Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/115

Regolamento delegato (UE) 2021/115 della Commissione del 27 novembre 2020 recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna la disciplina UE sul PFOA, sui suoi sali e sui composti correlati, modificando l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021. L’intervento serve a correggere e precisare alcune deroghe e soglie tecniche, alla luce di informazioni sopravvenute sulla presenza di impurità non intenzionali e sulle esigenze operative degli operatori e delle autorità di controllo. In particolare, introduce un limite UTC per alcuni dispositivi medici, modifica la formulazione di una deroga per sostanze intermedie trasportate e riformula la deroga relativa alle micropolveri di PTFE.

Modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti per aggiornare le deroghe e i limiti relativi al PFOA, ai suoi sali e ai composti correlati.

Ambito di applicazione

Si applica nell’Unione europea, in modo direttamente obbligatorio e applicabile in tutti gli Stati membri, alle sostanze, miscele, articoli e dispositivi rientranti nella voce dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 relativa al PFOA, ai suoi sali e ai composti correlati. Incide in particolare su sostanze intermedie isolate trasportate destinate alla produzione di composti chimici fluorurati, su micropolveri di PTFE, su miscele e articoli per uso industriale e professionale contenenti tali micropolveri, nonché su dispositivi medici diversi da quelli impiantabili e invasivi. La modifica si coordina con l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1021 e con le definizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze intermedie isolate trasportate.

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 per il PFOA, i suoi sali e i composti correlati

Il regolamento delegato (UE) 2021/115 della Commissione modifica la disciplina UE sugli inquinanti organici persistenti al fine di aggiornare la voce relativa all’acido perfluoroottanoico (PFOA), ai suoi sali e ai composti a esso correlati. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2019/1021, attuativo degli impegni internazionali dell’Unione derivanti dalla convenzione di Stoccolma e dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti.

Contesto e finalità della modifica

La Commissione richiama il potere conferito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021 di adeguare l’allegato I al progresso tecnico e scientifico. Le premesse evidenziano che, dopo l’adozione del regolamento delegato (UE) 2020/784, sono emerse esigenze di correzione e di chiarimento: da un lato, la presenza di impurità non intenzionali di PFOA in alcuni dispositivi medici diversi da quelli impiantabili e invasivi; dall’altro, la necessità di rendere più praticabili e controllabili alcune condizioni tecniche relative alle micropolveri di PTFE e alle sostanze intermedie.

Ambito materiale della modifica

La modifica riguarda esclusivamente la voce dell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 relativa a PFOA, suoi sali e composti correlati. Non vengono introdotte nuove categorie di sostanze, ma vengono aggiornate deroghe, soglie quantitative e formulazioni già presenti nella disciplina di base.

Sostanze intermedie isolate trasportate

Il nuovo testo del punto 3 precisa che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di composti correlati al PFOA pari o inferiori a 20 mg/kg (0,002 % in peso) presenti in una sostanza da utilizzare come sostanza intermedia isolata trasportata, ai sensi dell’articolo 3, punto 15, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006.

La deroga opera solo se sono rispettate le condizioni rigorose dell’articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a f), del regolamento REACH. Inoltre, la finalità produttiva è delimitata alla produzione di composti chimici fluorurati con una catena composta da un numero di atomi di perfluorocarbonio pari o inferiore a 6. La modifica introduce anche un chiarimento terminologico, sostituendo la formulazione precedente con il riferimento a "perfluorocarbonio".

Micropolveri di PTFE

Il nuovo punto 4 stabilisce che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di PFOA e suoi sali pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso) presenti nelle micropolveri di politetrafluoroetilene (PTFE), sia quando prodotte mediante radiazioni ionizzanti sia quando prodotte mediante degradazione termica. La deroga si estende anche alle miscele e agli articoli per uso industriale e professionale contenenti micropolveri di PTFE.

La precedente formulazione, che legava la produzione mediante radiazioni ionizzanti a un limite di 400 kilogray, viene eliminata. La Commissione spiega che tale requisito era troppo specifico per consentire un agevole rispetto da parte degli operatori e un efficace controllo da parte delle autorità.

Dispositivi medici

Viene introdotto un nuovo punto 10 per i dispositivi medici diversi da quelli impiantabili e invasivi. In questo caso l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di PFOA, suoi sali e/o composti correlati pari o inferiori a 2 mg/kg (0,0002 % in peso).

La deroga risponde all’esigenza di evitare il divieto di fabbricazione di tali dispositivi successivamente al 3 dicembre 2020 e di concedere ai fabbricanti un tempo sufficiente per ridurre il livello delle impurità. La Commissione prevede espressamente che la deroga sia riesaminata e valutata entro il 22 febbraio 2023.

Entrata in vigore e portata giuridica

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rapporto con il regolamento (UE) 2019/1021 e con il regolamento delegato (UE) 2020/784

Il regolamento si inserisce in una sequenza normativa avviata con il regolamento delegato (UE) 2020/784, che aveva già inserito PFOA, suoi sali e composti correlati nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021. Il nuovo intervento non sostituisce integralmente quella disciplina, ma la corregge e la specifica, in particolare per le soglie UTC e per le condizioni di alcune deroghe settoriali. La disciplina complessiva continua quindi a essere quella del regolamento (UE) 2019/1021, come modificato nel tempo dagli atti delegati della Commissione.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento delegato. La base giuridica è l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, che consente l’adeguamento dell’allegato I al progresso tecnico e scientifico.

Sostanze intermedie isolate trasportate per composti fluorurati

Per la voce PFOA viene sostituito il punto 3: l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di composti correlati al PFOA pari o inferiori a 20 mg/kg (0,002 % in peso) presenti in una sostanza da utilizzare quale sostanza intermedia isolata trasportata, ai sensi dell’articolo 3, punto 15, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, purché siano soddisfatte le condizioni rigorose dell’articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a f), di tale regolamento. La deroga riguarda la produzione di composti chimici fluorurati con catena costituita da un numero di atomi di perfluorocarbonio pari o inferiore a 6.

Micropolveri di PTFE

Il punto 4 della voce è sostituito per prevedere che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applichi alle concentrazioni di PFOA e suoi sali pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso) presenti nelle micropolveri di politetrafluoroetilene (PTFE) prodotte mediante radiazioni ionizzanti oppure mediante degradazione termica, nonché in miscele e in articoli per uso industriale e professionale contenenti micropolveri di PTFE. È eliminato il riferimento al limite tecnico di 400 kilogray presente nella precedente formulazione.

Dispositivi medici e limite UTC

È aggiunto il punto 10, secondo cui l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di PFOA, suoi sali e/o composti correlati pari o inferiori a 2 mg/kg (0,0002 % in peso) presenti in dispositivi medici diversi da quelli impiantabili e invasivi. La deroga è espressamente soggetta a riesame e valutazione da parte della Commissione entro il 22 febbraio 2023.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieinquinanti organici persistentisostanze chimicheprodotti sanitariambienteregolamentazione delle sostanze pericolose

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.