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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1777

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1777 della Commissione del 27 novembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 relativo alle condizioni per l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1777

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per tenere conto dell’evoluzione della situazione sanitaria rispetto alla morva (Burkholderia mallei) in Kuwait e Turchia. A seguito delle informazioni fornite dai due paesi e delle misure di sorveglianza adottate, la Commissione riattiva o amplia le autorizzazioni per l’ingresso nell’Unione di equidi e materiale germinale equino da specifiche aree. L’intervento si limita alla modifica dell’allegato I del regolamento base e non introduce una disciplina autonoma di merito.

Modifica l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio autorizzati all’ingresso nell’Unione di equidi vivi e di materiale germinale equino, aggiornando le voci relative a Kuwait e Turchia.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, indirettamente, agli operatori che intendono introdurre nell’Unione equidi vivi, nonché sperma, ovuli ed embrioni di equidi provenienti da paesi terzi o da parti di territorio di paesi terzi. Incide in particolare sulle autorizzazioni sanitarie e di certificazione veterinaria per l’ammissione temporanea, la reintroduzione dopo esportazione temporanea, l’importazione e il transito di equidi. Le modifiche riguardano specificamente il Kuwait, nella sua totalità territoriale, e la Turchia, limitatamente all’intero paese e alle province di Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli e Tekirdag, ai fini della disciplina di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/659.

Modifica delle condizioni di ingresso nell’Unione per equidi e materiale germinale equino

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1777 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, che disciplina le condizioni per l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi. L’aggiornamento è motivato dall’evoluzione della situazione sanitaria relativa alla morva (Burkholderia mallei) in Kuwait e in Turchia, con l’obiettivo di adeguare l’elenco delle origini autorizzate nell’allegato I del regolamento base.

Contesto normativo e base giuridica

La Commissione richiama la direttiva 92/65/CEE e la direttiva 2009/156/CE, che fissano le condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni di animali e per i movimenti e le importazioni di equidi da paesi terzi. In particolare, la disciplina unionale consente le importazioni di equidi soltanto da paesi terzi o parti di territorio indenni da morva da almeno sei mesi. Il regolamento 2020/1777 si colloca quindi come atto di esecuzione che aggiorna la lista dei territori ammessi sulla base dei dati epidemiologici trasmessi dagli Stati terzi interessati.

Kuwait: ripristino dell’autorizzazione per tutto il territorio

Il Kuwait aveva segnalato nel luglio 2019 due casi di morva in cavalli registrati tenuti in quarantena pre-esportazione; successivamente erano stati rilevati altri tre casi nello stesso allevamento. Dopo la sospensione dell’ingresso nell’Unione disposta in precedenza, il Kuwait ha comunicato di aver completato un’indagine clinica e sierologica attiva, con esito negativo su 7.914 cavalli, conclusa il 30 aprile 2020.

Sulla base di queste informazioni, la Commissione ritiene che il Kuwait sia indenne da morva dall’ultimo caso registrato l’8 settembre 2019. Di conseguenza, la voce del Kuwait nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/659 viene sostituita in modo da autorizzare l’ingresso da tutto il paese. Ciò comporta la possibilità di ammissione temporanea, reintroduzione dopo esportazione temporanea, importazione di cavalli registrati e transito di equidi provenienti dal Kuwait.

Turchia: autorizzazione limitata a determinate province

Per la Turchia, il regolamento prende atto della notifica di un caso di morva, confermato il 4 dicembre 2019 in un cavallo nell’isola di Büyükada, provincia di Istanbul. In conseguenza di tale evento, l’ingresso nell’Unione di equidi e materiale germinale di equidi provenienti dalla Turchia era stato sospeso per almeno sei mesi.

La Commissione considera le informazioni fornite dalla Turchia sufficienti a dimostrare che le province di Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli e Tekirdag sono indenni da morva da oltre sei mesi dal focolaio e che sono state adottate misure di riduzione del rischio. Per tali province vengono quindi autorizzati l’ammissione temporanea di cavalli registrati, la reintroduzione dopo esportazione temporanea, l’importazione di cavalli registrati e il transito di equidi. L’allegato I è quindi modificato per riflettere una autorizzazione territoriale limitata.

Modifica tecnica dell’allegato I

L’intervento normativo è circoscritto alla sostituzione delle voci relative a Kuwait e Turchia nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/659. Il regolamento non riscrive l’intera disciplina dei controlli veterinari, ma aggiorna l’elenco delle origini ammesse, che costituisce il presupposto operativo per le autorità competenti e per gli operatori economici che intendano importare o far transitare equidi o materiale germinale equino nell’Unione.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è inoltre direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/659

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 sia modificato secondo quanto previsto dall’allegato del nuovo regolamento. L’allegato I contiene l’elenco dei paesi terzi e delle parti del loro territorio da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi.

Kuwait: autorizzazione dell’ingresso da tutto il territorio

La voce relativa al Kuwait è sostituita per indicare che tutto il paese è autorizzato. In base ai considerando, ciò consente l’ammissione temporanea di cavalli registrati, la reintroduzione dopo esportazione temporanea, l’importazione di cavalli registrati e il transito di equidi provenienti dal Kuwait.

Turchia: autorizzazione limitata a specifiche province

La voce relativa alla Turchia è sostituita in modo da distinguere tra tutto il paese e un’area territoriale specifica. Rimane una voce per il territorio nazionale nel suo complesso e viene aggiunta/precisata una voce per le province di Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli e Tekirdag, per le quali sono autorizzati l’ammissione temporanea di cavalli registrati, la reintroduzione dopo esportazione temporanea, l’importazione di cavalli registrati e il transito di equidi.

Motivazione sanitaria: morva e verifiche epidemiologiche

Il regolamento si fonda sulla constatazione che il Kuwait ha dimostrato di essere indenne da morva dall’ultimo caso rilevato l’8 settembre 2019, dopo indagini cliniche e sierologiche con esito negativo su 7.914 cavalli. Per la Turchia, la Commissione prende atto che le province indicate risultano indenni da morva da oltre sei mesi dal focolaio notificato a Büyükada e che sono state adottate misure per ridurre il rischio di introduzione della malattia.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazionimovimenti di animalicertificazione veterinaria

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