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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15962/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia, per quanto emerge dal solo estratto disponibile, riguarda un rapporto assicurativo nel quale era contestata la falsificazione di alcuni titoli/documenti e la corretta ripartizione dell’onere della prova su tale punto. Il ricorrente ha dedotto, con il terzo motivo, una censurata "spostamento parziale" dell’onere probatorio della falsificazione addossato anche all’assicurazione; con il quarto motivo ha attaccato le risultanze del convincimento del giudice di merito, sostanzialmente contestando la valutazione delle prove e la selezione degli elementi istruttori, pur formalmente inquadrando la doglianza come vizio processuale. La Corte osserva che il giudice di merito aveva fondato la decisione su elementi istruttori adeguatamente esposti in motivazione, giungendo alla conclusione della non apparente falsificazione dei titoli, e che la censura sull’onere della prova era in realtà una richiesta di rivalutazione del merito, non ammissibile in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il terzo motivo, perché la lamentata violazione della regola di riparto dell’onere probatorio era in realtà solo la conseguenza della diversa valutazione di merito svolta dal ricorrente; ha ritenuto inammissibile anche il quarto motivo, perché diretto a contestare le risultanze del convincimento del giudice di merito e la selezione degli elementi istruttori, cioè profili estranei al sindacato di legittimità quando la motivazione rispetti il minimo costituzionale. Il ricorso è stato pertanto rigettato. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    come modificato dalla l. 228/12

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ove previsto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro di misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 2697 c.c.

    la censura sul riparto dell’onere della prova non può tradursi in una mera richiesta di diversa valutazione del merito

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è censurabile, sotto la veste della violazione dell’onere della prova, una doglianza che in sostanza solleciti una diversa valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
  • Quando la sentenza di merito dà conto, in modo logicamente coerente e sufficiente, degli elementi istruttori posti a fondamento della decisione, la Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito.
  • La censura che formalmente denunci un vizio processuale, ma in concreto miri a contestare la selezione e il peso degli elementi di prova, è inammissibile se tende a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione resta limitato al rispetto del minimo costituzionale, non potendo essere trasformato in un terzo grado di merito.
  • In caso di rigetto del ricorso, va disposto il pagamento delle spese secondo soccombenza e, ove ne ricorrano i presupposti, l’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoRicorso per cassazione
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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