Regolamento (UE) 2021/115
Regolamento delegato (UE) 2021/115 della Commissione del 27 novembre 2020 recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna la disciplina UE sul PFOA, sui suoi sali e sui composti correlati, modificando l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021. L’intervento serve a correggere e precisare alcune deroghe e soglie tecniche, alla luce di informazioni sopravvenute sulla presenza di impurità non intenzionali e sulle esigenze operative degli operatori e delle autorità di controllo. In particolare, introduce un limite UTC per alcuni dispositivi medici, modifica la formulazione di una deroga per sostanze intermedie trasportate e riformula la deroga relativa alle micropolveri di PTFE.
Modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti per aggiornare le deroghe e i limiti relativi al PFOA, ai suoi sali e ai composti correlati.
Ambito di applicazione
Si applica nell’Unione europea, in modo direttamente obbligatorio e applicabile in tutti gli Stati membri, alle sostanze, miscele, articoli e dispositivi rientranti nella voce dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 relativa al PFOA, ai suoi sali e ai composti correlati. Incide in particolare su sostanze intermedie isolate trasportate destinate alla produzione di composti chimici fluorurati, su micropolveri di PTFE, su miscele e articoli per uso industriale e professionale contenenti tali micropolveri, nonché su dispositivi medici diversi da quelli impiantabili e invasivi. La modifica si coordina con l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1021 e con le definizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze intermedie isolate trasportate.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 per il PFOA, i suoi sali e i composti correlati
Il regolamento delegato (UE) 2021/115 della Commissione modifica la disciplina UE sugli inquinanti organici persistenti al fine di aggiornare la voce relativa all’acido perfluoroottanoico (PFOA), ai suoi sali e ai composti a esso correlati. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2019/1021, attuativo degli impegni internazionali dell’Unione derivanti dalla convenzione di Stoccolma e dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti.
Contesto e finalità della modifica
La Commissione richiama il potere conferito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021 di adeguare l’allegato I al progresso tecnico e scientifico. Le premesse evidenziano che, dopo l’adozione del regolamento delegato (UE) 2020/784, sono emerse esigenze di correzione e di chiarimento: da un lato, la presenza di impurità non intenzionali di PFOA in alcuni dispositivi medici diversi da quelli impiantabili e invasivi; dall’altro, la necessità di rendere più praticabili e controllabili alcune condizioni tecniche relative alle micropolveri di PTFE e alle sostanze intermedie.
Ambito materiale della modifica
La modifica riguarda esclusivamente la voce dell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 relativa a PFOA, suoi sali e composti correlati. Non vengono introdotte nuove categorie di sostanze, ma vengono aggiornate deroghe, soglie quantitative e formulazioni già presenti nella disciplina di base.
Sostanze intermedie isolate trasportate
Il nuovo testo del punto 3 precisa che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di composti correlati al PFOA pari o inferiori a 20 mg/kg (0,002 % in peso) presenti in una sostanza da utilizzare come sostanza intermedia isolata trasportata, ai sensi dell’articolo 3, punto 15, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006.
La deroga opera solo se sono rispettate le condizioni rigorose dell’articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a f), del regolamento REACH. Inoltre, la finalità produttiva è delimitata alla produzione di composti chimici fluorurati con una catena composta da un numero di atomi di perfluorocarbonio pari o inferiore a 6. La modifica introduce anche un chiarimento terminologico, sostituendo la formulazione precedente con il riferimento a "perfluorocarbonio".
Micropolveri di PTFE
Il nuovo punto 4 stabilisce che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di PFOA e suoi sali pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso) presenti nelle micropolveri di politetrafluoroetilene (PTFE), sia quando prodotte mediante radiazioni ionizzanti sia quando prodotte mediante degradazione termica. La deroga si estende anche alle miscele e agli articoli per uso industriale e professionale contenenti micropolveri di PTFE.
La precedente formulazione, che legava la produzione mediante radiazioni ionizzanti a un limite di 400 kilogray, viene eliminata. La Commissione spiega che tale requisito era troppo specifico per consentire un agevole rispetto da parte degli operatori e un efficace controllo da parte delle autorità.
Dispositivi medici
Viene introdotto un nuovo punto 10 per i dispositivi medici diversi da quelli impiantabili e invasivi. In questo caso l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di PFOA, suoi sali e/o composti correlati pari o inferiori a 2 mg/kg (0,0002 % in peso).
La deroga risponde all’esigenza di evitare il divieto di fabbricazione di tali dispositivi successivamente al 3 dicembre 2020 e di concedere ai fabbricanti un tempo sufficiente per ridurre il livello delle impurità. La Commissione prevede espressamente che la deroga sia riesaminata e valutata entro il 22 febbraio 2023.
Entrata in vigore e portata giuridica
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rapporto con il regolamento (UE) 2019/1021 e con il regolamento delegato (UE) 2020/784
Il regolamento si inserisce in una sequenza normativa avviata con il regolamento delegato (UE) 2020/784, che aveva già inserito PFOA, suoi sali e composti correlati nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021. Il nuovo intervento non sostituisce integralmente quella disciplina, ma la corregge e la specifica, in particolare per le soglie UTC e per le condizioni di alcune deroghe settoriali. La disciplina complessiva continua quindi a essere quella del regolamento (UE) 2019/1021, come modificato nel tempo dagli atti delegati della Commissione.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento delegato. La base giuridica è l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, che consente l’adeguamento dell’allegato I al progresso tecnico e scientifico.
Sostanze intermedie isolate trasportate per composti fluorurati
Per la voce PFOA viene sostituito il punto 3: l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di composti correlati al PFOA pari o inferiori a 20 mg/kg (0,002 % in peso) presenti in una sostanza da utilizzare quale sostanza intermedia isolata trasportata, ai sensi dell’articolo 3, punto 15, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, purché siano soddisfatte le condizioni rigorose dell’articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a f), di tale regolamento. La deroga riguarda la produzione di composti chimici fluorurati con catena costituita da un numero di atomi di perfluorocarbonio pari o inferiore a 6.
Micropolveri di PTFE
Il punto 4 della voce è sostituito per prevedere che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applichi alle concentrazioni di PFOA e suoi sali pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso) presenti nelle micropolveri di politetrafluoroetilene (PTFE) prodotte mediante radiazioni ionizzanti oppure mediante degradazione termica, nonché in miscele e in articoli per uso industriale e professionale contenenti micropolveri di PTFE. È eliminato il riferimento al limite tecnico di 400 kilogray presente nella precedente formulazione.
Dispositivi medici e limite UTC
È aggiunto il punto 10, secondo cui l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di PFOA, suoi sali e/o composti correlati pari o inferiori a 2 mg/kg (0,0002 % in peso) presenti in dispositivi medici diversi da quelli impiantabili e invasivi. La deroga è espressamente soggetta a riesame e valutazione da parte della Commissione entro il 22 febbraio 2023.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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