Cassazione Penale, Sentenza n. 11628/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., fondata su una presunta "prova nuova": l'informativa della Guardia di Finanza del 22/03/2018, che - a giudizio della difesa - dimostrerebbe l'operatività dell'art. 9 d.lgs. n. 74/2000 (deroga di non punibilità per emittente/utilizzatore di fatture inesistenti) e, quindi, l'assenza di concorso nella fattispecie di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000. La difesa ha sostenuto inoltre che l'informativa e altri atti acquisiti non sarebbero stati valutati dai giudici di merito e che, se valutati, avrebbero imposto il proscioglimento.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'informativa invocata fosse già versata negli atti del processo e che la questione relativa all'applicazione dell'art. 9 d.lgs. n. 74/2000 fosse stata oggetto di valutazione o, comunque, fosse deducibile nel gravame non esercitato: pertanto non può essere considerata "prova nuova" ai fini della revisione. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui la diversa o errata valutazione di prove già acquisite non integra di per sé una nuova prova idonea alla revisione, dovendosi impugnare mediante i rimedi ordinari. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Definisce le "prove nuove" rilevanti per la revisione; la Corte precisa che rientrano anche le prove non acquisite o acquisite ma non valutate neanche implicitamente, purché non dichiarate inammissibili o ritenute superflue. Tuttavia non rientrano le prove già valutate dal giudice (anche se erroneamente).
art. 9, d.lgs. n. 74/2000
"1. In deroga all'articolo 110 del codice penale: a) l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 2; b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 8."
Norma derogatoria che, in talune condizioni, esclude la punibilità per l'emissione o l'utilizzo di fatture inesistenti; la difesa sosteneva che l'informativa GdF attesterebbe i presupposti dell'applicazione di questa deroga, ma i giudici hanno ritenuto che la questione fosse già deducibile e non nuova.
art. 634, cod. proc. pen.
Disciplina l'ordinanza con cui la Corte d'appello decide sulla richiesta di revisione; qui è il rito utilizzato per dichiarare l'inammissibilità dell'istanza.
artt. 110 e 81, cod. pen.; art. 2, 5, 8 d.lgs. n. 74/2000
Norme sostanziali relative al concorso di persone e alle fattispecie di reato contestate al ricorrente; esse individuano i tipi penali rispetto ai quali la difesa invocava l'applicazione dell'art. 9.
art. 291, cod. proc. pen.
Richiamato nella memoria difensiva come atto cui si sarebbe dovuto dare rilievo (richiesta del pubblico ministero), ma la Corte ha ritenuto che il punto fosse comunque deducibile e non idoneo a costituire prova nuova.
Corte costituzionale, n. 186/2000
Citata in relazione al mancato riconoscimento di esonero dal pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dell'istanza.
Massime di principio
- Per ottenere la revisione per "prova nuova" ex art. 630 c.1 lett. c) è necessario che la prova sia realmente nuova (sopravvenuta o scoperta dopo la sentenza) o non acquisita/non valutata neanche implicitamente nel precedente giudizio; non sono invece "nuove" le prove già acquisite e valutate, anche se la valutazione è ritenuta errata.
- Se una prova è presente negli atti di causa, la difesa deve tempestivamente dedurne la rilevanza nei gradi di impugnazione ordinari (in particolare in appello e poi in cassazione), altrimenti il punto può ritenersi precluso per giudicato e non utilizzabile in sede di revisione.
- L'erronea valutazione dei fatti o delle prove da parte del giudice di merito va, di norma, contestata tramite i rimedi ordinari (appello, ricorso per cassazione) e non mediante la revisione, salvo che emerga che il documento sia effettivamente sopravvenuto o non acquisito affatto.
- Quando si invoca l'applicazione di una norma derogatoria (es. art. 9 d.lgs. 74/2000) è essenziale dimostrare in modo chiaro e documentato che i presupposti soggettivi e oggettivi della deroga emergono da un elemento realmente non valutato o nuovo; altrimenti la contestazione sarà considerata una diversa valutazione del medesimo materiale probatorio.
- Prima di proporre istanza di revisione basata su un documento già presente negli atti, valutare attentamente la giurisprudenza consolidata sulla nozione di "prova nuova" e, se possibile, documentare che il documento non fu mai acquisito o che vi è stata una manifesta omissione di valutazione non sanabile con i rimedi ordinari.
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