entità può essere esclusa quando la consistenza dei traffici illeciti accertati risulti non trascurabile.
  • La censura sulla pena è manifestamente infondata quando la pena base sia stata determinata nel minimo edittale e la sentenza contenga comunque una motivazione sul trattamento sanzionatorio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneSpaccioImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiDolo eventuale

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