Ordinanza n. 336/2026 - Latina, Sezione 2
A) quanto al ricorso originario: - della nota del 3 aprile 2024 con cui il Comune di Latina ha dichiarato improcedibile la CILA presentata il 12 marzo 2024 per l’“allestimento area esterna attrezzata con finalità turistico-ricettiva anche a servizio della balneazione, mediante posizionamento dei seguenti elementi rimovibili e di uso stagionale: sdraie, lettini, divanetti, ombrelloni da giardino e punto ristoro con vela ombreggiante”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente contestato nel ricorso, ivi incluso, ove ritenuto vigente, il PPE della Marina di Latina adottato con del. Cons. Com. n. 37/1978, approvato con del. Cons. Com. nn. 97/1979 e 202/1980 e meramente rettificato con del. Cons. Com. n. 24/1983, nella parte relativa alla destinazione a verde pubblico dell’area del ricorrente; nonché per la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e dal mancato esercizio di quella obbligatoria. B) quanto ai motivi aggiunti degli stessi atti già gravati col ricorso principale per altri motivi, successivamente scoperti a seguito della produzione in giudizio, da parte del Comune, di alcuni documenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del Comune di Latina che ha dichiarato improcedibile la CILA relativa all’allestimento stagionale di un’area esterna attrezzata con finalità turistico-ricettiva, nonché la destinazione a verde pubblico dell’area prevista dal PPE della Marina di Latina
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la dichiarazione comunale di improcedibilità della CILA presentata per il posizionamento di elementi rimovibili e stagionali destinati all’allestimento di un’area esterna turistico-ricettiva e ha contestato, ove ancora vigente, la previsione del PPE della Marina di Latina che destinava l’area a verde pubblico. Ha inoltre proposto domanda risarcitoria per i danni asseritamente derivanti dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa e dal mancato esercizio di attività obbligatoria. Con motivi aggiunti ha dedotto ulteriori censure avverso gli stessi atti, emerse dalla documentazione prodotta in giudizio dal Comune. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato una possibile causa di inammissibilità del gravame, connessa alla natura della CILA e ai poteri di intervento del Comune nei confronti della stessa, e ha disposto il contraddittorio su tale questione.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né deciso nel merito le censure. Ritenuta la complessità della questione relativa alla possibile inammissibilità del ricorso, già segnalata con precedente ordinanza, e l’esigenza di assicurare una più ampia esplicazione del contraddittorio, ha assegnato alle parti ulteriori 15 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell’ordinanza, per depositare memorie e documenti sulla natura della CILA e sui poteri comunali di intervento. Il provvedimento ha quindi natura interlocutoria-istruttoria e non contiene una regolazione definitiva delle spese.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Visto l’art. 73, comma 3 del cod. proc. amm.
Il Collegio ha utilizzato la disposizione per sottoporre alle parti, dopo il passaggio in decisione, una possibile questione rilevata d’ufficio e consentire il contraddittorio prima della decisione.
Massime di principio
- Quando, dopo il passaggio in decisione, il giudice amministrativo rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità non previamente discussa, deve assicurare il contraddittorio sulle relative questioni prima di definire il giudizio.
- In presenza di una questione processuale complessa e dell’esigenza di garantire un’effettiva esplicazione del contraddittorio, il giudice amministrativo può assegnare alle parti un termine ulteriore per il deposito di memorie e documenti, senza definire contestualmente il merito della controversia.
Come è indicizzato
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