Sentenza n. 1781/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo - della deliberazione n. 23 del 16 gennaio 2026 del Direttore Generale dell’U.L.S.S., comunicata il 27 gennaio 2026, avente ad oggetto «Procedura Aperta telematica per la fornitura di sistemi analitici completi per l’effettuazione di esami di laboratori, con attrezzatura in locazione e fornitura di reagenti e materiali di consumo, suddivisa in 7 Lotti, valevole per la durata di anni 5, aggiudicazione Lotto n. 1. CIG B786C9704B», con la quale è stato aggiudicato il Lotto n. 1 al R.T.I. Roche - Diasorin; - della nota dell’U.L.S.S. del 27 gennaio 2026, di comunicazione della predetta determinazione con i verbali della commissione di gara e del seggio di gara, ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 36/2023; - del verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice il 17 dicembre 2025, dei verbali del Seggio di Gara redatti in occasione delle sedute del 17 dicembre 2025, del 12 gennaio 2026 (verbale di aggiudicazione) e di tutti i verbali redatti dai predetti soggetti, sia antecedenti che successivi a quelli indicati; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente e correlato a quelli oggetto di impugnazione nonché - per la declaratoria di illegittimità dell’interpretazione ed applicazione delle prescrizioni capitolari della legge di gara da parte della Commissione Giudicatrice e del Seggio di Gara nella parte in cui consente all’offerta presentata dal R.T.I. Roche - Diasorin di superare il vaglio del possesso delle caratteristiche e dei requisiti tecnici previsti a pena di esclusione; - per l’accertamento e la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra il R.T.I. Roche - Diasorin e l’Azienda ULSS n. 9, per l’acquisizione di quanto costituente oggetto del Lotto 1 della gara; - per l’accertamento del danno patito dalla ricorrente e la conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, in via principale in forma specifica con riedizione della graduatoria a seguito dell’esclusione del R.T.I. aggiudicatario ed affidamento alla ricorrente della fornitura oggetto del Lotto n. 1, anche ai sensi degli artt. 122 e 124 c.p.a. ovvero, in subordine, per equivalente con il pagamento in favore della ricorrente della somma che sarà determinata anche in via equitativa all’esito del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla debenza al saldo; in via ulteriormente subordinata, per l’annullamento del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale e degli allegati riferibili alla fornitura costituente oggetto del Lotto 1 (CIG B786C9704B); B) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata Roche Diagnostics s.p.a. il 10 marzo 2026, per la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso principale per difetto di legittimazione e di interesse della ricorrente principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto n. 1 della gara per la fornitura di sistemi analitici completi per esami di laboratorio al raggruppamento temporaneo Roche-Diasorin, con i relativi verbali e atti di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione deducendo, in primo luogo, la mancata esclusione del raggruppamento aggiudicatario per violazione della lex specialis: parte dell'apparato di trasporto dei campioni sarebbe stata collocata, mediante un collegamento aereo, in spazi ulteriori rispetto ai due locali messi a disposizione dall'Azienda. In secondo luogo, ha sostenuto che il raggruppamento non avrebbe eseguito il sopralluogo richiesto dal capitolato, oppure avrebbe dovuto ripeterlo dopo la messa a disposizione di un'ulteriore stanza. In terzo luogo, ha dedotto profili di sicurezza, affermando che il collegamento aereo avrebbe ostruito la via di fuga durante le manutenzioni e avrebbe esposto gli utenti al rischio di caduta di liquidi biologici. In quarto luogo, ha contestato il possesso del requisito tecnico relativo all'identificazione dei campioni mediante lettura del codice a barre e rilevazione del colore del tappo, sostenendo che il sistema offerto non sarebbe stato in grado di riconoscere i tappi grigi. Ha inoltre chiesto, ove il contratto fosse stato stipulato, la declaratoria di inefficacia e il risarcimento in forma specifica o per equivalente, nonché, in subordine, l'annullamento degli atti di gara. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale sostenendo che anche l'offerta della ricorrente avrebbe violato requisiti minimi, con conseguente difetto di legittimazione e interesse al ricorso principale.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso principale. