Cassazione Penale, Sentenza n. 30564/2024 del 25/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Lecce del 12/01/2024 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. anche con riferimento all'ipotesi associativa di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Propone due censure principali: 1) incompatibilita' del collegio che ha deciso sul riesame perche' alcuni giudici avevano partecipato al provvedimento poi annullato dalla Cassazione; 2) insufficienza e apoditticita' degli indizi di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990), con richiamo alla non perfetta sovrapposizione cronologica tra vita dell'associazione e condotte a lui attribuite, alla mancata indicazione da parte dei collaboratori di giustizia e alla occasionalita' dei contatti con i fornitori.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sulla questione di incompatibilita' il Collegio ha ritenuto il tema ormai superato in virtu' della precedente pronuncia di questa Corte (sentenza n. 15624/2024) che aveva gia' rigettato la ricusazione nei confronti dei medesimi giudici. Sul merito degli indizi, la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente esaminato e motivato plurimi elementi fattuali convergenti (periodicita' e rilevanza delle forniture, quasi totale sovrapposizione temporale tra attivita' dell'associazione e forniture, videoriprese, intercettazioni, incontri documentati, ruolo sinergico dei fratelli Di Palmo) idonei a configurare gravi indizi di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990. La valutazione dei giudici di merito e' stata ritenuta congrua e non manifestamente illogica, per cui la censura ex art. 627 comma 3 cod. proc. pen. e le altre deduzioni difensive sono state ritenute infondate. Conseguentemente il ricorso e' rigettato, il ricorrente e' condannato al pagamento delle spese processuali e la cancelleria dovra' trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma penale che sanziona l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli elementi fattuali raccolti fossero sufficienti a sostenere, in termini di gravi indizi, la partecipazione del ricorrente alla proposta associazione.
artt. 34 e 37 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
art. 34 e 37 comma 1 lett. a) codice di procedura penale
Richiamati nell'ambito della questione di incompatibilita' del collegio; la Corte ha considerato la questione superata da precedente pronuncia della Corte di Cassazione che ha rigettato la ricusazione.
art. 623 co. 1 lett. a) cod. proc. pen.
art. 623 co. 1 lett. a) codice di procedura penale
Invocato dal ricorrente nella censura costituzionale; la Corte non ha accolto la questione ritenendola ormai definita dalla giurisprudenza di legittimita'.
art. 273 cod. proc. pen.
art. 273 codice di procedura penale
Norma relativa alla valutazione degli indizi di reato ai fini cautelari; la Corte ha ricordato che la loro insufficienza e' sindacabile in Cassazione solo se sussiste manifesta illogicita' o violazione di legge nella motivazione.
art. 292 co. 2 lett. c e c-bis cod. proc. pen.
art. 292 comma 2 lett. c e c-bis codice di procedura penale
Disposizione che impone al giudice di esporre gli indizi a base della misura; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adempiuto a tale obbligo con motivazione adeguata.
art. 627 comma 3 cod. proc. pen.
art. 627 comma 3 codice di procedura penale
Norma che disciplina i limiti della motivazione imposta al giudice del rinvio; il ricorso lamentava violazione di tale norma per presunta svalutazione del dato cronologico, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice del rinvio congrua e non manifestamente illogica.
art. 94 comma i-ter disp. att. cod. proc. pen.
art. 94 comma i-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Prevede l'obbligo di trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario di copia del provvedimento qualora dallo stesso non discenda la rimessione in liberta'; la Corte ha ordinato la trasmissione della copia.
Massime di principio
- La contestazione di incompatibilita' del giudice del riesame per aver partecipato al precedente provvedimento annullato e' sensibile ma puo' essere ritenuta superata se la giurisprudenza di legittimita' ha gia' deciso sulla ricusazione: verificare sempre l'esistenza di pronunce di Cassazione sullo stesso fatto e sugli stessi giudici prima di insistere sulla questione.
- In sede di riesame e di giudizio di rinvio il giudice puo' essere chiamato a rinnovare la valutazione degli indizi, ma il sindacato della Corte di Cassazione e' limitato: puo' annullare solo in presenza di mancata motivazione, manifesta illogicita' o violazione di legge.
- Perche' sussistano gravi indizi di partecipazione a un'associazione di narcotraffico occorre una valutazione complessiva e coerente di elementi quali periodicita' e consistenza delle forniture, modalita' ripetute di approvvigionamento, riscontri documentali (intercettazioni, videoriprese), rapporti stabili tra soggetti e vicinanza territoriale; la mera occasionalita' dei contatti non e' necessariamente decisiva se il quadro probatorio complessivo risulta convergente.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia hanno valore probatorio ma la loro assenza di riferimento a un determinato soggetto non esclude automaticamente la sussistenza di indizi se esistono altri concreti elementi fattuali che collegano il soggetto all'associazione.
- Nel proporre ricorso per carenza di indizi e violazione dell'art. 627 c.3 e connessi, la difesa deve puntare non solo su discrepanze cronologiche o su valutazioni alternative, ma dimostrare l'assenza totale o la manifesta illogicita' della motivazione che ha retto il provvedimento cautelare.
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