Sentenza n. 775/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sulla richiesta di predisporre e approvare un quadro economico in variante, comprendente le varianti e le nuove opere ordinate
Esito
La controversia
L’impresa affidataria dei lavori ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento del silenzio-inadempimento serbato dal Comune sulle ripetute richieste, solleciti, diffide e messe in mora dirette a ottenere la redazione di un quadro economico in variante, con contabilizzazione delle varianti ordinate dall’amministrazione, nonché l’adozione di un provvedimento espresso di approvazione della nuova contabilizzazione e delle nuove opere. Il Comune si è costituito contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso. Dopo la notificazione del ricorso, l’amministrazione ha adottato il provvedimento di variante richiesto. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, insistendo soltanto per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale; il Comune ha aderito alla dichiarazione, mantenendo le proprie eccezioni anche ai fini della regolazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché, successivamente alla proposizione del ricorso, il Comune ha adottato il provvedimento di variante richiesto e entrambe le parti hanno aderito alla declaratoria. Il Collegio non ha esaminato nel merito le eccezioni di inammissibilità e infondatezza né ha applicato il criterio della soccombenza virtuale. Le spese sono state compensate integralmente tra le parti, in ragione della peculiarità dell’oggetto del giudizio.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
La disposizione è indicata quale base processuale dell’azione contro il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, CPA
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che elimina l’utilità concreta della decisione richiesta, nella specie per l’adozione del provvedimento domandato.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’adozione da parte dell’amministrazione, nel corso del processo, del provvedimento espresso richiesto dal ricorrente elimina l’utilità della decisione e comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando la parte ricorrente la deduce e l’amministrazione vi aderisce, senza necessità di esaminare nel merito le eccezioni di inammissibilità e infondatezza del ricorso.
- La regolazione delle spese non discende automaticamente dalla sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto: il giudice può compensarle per giustificati motivi, anche in considerazione della peculiarità dell’oggetto della controversia.
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