Regolamento (UE) 2020/1991
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1991 della Commissione del 27 novembre 2020 che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi«perform-IPA» (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento esecutivo concede un’autorizzazione dell’Unione alla famiglia di biocidi «perform-IPA», dopo il procedimento tecnico-scientifico svolto ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. La famiglia è basata su propan-2-olo come principio attivo approvato e comprende prodotti pronti all’uso e salviette impregnate, destinati alla disinfezione di superfici in contesti medicali, industriali e alimentari. L’autorizzazione è valida dal 27 dicembre 2020 al 30 novembre 2030 e contiene condizioni dettagliate di impiego, misure di mitigazione del rischio, istruzioni di primo soccorso e requisiti di stoccaggio. È inoltre evidenziata la necessità di un ulteriore esame del dietil ftalato, con possibile revoca o modifica dell’autorizzazione in caso di esito sfavorevole.
Rilascio di un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «perform-IPA» a base di propan-2-olo, per l’immissione sul mercato e l’uso in specifici impieghi disinfettanti.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla società Schuelke & Mayr GmbH e, tramite il sommario delle caratteristiche del biocida allegato, ai prodotti rientranti nella famiglia di biocidi «perform-IPA» autorizzata a livello dell’Unione. L’autorizzazione riguarda i biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, destinati alla disinfezione di superfici in ambienti chiusi, in ambito medicale e non medicale, camere bianche, cucine e industria alimentare, con uso industriale, professionale e, per alcuni meta SPC, anche non professionale. È escluso ogni impiego diverso da quelli descritti nel sommario delle caratteristiche del biocida; il testo segnala inoltre un profilo di valutazione aperto sul dietil ftalato come sostanza non attiva, con possibile revisione futura dell’autorizzazione se emergessero proprietà di interferenza endocrina.
Autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «perform-IPA»
Il regolamento esecutivo (UE) 2020/1991 rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «perform-IPA», sulla base del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. La decisione segue l’istruttoria tecnica svolta dall’autorità competente tedesca e dall’ECHA, che hanno ritenuto la famiglia idonea all’autorizzazione dell’Unione, subordinatamente al rispetto del sommario delle caratteristiche del biocida allegato.
Presupposti procedurali e valutazione scientifica
La domanda è stata presentata il 19 aprile 2016 da Schuelke & Mayr GmbH ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e registrata con numero BC-AB023095-72. Il principio attivo è il propan-2-olo, incluso nell’elenco dei principi attivi approvati dell’Unione. L’autorità di valutazione competente ha trasmesso la relazione e le conclusioni il 27 agosto 2019; l’ECHA ha poi inviato alla Commissione, il 7 aprile 2020, il proprio parere, il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida e la relazione finale. La Commissione dichiara di condividere il parere dell’Agenzia e di ritenere opportuno il rilascio dell’autorizzazione.
Ambito dell’autorizzazione e prodotti compresi
L’autorizzazione copre la famiglia di biocidi «perform-IPA» per i tipi di prodotto 2 e 4: disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali, e disinfettanti per il settore dell’alimentazione umana e animale. Nell’allegato sono elencati gli specifici meta SPC e i singoli prodotti commerciali compresi nella famiglia, tra cui prodotti liquidi e salviette, con denominazioni come perform®, mikrozid®, buraton®, kodan®, AntiLy e altre varianti commerciali. Per il meta SPC 6 è espressamente ammesso anche l’uso da parte di utilizzatori non professionali; negli altri casi gli utilizzatori sono industriali e professionali.
Composizione, formulazione e pericolo
Tutti i meta SPC riportano il propan-2-olo come principio attivo al 63,1%. Le formulazioni autorizzate sono essenzialmente due: liquido pronto all’uso e salviette impregnate con formula disinfettante. Sono riportate indicazioni di pericolo tipiche di una sostanza infiammabile e irritante: liquido e vapori facilmente infiammabili, grave irritazione oculare, possibile sonnolenza o vertigini, e secchezza o screpolature della pelle in caso di esposizione ripetuta.
Usi autorizzati e condizioni operative
Gli usi autorizzati riguardano la disinfezione di superfici pulite non porose in ambienti chiusi, comprese piccole aree di lavoro in ambienti medicali e non medicali, nonché superfici di camere bianche (classe A/B). Per il settore alimentare sono autorizzate superfici di cucine e dell’industria alimentare, incluse camere bianche. Le modalità di applicazione consentite sono lo spray e la strofinatura con panno o salvietta. Il limite comune è non applicare più di 25 ml/m2, con tempi di contatto differenziati: almeno 1 minuto per alcuni usi battericidi, 2 minuti per l’attività virucida e 5 minuti per taluni usi di strofinatura. Tutti gli usi richiedono che la superficie sia pulita prima del trattamento e che sia completamente inumidita.
