Sentenza del 14/05/2019 n. 12756 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI - Tributi locali - Avviso di accertamento - Adozione di sistemi informativi automatizzati - Sottoscrizione - Sostituzione con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile - Legittimità - Ragioni - Art. 1, comma 87, l. n. 549 del 1995 - Abrogazione - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di liquidazione ICI relativo all'anno 2004, per complessivi Euro 5.034,32, contestando principalmente l'efficacia di precedenti giudicati relativi ad altre annualità, la mancata o irregolare allegazione di documenti richiamati nell'avviso, la motivazione dell'atto e l'assenza di sottoscrizione autografa. In particolare, ha sostenuto che la firma non potesse essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile e che l'avviso fosse illegittimo per carenze motivazionali e documentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che i precedenti giudicati relativi ad altre annualità ICI non si estendono automaticamente agli elementi variabili, come il valore venale dell'area, né ai vizi formali di uno specifico atto. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso, corredato dalla scheda relativa all'area accertata, e non necessaria l'allegazione della delibera comunale pubblicata. Ha inoltre confermato che, per gli atti prodotti mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile individuato con determina dirigenziale. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.200,00 oltre accessori e al versamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge n. 549 del 1995, art. 1, comma 87
La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informatici automatizzati.
La norma è speciale, non è stata abrogata e consente di sostituire la firma autografa con l'indicazione a stampa del responsabile, purché quest'ultimo sia individuato da apposita determina dirigenziale.
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1
L'obbligo di allegare o riprodurre gli atti richiamati nell'avviso riguarda solo quelli necessari a rendere comprensibili le ragioni della pretesa tributaria. Non devono essere allegati gli atti normativi o regolamentari, comprese le delibere comunali, già conoscibili mediante pubblicazione legale, né gli atti irrilevanti ai fini della motivazione.
Legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 162 e seguenti
Gli avvisi di accertamento devono indicare gli elementi essenziali della pretesa, consentendo al contribuente di conoscere e contestare l'an e il quantum dell'imposta.
Codice civile, art. 2909
Il giudicato esterno può produrre effetti anche su annualità diverse solo per fatti costitutivi permanenti e non per elementi suscettibili di variazione, come il valore dell'immobile o dell'area edificabile.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Codice di procedura civile, art. 91
La parte soccombente è condannata al rimborso delle spese di lite sostenute dalla controparte.
Massime di principio
- Un precedente giudicato tributario relativo a un'altra annualità non vincola automaticamente il giudice per gli anni successivi: l'effetto può estendersi solo ai presupposti stabili e invariabili, non a valori economici o fattuali soggetti a mutamento.
- La motivazione di un avviso di accertamento è sufficiente quando il contribuente può individuare i presupposti essenziali della pretesa e contestarne concretamente l'importo e la legittimità.
- Le delibere e i regolamenti comunali regolarmente pubblicati, aventi contenuto normativo o generale, normalmente non devono essere allegati all'avviso di accertamento.
- La mancanza della firma autografa non determina di per sé l'illegittimità dell'atto tributario locale se l'atto è generato da sistemi automatizzati e riporta a stampa il nominativo del responsabile formalmente individuato.
- Le contestazioni sulla difformità o incompletezza di un documento allegato devono essere sollevate tempestivamente nel giudizio di merito e devono indicare quali dati essenziali siano mancanti o alterati.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente chiedere una nuova valutazione delle prove: occorre dimostrare una specifica violazione delle regole legali di acquisizione o valutazione della prova oppure l'omesso esame di un fatto decisivo.
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