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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21997/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per vizio di motivazione e manifesta illogicità: la Corte d'appello avrebbe ritenuto provato il reato dalla mancata tempestiva comunicazione all'INPS dello stato detentivo (arresti domiciliari) del Ceparano, mentre la difesa aveva prodotto documentazione e dedotto che l'erogazione del beneficio si fosse conclusa prima dell'adozione della misura alternativa, invocando il principio del favor rei

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che la circostanza sopravvenuta e non comunicata (la sottoposizione agli arresti domiciliari) non costituisca condotta penalmente rilevante alla luce dell'art. 7-ter, comma 1, d.l. n. 4/2019 (conv. con legge n. 26/2019), il quale prevede la sospensione automatica del reddito di cittadinanza in caso di applicazione di misura cautelare personale. Perciò la mancata comunicazione non rientra nelle "informazioni dovute e rilevanti" ai fini di revoca o riduzione del beneficio e il fatto non è previsto dalla legge come reato; inoltre la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità ai sensi dell'art. 609, comma 2, c.p.p., potendo rilevare sovvenienze solo se emergono in modo evidente dalla sentenza impugnata

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, D.L. 4/2019

    Norma richiamata come titolo della condanna contestata (false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza); la Corte ha ritenuto che, per il caso specifico di omissione della comunicazione di misura cautelare personale, tale norma non trova applicazione sostanziale perché la sospensione automatica prevista dall'art.7-ter esclude la rilevanza penale dell'omessa comunicazione

  • art. 7-ter, comma 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (conv. L. 28 marzo 2019, n. 26)

    Stabilisce la sospensione automatica del beneficio in caso di applicazione di misura cautelare personale nei confronti del beneficiario; la Corte ha interpretato che questa sospensione automatica esclude la configurabilità di reato per la mancata comunicazione di tale circostanza, perché non rientra nelle "informazioni dovute e rilevanti" ai fini di revoca o riduzione

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità: la Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. solo se dalla sentenza impugnata emergono elementi in maniera evidente; implica che le sopravvenienze non comunicate sono valutabili in Cassazione solo se chiaramente desumibili dal provvedimento impugnato

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto dei limiti del controllo di legittimità (applicabilità solo se emergono elementi evidenti dalla sentenza impugnata); la Corte ha quindi valutato la sopravvenienza (sottoposizione a misura cautelare) come elemento emergente che consente l'applicazione del principio

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 3, n. 19873 del 04/02/2025

    Precedente conforme che già aveva affermato che, in tema di false dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza, l'omessa comunicazione della misura cautelare personale non è penalmente rilevante quando la legge prevede la sospensione automatica del beneficio; la Corte di Cassazione ha applicato tale indirizzo al caso concreto

Massime di principio

  • Se la legge prevede la sospensione automatica di un beneficio al sopraggiungere di una determinata circostanza (es. applicazione di misura cautelare personale), la mancata comunicazione di quella circostanza non è necessariamente configurabile come reato a meno che la norma che prevede il reato non includa espressamente l'omessa comunicazione tra le "informazioni dovute e rilevanti"
  • In casi di omessa comunicazione di sopravvenienze, è fondamentale verificare prima se il quadro normativo disciplina automaticamente gli effetti sul beneficio: se sì, l'omissione può non avere rilevanza penale
  • In cassazione il sindacato sui fatti e sulle prove è limitato: la Corte può rilevare d'ufficio sopravvenienze o applicare norme diverse solo se tali elementi emergono in modo chiaro dalla sentenza impugnata (limiti dell'art. 609, comma 2, c.p.p.)
  • In situazioni analoghe il difensore dovrebbe produrre e sottolineare la documentazione che dimostra la cessazione o la sospensione automatica del beneficio prima dell'evento ritenuto ostativo, invocando il principio del favor rei e precedenti giurisprudenziali che escludono la rilevanza penale dell'omessa comunicazione
  • Quando vi è dubbio sull'effetto automatico di una norma sul beneficio, valutare l'opportunità di far valere la mancanza di prevedibilità penale dell'omissione (nullum crimen sine lege) e richiamare precedenti della Corte che abbiano interpretato la norma in senso non penalizzante

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