Cassazione Penale, Sentenza n. 32582/2025 del 02/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto aggravato in abitazione e possesso di grimaldelli sostenendo: 1) errata qualificazione del reato come consumato anziché tentato, poiché gli imputati erano costantemente monitorati dalla polizia giudiziaria e quindi la res non sarebbe mai uscita dalla sfera di vigilanza della persona offesa; 2) mancata concessione (in Cassazione) delle circostanze attenuanti generiche nonostante il comportamento processuale favorevole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il furto è consumato quando l'agente ottiene, anche per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa sottratta; l'osservazione a distanza da parte delle forze di polizia, se non riconducibile alla vigilanza della persona offesa, non impedisce la consumazione. Nel caso concreto non risultava che la polizia avesse agito su input della persona offesa, essendo il monitoraggio esito di attività investigativa autonoma, per cui la qualificazione in consumato è corretta. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile sia per mancata argomentazione nel ricorso sia perché le attenuanti generiche erano già state concesse dal G.i.p., rendendo superflua ogni ulteriore valutazione. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Sez. 5, n. 17715/2025
Affermato il principio che il furto è consumato quando l'agente consegue anche per breve tempo la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva; l'osservazione a distanza delle forze di polizia non esclude di per sé la consumazione se non rientra nella sfera di vigilanza della persona offesa.
Sez. U, n. 52117/2014 (Prevete)
Stabilisce che la distinzione tra tentativo e consumazione si basa sulla compromissione dell'interesse protetto (la detenzione della cosa da parte del legittimo titolare): il furto si consuma con l'impossessamento della res.
Sez. 5, n. 4333/2024 (Toncic)
Conferma che l'osservazione delle forze dell'ordine non è automaticamente equiparabile alla vigilanza della persona offesa se non svolta per conto di questa; rilevanza decisiva è la riconducibilità della sorveglianza alla sfera di controllo del danneggiato.
Massime di principio
- La consumazione del furto si verifica quando l'autore acquisisce la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa, anche per un brevissimo intervallo temporale.
- La presenza di forze di polizia che osservano o monitorano l'azione non trasforma automaticamente il reato in tentativo: rileva se la vigilanza era esercitata dal danneggiato (o da suoi delegati) e dunque idonea a impedire l'impossessamento.
- Per qualificare il furto come tentativo è necessario dimostrare che era concretamente possibile un intervento difensivo efficace da parte della persona offesa o dei suoi sistemi di sorveglianza e che tale intervento abbia impedito l'acquisizione della disponibilità della res.
- In Cassazione i motivi che lamentano la mancata concessione di attenuanti generiche devono essere specificamente e criticamente argomentati; inoltre, se le attenuanti sono già state riconosciute in precedenza, il giudizio di legittimità su tale questione può risultare superfluo o inammissibile.
- Nella redazione del ricorso è essenziale indicare chiaramente i fatti e i profili di diritto che giustificano la censura; l'assenza di argomentazione comporta inammissibilità o rigetto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32535/2025 del 02/10/2025
- Sentenza penale · 2 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32559/2025 del 02/10/2025
- Sentenza penale · 2 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32562/2025 del 02/10/2025
- Sentenza penale · 2 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32583/2025 del 02/10/2025
- Sentenza penale · 2 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32584/2025 del 02/10/2025
- Sentenza penale · 2 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32527/2025 del 02/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →