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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33242/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l’INPS aveva richiesto alla titolare di un negozio il pagamento di contributi previdenziali omessi per una lavoratrice impiegata nel periodo gennaio 2009-febbraio 2012. In primo grado l’opposizione era stata accolta, ma la Corte d’appello, riformando la decisione, aveva rigettato l’opposizione ritenendo provata la natura subordinata del rapporto di lavoro sulla base delle dichiarazioni rese agli ispettori e delle prove testimoniali. Con il ricorso per cassazione la parte datoriale ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. e degli artt. 244 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito avesse attribuito valore probatorio decisivo alle sommarie dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, trasformandole impropriamente in prova privilegiata e ponendo a suo carico l’onere di provare il contrario; 2) omesso esame del rapporto di subordinazione e del quantum, lamentando che la Corte territoriale avesse affermato la subordinazione solo perché la lavoratrice frequentava spesso il negozio, senza accertare gli indici tipici della subordinazione e senza verificare la misura del monte ore posto a base dell’addebito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato, quanto al primo motivo, che le dichiarazioni raccolte dagli ispettori del lavoro o degli enti previdenziali non fanno piena prova fino a querela di falso, ma sono liberamente valutabili dal giudice e possono essere utilizzate anche se i dichiaranti siano stati poi sentiti come testi. Ha quindi ritenuto che la censura mirasse soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, attività preclusa in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, ha affermato che l’accertamento della subordinazione è giudizio di fatto; il sindacato di legittimità è limitato alla corretta individuazione dei caratteri legali della subordinazione o ai vizi motivazionali nei ristretti limiti oggi consentiti. Poiché il motivo non indicava un fatto decisivo trascurato e si limitava a contestare la ponderazione degli elementi probatori e la quantificazione dell’addebito, è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese e, per effetto della declaratoria di inammissibilità, è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per escludere che il giudice di merito abbia invertito o falsamente ripartito l’onere della prova; la censura è stata ritenuta in realtà diretta a contestare la valutazione delle prove.

  • art. 2700 c.c.

    Le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva non hanno fede privilegiata in ordine al loro contenuto, salvo per i fatti che il verbalizzante attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

  • art. 244 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione all’assunzione della prova testimoniale; la Corte non ha ravvisato violazioni, trattandosi di critica alla ricostruzione fattuale.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che tale attività è riservata al giudice di merito salvo i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 2094 c.c.

    Usato come parametro per la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato; il giudizio sulla sua sussistenza resta accertamento di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per errori nell’individuazione dei caratteri legali della subordinazione, non per contestare la mera ricostruzione fattuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il controllo è limitato all’omesso esame di un fatto decisivo; non consente di riesaminare il materiale probatorio né di censurare la sufficienza della motivazione nei termini preclusi dal nuovo testo normativo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione camerale e il riservato deposito dell’ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il giudizio sulla subordinazione è censurabile solo per violazione dei criteri legali di qualificazione, non per diversa lettura delle prove.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni raccolte in sede di accesso ispettivo da ispettori del lavoro o enti previdenziali non fanno piena prova ex art. 2700 c.c. sul loro contenuto, ma costituiscono elementi liberamente valutabili dal giudice insieme alle altre risultanze istruttorie.
  • La successiva escussione testimoniale dei soggetti che avevano reso dichiarazioni agli ispettori non esclude né neutralizza automaticamente la valutazione del verbale ispettivo, che resta utilizzabile come fonte di convincimento.
  • La qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo è, di regola, un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei criteri legali della subordinazione o per omesso esame di un fatto decisivo, non per mera diversa lettura delle prove.
  • Il sindacato di legittimità non consente di sollecitare una nuova ponderazione degli indici di subordinazione o di contestare la credibilità dei testimoni e la concludenza del materiale probatorio.
  • Quando il ricorso si risolve in una critica alla ricostruzione fattuale e alla valutazione delle prove, esso è inammissibile in sede di legittimità.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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