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il divieto di utilizzare spazi ulteriori rispetto ai due locali individuati dovesse essere interpretato secondo ragionevolezza, proporzionalità e favor partecipationis. Il collegamento aereo aderente al soffitto, che univa apparecchiature collocate nei due locali consentiti, non determinava un ingombro fisico delle superfici calpestabili e non violava quindi la lex specialis. Quanto al secondo motivo, ha rilevato documentalmente che entrambe le imprese del raggruppamento avevano svolto il sopralluogo. Non era previsto alcun obbligo di ripetizione dopo la disponibilità di un'ulteriore stanza e, comunque, risultava che il sopralluogo aveva riguardato gli ambienti nel loro complesso. Quanto al terzo motivo, le fotografie prodotte dall'Amministrazione dimostravano che le vie di esodo erano raggiungibili in entrambe le direzioni del corridoio; inoltre, il sistema di trasporto era sigillato e non consentiva la fuoriuscita di liquidi biologici. Quanto al quarto motivo, il capitolato richiedeva genericamente la rilevazione del colore del tappo, senza imporre il riconoscimento di ogni colore esistente. Il sistema possedeva comunque sia la lettura del codice a barre sia la rilevazione dei colori e, secondo la documentazione aggiornata a febbraio 2025, era in grado di riconoscere anche il grigio. Il giudice ha inoltre ritenuto che l'aggiornamento del software non modificasse la destinazione d'uso né l'hardware dello strumento e che, in assenza di ulteriori specificazioni della lex specialis, l'eventuale capacità di riconoscere uno specifico colore potesse comunque costituire requisito di esecuzione e non requisito di partecipazione. La prova ulteriore costituita dalla presenza degli stessi macchinari presso il laboratorio di San Bonifacio, ove riconoscevano i tappi grigi, ha confermato la conformità dell'offerta. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza del rigetto del ricorso principale. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 70, comma 4, d.lgs. 36/2023
offerte non conformi ai documenti di gara
La lex specialis prevedeva l'esclusione delle offerte non conformi ai documenti di gara; il TAR ha ritenuto che l'offerta aggiudicataria non fosse non conforme.
art. 90 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale disciplina della comunicazione dell'aggiudicazione e dei relativi verbali.
art. 120 c.p.a.
Richiamato quale rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici.
artt. 1362, 1366 e 1367 c.c.
non limitarsi al senso letterale delle parole
I criteri di interpretazione dei contratti, inclusi il criterio letterale, la buona fede e la conservazione degli effetti, sono applicabili all'interpretazione della lex specialis e impongono una lettura ragionevole e non formalistica.
artt. 122 e 124 c.p.a.
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla domanda di inefficacia del contratto e di reintegrazione in forma specifica; non sono stati applicati perché il ricorso principale è stato respinto.
art. 73 c.p.a.
Richiamato in relazione al deposito delle memorie difensive e di replica.
Massime di principio
- Le prescrizioni della lex specialis devono essere interpretate secondo i criteri degli artt. 1362 e seguenti c.c., considerando non solo il dato letterale ma anche buona fede, conservazione degli effetti e ragionevolezza; non è quindi consentita un'interpretazione formalistica o sproporzionata che imponga l'esclusione dell'offerta senza una chiara violazione sostanziale delle regole di gara.
- Il divieto previsto dalla lex specialis di utilizzare spazi ulteriori rispetto a quelli messi a disposizione per il posizionamento delle apparecchiature non è violato da un collegamento aereo aderente al soffitto che non comporti ingombro fisico delle superfici calpestabili e delle aree operative.
- In presenza di dubbi interpretativi sulle prescrizioni di gara deve essere privilegiata l'interpretazione ragionevole e proporzionata maggiormente coerente con il favor partecipationis e con la tutela della concorrenza, evitando esclusioni non sorrette da una prescrizione chiara e univoca.
- Quando la lex specialis impone un sopralluogo ma non prevede espressamente la sua ripetizione in caso di successiva modifica o integrazione degli spazi disponibili, il concorrente non è obbligato a effettuare un nuovo sopralluogo, salvo che risulti che il sopralluogo originario non abbia riguardato gli ambienti rilevanti nel loro complesso.
- Un requisito tecnico formulato genericamente come idoneità alla rilevazione del colore del tappo non può essere interpretato, in assenza di ulteriori specificazioni della lex specialis, come obbligo di riconoscere ogni colore concretamente esistente; l'interpretazione deve essere ragionevole e conforme al favor partecipationis.
- L'aggiornamento del software o del database di una strumentazione, intervenuto prima della presentazione dell'offerta, può comprovare il possesso del requisito tecnico se non modifica la destinazione d'uso o l'hardware del dispositivo; la capacità di riconoscere uno specifico colore può inoltre integrare un requisito di esecuzione, anziché una condizione di ammissione, quando la disciplina di gara non la configuri chiaramente come requisito minimo di partecipazione.
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