Misure di mitigazione del rischio e istruzioni di sicurezza
Le misure di mitigazione includono ventilazione adeguata per evitare atmosfere pericolose, divieto di contatto con gli occhi, uso di occhiali protettivi durante la manipolazione o il riempimento in diversi meta SPC, impiego di un imbuto per il riempimento, e prescrizioni per tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Per le salviette usate è richiesto lo smaltimento in un contenitore chiuso. L’allegato riporta inoltre istruzioni di primo soccorso per inalazione, contatto con la pelle, contatto con gli occhi e ingestione, oltre all’indicazione di consultare un centro antiveleni o un medico in caso di incidente.
Stoccaggio, durata di conservazione e imballaggi
Per i prodotti liquidi è prevista una durata di conservazione di 36 mesi; per i prodotti in salvietta, 24 mesi. Le condizioni di stoccaggio prevedono recipiente ben chiuso, ambiente ben ventilato, protezione dai raggi solari e, a seconda del meta SPC, conservazione in luogo fresco o a temperatura ambiente nel contenitore originale. L’allegato dettaglia anche le confezioni ammesse: bottiglie, contenitori, Revolver BAG, confezioni morbide, sacchetti e vasche, con materiali come HDPE, PET, PE, LDPE, Alu, PP, EVA e altri polimeri compatibili.
Profilo di rischio residuo e revisione futura
Il considerando (8) segnala che, durante la valutazione, non è stato possibile concludere se la sostanza non attiva dietil ftalato presenti proprietà di interferenza endocrina ai sensi del regolamento delegato (UE) 2017/2100. Per tale ragione, la Commissione prevede un ulteriore esame; qualora il dietil ftalato fosse confermato come sostanza con tali proprietà, l’autorizzazione dell’Unione potrà essere revocata o modificata ai sensi dell’articolo 48 del regolamento (UE) n. 528/2012.
Disposizioni principali
Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione
L’articolo 1 rilascia a Schuelke & Mayr GmbH l’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi «perform-IPA», con numero EU-0023656-0000, secondo il sommario delle caratteristiche del biocida contenuto nell’allegato.
Durata di validità dell’autorizzazione
L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 27 dicembre 2020 al 30 novembre 2030.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e procedura di autorizzazione
Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012, dopo la domanda presentata il 19 aprile 2016, la valutazione dell’autorità competente tedesca, il parere dell’ECHA e la trasmissione alla Commissione del progetto di sommario delle caratteristiche del biocida.
Usi autorizzati e categorie di utilizzatori
L’allegato autorizza l’uso del prodotto per disinfezione di superfici in tipo di prodotto 2 e 4, con applicazione a spruzzo o per strofinatura, in ambienti chiusi, su superfici non porose pulite, anche in camere bianche (classe A/B), cucine e industria alimentare. Gli utilizzatori ammessi sono industriali e professionali; per il meta SPC 6 è ammesso anche l’utilizzatore non professionale.
Composizione e formulazione
La famiglia contiene propan-2-olo al 63,1% come principio attivo; le formulazioni autorizzate sono liquidi pronti all’uso e salviette impregnate con formula disinfettante.
Prescrizioni operative e misure di rischio
Sono imposte condizioni operative come pulizia preliminare delle superfici, limite massimo di 25 ml/m2 per l’applicazione del liquido, tempi di contatto minimi di 1, 2 o 5 minuti a 20 ± 2 °C a seconda dell’uso, ventilazione adeguata, uso di occhiali protettivi in talune operazioni di riempimento e divieti relativi al contatto con gli occhi, alle fonti di accensione e alla mancata chiusura del recipiente.
Conservazione, durata e primo soccorso
Per i prodotti liquidi è prevista una durata di conservazione di 36 mesi; per le salviette, di 24 mesi. Il prodotto va tenuto ben chiuso, in luogo ben ventilato, protetto dai raggi solari e, per alcuni meta SPC, al fresco o a temperatura ambiente nel contenitore originale. L’allegato contiene anche istruzioni di primo soccorso per inalazione, contatto cutaneo, contatto oculare e ingestione.
Osservazione sulla sostanza non attiva dietil ftalato
Il considerando (8) indica che non è stato possibile concludere, in sede di valutazione, se il dietil ftalato soddisfi i criteri scientifici relativi all’interferenza con il sistema endocrino; la Commissione dovrà riesaminare l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 48 del regolamento (UE) n. 528/2012 se tale proprietà fosse confermata.
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